CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 23247/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ORISTANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del TRIBUNALE di ORISTANO, con ordinanza in data 19/11/2021, dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione proposta nell'interesse di ZIZI Giovanni, contro il decreto penale di condanna a pena pecuniaria, derivante dalla conversione della sanzione dell'arresto, nel procedimento penale rgnr n. 460/2020. 2. ZIZI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: • come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione agli art. 460 lett. b) e 178 lett. c) cod. proc. pen. perché nel decreto penale non è indicato il reato contestato, ma si rinvia a una richiesta del P.M. allegata, che in realtà mancava; • come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione agli art. 461 e 583 cod. proc. pen. perché egli aveva inviato l'atto di opposizione con lettera raccomandata, di cui ha prodotto copia ed estremi, in data 15/11/2021, quindi nei 15 giorni previsti, e il GIP l'aveva considerata non tempestiva, essendo pervenuta al suo ufficio il 18/11/2021, facendo valere la data di arrivo e non quella di partenza. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso, con annullamento e trasmissione degli atti al GIP. 3. Il ricorso è fondato, e merita di essere accolto, poiché l'inammissibilità dell'opposizione è stata erroneamente motivata tenendo conto del termine di arrivo, non già di quello - certificato a mezzo di raccomandata a/r, di cui il ricorrente ha fornito documentazione - di partenza del plico contenente la stessa. Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 3, Sentenza n. 35431 del 20/05/2021 dep. 24/09/2021 Rv. 282385 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "l'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione, sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale, con la conseguenza che, in tal caso, il referente temporale per valutare la tempestività dell'opposizione è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell'atto". In conformità cf. anche Sez. 4 sentenza n. 9603 del 18/02/2016 dep. 08/03/2016 Rv. 266302 e Sez. 5 sentenza n. 35361 del 06/07/2010 dep. 30/09/2010 Rv. 248876. L'accoglimento di tale motivo assorbe l'altro, pur se sarà cura del Giudice che procederà dopo l'annullamento porre il ricorrente nelle condizioni di conoscere l'imputazione a suo carico, di cui non compare traccia nel decreto di condanna. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al GIP di ORISTANO in diversa composizione monocratica per il seguito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al TRIBUNALE di ORISTANO - in diversa composizione monocratica - per l'ulteriore corso. Così deciso il 5/05/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] do Mantovano DEPOSITATO I