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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 30405/2026

Testo disponibile della fonte

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della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale per il delitto dicui all’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, in quanto abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2024,è manifestamente infondato.Come è noto, la questione è stata risolta dalle pronunce della Corte di cassazioneove si ripercorrono le tappe della riforma volta, in un primo tempo, ad unridimensionamento dell’istituto del reddito di cittadinanza e alla conseguenteeliminazione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al d.l. n. 4 del2019 e successive modificazioni e all’introduzione, ad opera del d.l. n. 48/2023conv, con la legge n. 85 del 2023, art. 8, del reddito di inclusione, che hannoescluso che si sia verificato un fenomeno di abrogazione della fattispecie (Sez. 3,n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 – 01; Sez. 3 n. 37836 del18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate; più recentemente n.33341/2024; n. 33335/2024; n. 32680/2024; 32263/2024 non massimate).Come è noto, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro,l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato d.l. n. 4 del 2019, e, quindi, anchedella disposizione dell’art. 7 che conteneva la sanzione penale per chi abbiaindebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge,che è stata abrogata con effetti decorrenti al 1° gennaio 2024.

Pertanto, sebbenela Legge di Bilancio n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attieneal ricordato comma 318, già alla data del 1° gennaio 2023, la concreta efficaciadell'effetto abrogativo, previsto dalla disposizione in esame, era decorrente dal 1°gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi didisposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti.Peraltro, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto con il d.l. 4 maggio2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo dellavoro", conv., con modif. con l. 3 luglio 2023 n. 85.

Dopo aver riproposto, all'art.8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioniconcernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previstidagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle giàcontenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito dicittadinanza, con l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizionitransitorie e finali, ha previsto che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso,per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023».Dunque, al posto della fattispecie di cui all’art. 7 cit., è subentrato invece adecorrere dal 5.5.2023 il D.L. n.48 del 4.5.2023, istitutivo dell'assegno diinclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità eall'esclusione sociale delle fasce deboli, il cui art. 8 prevede che "salvo che il fattocostituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficioeconomico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovveroomette informazioni dovute e' punito con la reclusione da due a sei anni. 2.L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anchese provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute erilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 e' punita conla reclusione da uno a tre anni".

Disposizione questa, di contenuto del tuttosovrapponibile a quella dell'abrogato art. 7 d. lgs. 4/219, che punisce le false oreticenti dichiarazioni tese ad ottenere l'assegno di inclusione, norma che si ponein continuità normativa con la precedente disposizione (Sez. 3, n. 33341 del01/02/2024, Nesci, non mass.; Sez. 3, n. 32263 del 11/07/2024, non mass.).Appare dunque chiaro l’intento del legislatore che, per ricucire il tessutonormativo, il legislatore ha introdotto la disposizione transitoria che, sulla base deltenore letterale della stessa, ha voluto far salva l'applicazione delle sanzioni penalidallo stesso previste in relazione al reato afferente all'indebito conseguimento aseguito di omesse o false dichiarazioni del reddito di cittadinanza per i fatticommessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, stessi fatti chese commessi a partire dal 1° gennaio 2024, sono puniti ai sensi della disposizionedi cui all’art. 8 cit.

Essendo i fatti per cui è processo commessi nel dicembre 2019,il fatto era ed è punibile ai sensi dell’art. 7 cit.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale per il delitto dicui all’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, in quanto abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2024,è manifestamente infondato.Come è noto, la questione è stata risolta dalle pronunce della Corte di cassazioneove si ripercorrono le tappe della riforma volta, in un primo tempo, ad unridimensionamento dell’istituto del reddito di cittadinanza e alla conseguenteeliminazione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al d.l. n. 4 del2019 e successive modificazioni e all’introduzione, ad opera del d.l. n. 48/2023conv, con la legge n. 85 del 2023, art. 8, del reddito di inclusione, che hannoescluso che si sia verificato un fenomeno di abrogazione della fattispecie (Sez. 3,n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 – 01; Sez. 3 n. 37836 del18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate; più recentemente n.33341/2024; n. 33335/2024; n. 32680/2024; 32263/2024 non massimate).Come è noto, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro,l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato d.l. n. 4 del 2019, e, quindi, anchedella disposizione dell’art. 7 che conteneva la sanzione penale per chi abbiaindebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge,che è stata abrogata con effetti decorrenti al 1° gennaio 2024. Pertanto, sebbenela Legge di Bilancio n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attieneal ricordato comma 318, già alla data del 1° gennaio 2023, la concreta efficaciadell'effetto abrogativo, previsto dalla disposizione in esame, era decorrente dal 1°gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi didisposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti.Peraltro, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto con il d.l. 4 maggio2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo dellavoro", conv., con modif. con l. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art.8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioniconcernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previstidagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle giàcontenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito dicittadinanza, con l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizionitransitorie e finali, ha previsto che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso,per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023».Dunque, al posto della fattispecie di cui all’art. 7 cit., è subentrato invece adecorrere dal 5.5.2023 il D.L. n.48 del 4.5.2023, istitutivo dell'assegno diinclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità eall'esclusione sociale delle fasce deboli, il cui art. 8 prevede che "salvo che il fattocostituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficioeconomico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovveroomette informazioni dovute e' punito con la reclusione da due a sei anni. 2.L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anchese provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute erilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 e' punita conla reclusione da uno a tre anni". Disposizione questa, di contenuto del tuttosovrapponibile a quella dell'abrogato art. 7 d. lgs. 4/219, che punisce le false oreticenti dichiarazioni tese ad ottenere l'assegno di inclusione, norma che si ponein continuità normativa con la precedente disposizione (Sez. 3, n. 33341 del01/02/2024, Nesci, non mass.; Sez. 3, n. 32263 del 11/07/2024, non mass.).Appare dunque chiaro l’intento del legislatore che, per ricucire il tessutonormativo, il legislatore ha introdotto la disposizione transitoria che, sulla base deltenore letterale della stessa, ha voluto far salva l'applicazione delle sanzioni penalidallo stesso previste in relazione al reato afferente all'indebito conseguimento aseguito di omesse o false dichiarazioni del reddito di cittadinanza per i fatticommessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, stessi fatti chese commessi a partire dal 1° gennaio 2024, sono puniti ai sensi della disposizionedi cui all’art. 8 cit. Essendo i fatti per cui è processo commessi nel dicembre 2019,il fatto era ed è punibile ai sensi dell’art. 7 cit.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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