CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 17/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con un unico motivo di doglianza si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la mancata riqualificazione del fatto contestato nel reato di furto, anziché di ricettazione; che il prospettato vizio motivazionale non è deducibile dovendosi richiamare il principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che la Corte di appello ha disatteso il rilievo difensivo della riconducibilità all'imputato del reato presupposto di furto in quanto non suffragata da elementi a sostegno, così applicando correttamente il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale risponde di ricettazione, non operando la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen., colui che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate in ordine al suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 267969; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267669); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M