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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36999/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il h quale ha chiesto pronunciarsi Ijinammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., e condannata alla pena ritenuta di giustizia.

Secondo la descrizione fornita in rubrica, l'imputata, al fine di riprendere possesso dell'autovettura di proprietà della suocera, rimossa dalla Polizia municipale, dichiarava e falsamente attestava al funzionario di Polizia locale che sua suocera, in realtà deceduta, fosse impossibilitata a presentarsi perché invalida civile.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 63 e 350 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale considerato utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputata in sede di sommarie informazioni, in assenza delle garanzie previste ex art. 350 del codice di rito.

Secondo la difesa, nel momento in cui l'imputata si recava presso il comando di Polizia per chiedere la restituzione dell'auto, erano già in corso indagini a suo carico per il reato di appropriazione indebita, in seguito a denuncia- querela della cognata di Plebani.

La difesa afferma inoltre che gli agenti di Polizia, essendo a conoscenza delle indagini in corso, avrebbero dovuto procedere ad ascoltare la ricorrente non certo a sommarie informazioni testimoniali, bensì ascoltare ab origine [OSCURATO:PERSONA] quale persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'indagine, secondo quanto disposto dall'art. 351 del codice di rito.

Pertanto, non essendo stata l'imputata informata dei suoi diritti, in quanto soggetto indagato, le dichiarazioni mendaci rese a proposito della proprietaria dell'autovettura avrebbero dovuto essere considerate inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. 2.2 Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto non provato che la polizia locale fosse informata della querela presentata dalla parente dell'imputata, pur risultando ciò dal "verbale di sommaria ricostruzione del fatto".

Inoltre, il verbale contenente le dichiarazioni auto- incriminanti rese dall'imputato veniva redatto ai sensi del 351 del codice di rito, ciò che, a parere della difesa, presupporrebbe che fossero in corso indagini per altro delitto.3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Sono state altresì trasmesse controdeduzioni della difesa dell'imputata alla requisitoria scritta del Procuratore generale, il cui contenuto sarà ripreso nel prosieguo di questa sentenza.

Considerato in diritto

1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono manifestamente infondati, in quanto generici e aspecifici, oltre che reiterativi di censure già dedotte e correttamente disattese in sede d'appello.

In entrambi i motivi di ricorso, la difesa muove dall'assunto, indinnostrato, della conoscenza, da parte degli agenti della Polizia locale di Bergamo, delle indagini a carico dell'imputata per il reato di appropriazione indebita, in seguito di denuncia- querela della cognata della stessa.

Rispetto a tale assunto, che echeggia come vera e propria petizione di principio (v. p. 2 del ricorso: "gli operanti rilevavano l'infrazione di divieto di sosta...non prima di aver interpellato il Pubblico ministero di turno al fine di richiedere la possibilità di eseguire sequestro cautelare del veicolo sulla scorta di notizia di reato, ciò che, naturalmente, veniva negato dal magistrato"), la Corte territoriale ha espresso motivati rilievi circa la totale assenza di prova di detta previa conoscenza in capo agli agenti, anche in vista delle diverse date e della diversa sede geografica presso cui, da un lato, era stata sporta denuncia-querela nei confronti dell'imputata (caserma dei Carabinieri di Palazzolo dell'Oglio, 13 luglio 2016) e dall'altro, veniva redatto il verbale (presso il Corpo di Polizia locale del Comune di Bergamo, in data 17 agosto 2016), relativo alla richiesta della restituzione dell'auto, nel quale l'imputata affermava -secondo la razionale ricostruzione dei Giudici di merito- il falso.

Peraltro, la difesa insiste nel riproporre l'infondato assunto anche in sede di controdeduzioni alla requisitoria scritta del Procuratore generale, propinando nei termini di "circostanza documentale" il fatto che "la Polizia locale fosse edotta di tale querela... come attestato nel verbale di sommaria ricostruzione del fatto, redatto dagli stessi agenti di P.L., del 17.08.2016".

Quel verbale dà invece conto unicamente del narrato della ricorrente circa il mancato ritrovamento dell'auto, rimossa dalla polizia locale, e della falsa attestazione -di cui in rubrica- resa da Plebani ("mia suocera è impossibilitata a presentarsi di persona perché allettata e addirittura invalida civile e ogni tanto mi concede in uso il predetto veicolo").La Corte territoriale ha inoltre motivato, in termini che si sottraggono a ogni possibile censura di tipo logico o giuridico, circa l'infondatezza dell'affermazione difensiva secondo cui il verbale contenente le dichiarazioni (asseritamente auto- incriminanti) rese dall'imputata fosse riconducibile a un atto investigativo conseguente alla ipotizzata, previa consumazione di altro reato, così disattendendo efficacemente la censura relativa tanto all'art. 63 quanto all'art. 350 cod. proc. pen.

A tal proposito, i Giudici d'appello hanno illustrato che la "richiesta di motivazione di un rilascio di un bene -nello specifico, un veicolo intestato a terzi- da parte di diverso soggetto" (la ricorrente, nel caso di specie) "rientri nel legittimo e doveroso esercizio dell'attività di polizia giudiziaria" (p. 4 della parte motiva dell'impugnata sentenza).

Dal che, la Corte territoriale ha fatto correttamente discendere l'infondatezza della censura di violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., con motivazione del tutto adeguata.

2. Per i motivi sopra esposti, questo Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il h quale ha chiesto pronunciarsi Ijinammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., e condannata alla pena ritenuta di giustizia. Secondo la descrizione fornita in rubrica, l'imputata, al fine di riprendere possesso dell'autovettura di proprietà della suocera, rimossa dalla Polizia municipale, dichiarava e falsamente attestava al funzionario di Polizia locale che sua suocera, in realtà deceduta, fosse impossibilitata a presentarsi perché invalida civile. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 63 e 350 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale considerato utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputata in sede di sommarie informazioni, in assenza delle garanzie previste ex art. 350 del codice di rito. Secondo la difesa, nel momento in cui l'imputata si recava presso il comando di Polizia per chiedere la restituzione dell'auto, erano già in corso indagini a suo carico per il reato di appropriazione indebita, in seguito a denuncia- querela della cognata di Plebani. La difesa afferma inoltre che gli agenti di Polizia, essendo a conoscenza delle indagini in corso, avrebbero dovuto procedere ad ascoltare la ricorrente non certo a sommarie informazioni testimoniali, bensì ascoltare ab origine [OSCURATO:PERSONA] quale persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'indagine, secondo quanto disposto dall'art. 351 del codice di rito. Pertanto, non essendo stata l'imputata informata dei suoi diritti, in quanto soggetto indagato, le dichiarazioni mendaci rese a proposito della proprietaria dell'autovettura avrebbero dovuto essere considerate inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. 2.2 Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto non provato che la polizia locale fosse informata della querela presentata dalla parente dell'imputata, pur risultando ciò dal "verbale di sommaria ricostruzione del fatto". Inoltre, il verbale contenente le dichiarazioni auto- incriminanti rese dall'imputato veniva redatto ai sensi del 351 del codice di rito, ciò che, a parere della difesa, presupporrebbe che fossero in corso indagini per altro delitto.3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Sono state altresì trasmesse controdeduzioni della difesa dell'imputata alla requisitoria scritta del Procuratore generale, il cui contenuto sarà ripreso nel prosieguo di questa sentenza. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono manifestamente infondati, in quanto generici e aspecifici, oltre che reiterativi di censure già dedotte e correttamente disattese in sede d'appello. In entrambi i motivi di ricorso, la difesa muove dall'assunto, indinnostrato, della conoscenza, da parte degli agenti della Polizia locale di Bergamo, delle indagini a carico dell'imputata per il reato di appropriazione indebita, in seguito di denuncia- querela della cognata della stessa. Rispetto a tale assunto, che echeggia come vera e propria petizione di principio (v. p. 2 del ricorso: "gli operanti rilevavano l'infrazione di divieto di sosta...non prima di aver interpellato il Pubblico ministero di turno al fine di richiedere la possibilità di eseguire sequestro cautelare del veicolo sulla scorta di notizia di reato, ciò che, naturalmente, veniva negato dal magistrato"), la Corte territoriale ha espresso motivati rilievi circa la totale assenza di prova di detta previa conoscenza in capo agli agenti, anche in vista delle diverse date e della diversa sede geografica presso cui, da un lato, era stata sporta denuncia-querela nei confronti dell'imputata (caserma dei Carabinieri di Palazzolo dell'Oglio, 13 luglio 2016) e dall'altro, veniva redatto il verbale (presso il Corpo di Polizia locale del Comune di Bergamo, in data 17 agosto 2016), relativo alla richiesta della restituzione dell'auto, nel quale l'imputata affermava -secondo la razionale ricostruzione dei Giudici di merito- il falso. Peraltro, la difesa insiste nel riproporre l'infondato assunto anche in sede di controdeduzioni alla requisitoria scritta del Procuratore generale, propinando nei termini di "circostanza documentale" il fatto che "la Polizia locale fosse edotta di tale querela... come attestato nel verbale di sommaria ricostruzione del fatto, redatto dagli stessi agenti di P.L., del 17.08.2016". Quel verbale dà invece conto unicamente del narrato della ricorrente circa il mancato ritrovamento dell'auto, rimossa dalla polizia locale, e della falsa attestazione -di cui in rubrica- resa da Plebani ("mia suocera è impossibilitata a presentarsi di persona perché allettata e addirittura invalida civile e ogni tanto mi concede in uso il predetto veicolo").La Corte territoriale ha inoltre motivato, in termini che si sottraggono a ogni possibile censura di tipo logico o giuridico, circa l'infondatezza dell'affermazione difensiva secondo cui il verbale contenente le dichiarazioni (asseritamente auto- incriminanti) rese dall'imputata fosse riconducibile a un atto investigativo conseguente alla ipotizzata, previa consumazione di altro reato, così disattendendo efficacemente la censura relativa tanto all'art. 63 quanto all'art. 350 cod. proc. pen. A tal proposito, i Giudici d'appello hanno illustrato che la "richiesta di motivazione di un rilascio di un bene -nello specifico, un veicolo intestato a terzi- da parte di diverso soggetto" (la ricorrente, nel caso di specie) "rientri nel legittimo e doveroso esercizio dell'attività di polizia giudiziaria" (p. 4 della parte motiva dell'impugnata sentenza). Dal che, la Corte territoriale ha fatto correttamente discendere l'infondatezza della censura di violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., con motivazione del tutto adeguata. 2. Per i motivi sopra esposti, questo Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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