CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 08252/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12342-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], LEONESSA e CANTALICE, in persona dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSANDRO; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente - REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonchè contro ASSOCIAZIONE "SALVIAMO L'ORSO" - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 20/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte Suprema di Cassazione il rigetto del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana. [OSCURATO:PERSONA] vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti esposti dalla ricorrente s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: - nel 2011 venne sottoscritto un protocollo d’intesa dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Rieti e dai Comuni di Rieti, Cantalice, Cittareale, Leonessa e Micigliano al fine di rilanciare, ampliandola, la stazione sciistica del Terminillo; indetta conferenza di servizi dalla Provincia di Rieti, ente coordinatore, nell’ambito di essa conferenza la [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che l’intervento avrebbe coinvolto alcuni terreni di demanio collettivo, autorizzò il mutamento di destinazione d’uso delle aree interessate; parere favorevole espresse la [OSCURATO:PERSONA]Area usi civici della Regione Lazio; emerse criticità in ordine alla valutazione d’impatto ambientale venne attivato un “tavolo tecnico” sulle modalità di revisione del progetto; si giunse, nel 2017, a una nuova proposta progettuale, che ridimensionò l’entità dell’intervento, tuttavia, includente vari terreni del demanio civico, a riguardo dei quali non risultava essere stata ancora rilasciata l’autorizzazione al cambio di destinazione d’uso, per le quali era stata presentata richiesta; nel 2020 la conferenza dei servizi venne sospesa in attesa di valutazione dell’impatto ambientale; - il 29/3/2021 l’associazione “Salviamo l’Orso - Associazione per la conservazione dell’orso bruno marsicano ODI” presentò istanza al Commissario per la liquidazione degli usi civici per le [OSCURATO:PERSONA], Umbria e Toscana in ordine al progetto denominato “Intervento per la ristrutturazione e l’ampliamento degli impianti sciistici del comprensorio sciistico del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]”, assumendo che per un tale progetto sarebbero state mancanti le autorizzazioni per il mutamento di destinazione d’uso dei terreni appartenenti al demanio civico, non inclusi nelle precedenti autorizzazioni. 1. La s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale nega la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] degli utenti di uso civico dei Comuni di Micigliano, Leonessa e Cantalice, chiedendo affermarsi la giurisdizione commissariale. Il Comune di Cantalice con controricorso chiede negarsi la giurisdizione del Commissario. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale chiede, del pari negarsi la giurisdizione del Commissario. Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], non costituitosi con tempestivo controricorso, deposita atto, al fine di poter prendere parte all’eventuale discussione. 2. Questi gli argomenti salienti con i quali la società ricorrente nega sussistere la giurisdizione del Commissario. I confini della giurisdizione del Commissario sono tracciati dall’art. 29, l. n. 1766/1927. Solo laddove occorra accertare la “qualitas soli” in via principale sussiste una tale giurisdizione. L’autorità amministrativa (oggi le Regioni) ha il potere di mutare la destinazione d’uso dei beni del demanio collettivo (art. 41 legge cit.) e la proposizione della richiesta di cambio di destinazione d’uso della Regione è logicamente incompatibile con l’incertezza della qualitas soli(…) Per tale ragione non sussiste la giurisdizione del Commissariato, posto che è in corso di svolgimento il procedimento amministrativo volto alla modifica del cambio di destinazione d’uso . L’affermata giurisdizione procurerebbe uno sconfinamento nell’area riservata all’esercizio del potere di mutamento di destinazione d’uso e, nel caso di un non corretto esercizio del procedimento volto al mutamento di destinazione, il giudice che ha giurisdizione sarebbe quello amministrativo. 3. Deve affermarsi la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. Costituisce approdo consolidato il principio secondo il quale la giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sussiste ogniqualvolta la soluzione delle questioni afferenti all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo, si ponga come antecedente logico giuridico della decisione (S.U. n. 16268, 19/11/2002, Rv. 558586; in senso conforme, ex multis, S.U. nn. 605/2015, 31109/2017, 8564/2021). In altri termini, tutte le volte che l’accertamento della “qualitas soli” costituisca presupposto necessario della decisione (cfr., ex multis, S.U. nn. 7429/2009, 6689/1995) la giurisdizione appartiene al Commissario. Ciò anche nel caso in cui la sdemanializzazione sia avvenuta sulla base di una disposizione legislativa, successivamente dichiarata incostituzionale, stante che la sussistenza del vizio che affetta la disposizione normativa si comunica ai successivi atti amministrativi che abbiano mutato la qualità del suolo, radicando, così, la giurisdizione del Commissario, ex art. 29, co. 2, l. n. 1766/1927 (S.U. n. 5644/2019) e, nel caso d’impugnazione di atto amministrativo, la giurisdizione spetta al giudie amministrativo soltanto se le questioni dedotte sono dirette a censurare l’iter procedimentale, antecedentemente rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale collettiva dei terreni (S.U. n. 8654/2021). Si è, inoltre, precisato che le volte in cui si sia stabilita l'esistenza di un contenzioso sulla qualitas soli, al Commissario spetta anche il potere di disapplicare gli atti amministrativi che - in ipotesi - possano essere in conflitto con il proprio accertamento (S.U. n. 1414/2018). Si è invece negata la giurisdizione del Commissario laddove debba escludersi che la questione della demanialità debba essere accertata nel giudizio in va principale, come nel caso in cui un decreto ministeriale abbia autorizzato l’alienazione con conseguente sottrazione dello stesso al regime di inalienabilità e indisponibilità di quelli gravati da uso civico (S.U. n. 26816/2009; in senso conforme, S.U. n. 28541/2008) o laddove il “petitum” sostanziale della lite risulta costituito dalla legittimità amministrativa di una delibera amministrativa (nel caso di specie, quella comunale di approvazione di uno schema di accordo transattivo avente ad oggetto il riconoscimento della natura civica di alcune terre) –S.U. n. 9282/2020 – e ancora nel caso in cui non venga dedotta una questione propriamente attinente all'accertamento della "qualitas soli" (S.U. n. 20183/2019). Dalla stessa narrazione della ricorrente emerge che la qualità dei suoli interessati dal vasto intervento non risulta essere stata accertata, pur essendovi in corso un iter amministrativo per eventualmente giungere a un mutamento di essa. A pag. 9, dal rigo 19 del ricorso si afferma essere in presenza delle richieste di cambio di destinazione d’uso, sia quelle già autorizzate per il vecchio progetto (e sulle quali eventualmente potrà anche essere riacquisita una nuova autorizzazione) che quelle non ancora autorizzate da parte della Regione Lazio e dal Ministero . Successivamente, a pag. 11, rigo 25 e segg. si fa riferimento all’istruttoria in corso ed egualmente all’inizio di pag. 12. A questo punto non par dubbio, quali che siano le determinazioni delle pubbliche amministrazioni competenti, censurabili davanti al giudice munito di giurisdizione avuto riguardo ai principi sopra ripresi, che il “petitum” rivolto al giudice sia quello di accertare la “qualitas soli” di fondi, gravati, secondo la prospettazione da usi civici. Qui, infatti, si è in presenza di un progetto avente un sicuro impatto sulla fruibilità dei fondi gravati dagli usi civici interessati, in ordine ai quali occorre accertare se, in che misura siano intervenuti i provvedimenti autorizzativi per il mutamento di destinazione di rilevanti porzioni dei demani civici delle comunità di Leonessa, Cantalice, Micigliano e Vazia. Sussiste, invero, una evidente situazione d’incertezza in ordine alla vigenza delle primigenie autorizzazioni risalenti al 2014 e riguardanti il progetto originario poi abbandonato, nonché a riguardo della sussistenza o meno di autorizzazioni al mutamento di destinazione dei nuovi terreni coinvolti dal successivo progetto. La giurisdizione del Commissario s’impone proprio al fine di statuire sulla qualità dei suoli denunciati, i quali vedrebbero vista mutare la loro destinazione dal progetto d’intervento, qualità, allo stato, niente affatto certa. Va rimesso al merito il regolamento