CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 25144/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Francesco PaoloRubino-ricorrente-controI.n.p.s. ([OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]) in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoPasquale Passalacqua-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.640/2024depositata il 07/10/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente, comunicata all’INPS in data 11agosto 2026;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmentecompensate fra le parti in ragione della complessità della questionegiuridica sulla quale questa Corte si è pronunciata successivamente allaproposizione del ricorso P.Q.MNumero registro generale 6897/2025Numero sezionale 918/2026Numero di raccolta generale 25144/2026Data pubblicazione 09/09/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudiziodi cassazioneCosì deciso in Roma, in data 08/09/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]