CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te dicassazione [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Potenza harigettato la richiesta di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, finalizzata a ottenere ilbeneficio penitenziario del differimento della pena per gravi motivi di salute (aisensi dell’art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen.), anche nelle forme della detenzionedomiciliare (ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 ter, l. 26 luglio 1975, n.354 – Ord.pen.).2. Avverso tale ordinanza XXXXXXXXXX, a mezzo del proprio difensore difiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 147 cod. pen. e47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione.Si duole che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto delle gravicondizioni di salute del condannato e non abbia disposto una perizia sullo statopsichiatrico del condannato, pur dando atto dell’esigenza di un approfondimentodello stesso sollecitato dal medico penitenziario e del carattere risalente dellevalutazioni di compatibilità.Lamenta la difesa che un dato incontrovertibile del tutto ignorato dalTribunale di sorveglianza è la necessità di un regime alimentare rigido, dal qualeil detenuto non può prescindere se non a rischio di danni permanenti alla salute eche è risultato non somministrabile in carcere.Inoltre, rileva che l’ordinanza impugnata opera una valutazione solo parzialedei profili afferenti al grave stato di infermità fisica del detenuto, in quantomotiva soltanto in ordine all’adeguatezza delle cure che possono essere fornitemantenendo lo stato di detenzione inframuraria, omettendo di approfondire,come imposto dai principi costituzionali e dalla Cedu, anche l’ulteriore profilo delrischio che il mantenimento dello stato detentivo possa risolversi in untrattamento contrario al senso di umanità.Evidenzia, poi, la difesa come l’ordinanza sia carente sotto il profilodell’attualizzazione della valutazione sulla pericolosità del soggetto, tale daconfigurare quelle eccezionali esigenze che impongono l’inderogabilitàdell’esecuzione della pena; e non valuti, inoltre, che nel periodo in cui ilcondannato ha fruito della detenzione domiciliare, nell’ambito della fasecautelare del presente procedimento, ha sempre tenuto una condottairreprensibile.Il difensore, alla luce di tali censure, insiste per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato in base a quanto di seguito specificato.2. Va, preliminarmente, osservato che: - la concessione della detenzionedomiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per graveinfermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio aisensi dell’art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principiocostituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzionedi condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possonoconsistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere allarieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il qualela salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.); - quindi, afronte di una richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni disalute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice devevalutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigorosoesame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istitutopenitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o menocompatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettosodel senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'etàdel detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolositàsociale del condannato e alla possibilità che un eventuale (anche residuo) rischiodi recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliarecosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essaapponibili; - il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento di interessi tra leesigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e di difesasociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzionepenale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare lasituazione cui dare la prevalenza; - di tale valutazione deve dare conto conmotivazione compiuta, ancorché sintetica, che consenta la verifica del processologico-decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto emersi dagli atti delprocedimento.Questa Corte ha, inoltre, sottolineato che: - ai fini dell'accoglimento diun'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva pergravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non ènecessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione,ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare unserio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate curemediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenzeaggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanitàal quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352del 17/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276413); - il giudice che, in presenza didati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salutedel condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza didifferimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi disalute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medicinecessari e, all'occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del16/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276948); - il tribunale di sorveglianza, overitenga che il rinvio dell'esecuzione della pena invocato per motivi di salute nonpossa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente lecure necessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deveindicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, lastruttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata (Sez. 1, n. 41192 del18/09/2015, Chilà, Rv. 264894).3. Passando al caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza di Potenzanon ha fatto buon governo di tali principi di diritto.Invero, detto Tribunale dà atto che, a seguito del trasferimento del detenutopresso la Casa circondariale di Matera, è possibile rinvenire annotazioni nel diarioclinico del Servizio di [OSCURATO:PERSONA] presso detto Istituto, tra cui inparticolare una nota del 10 ottobre 2025 nella quale per il detenuto in oggetto,affetto da pregresso per K pancreatico in follow up, si consiglia dieta a bassocontenuto di purine come da schema allegato. Rileva che sempre da detteannotazioni risulta una valutazione psichiatrica in data 16 ottobre 2025, da cui sievince che il condannato è lucido, disponibile, lamenta difficoltà di adattamentoper l’età avanzata, per le prescrizioni alimentari collegate all’insufficienzapancreatica e, infine, per la diagnosi di depressione già in trattamento; e che ilsanitario conclude nel senso di ritenere utile valutare la compatibilità con lacarcerazione.Ciò nondimeno, ritiene che la affermazione del sanitario in ultimomenzionata, espressa non con riferimento alla pregressa patologia oncologicabensì in riferimento al quadro psichiatrico, rappresenti una indicazione dicarattere quanto mai generico tenuto conto che il condannato è già in terapiafarmacologica per patologia depressiva e non sono stati descritti elementisopraggiunti di novità in senso peggiorativo che abbiano condotto ad unaggravamento del quadro psichiatrico. Sottolinea, altresì, che nel diario clinico sirinviene un’annotazione datata 29 settembre 2025, a seguito di visita svoltapresso la Casa circondariale di Potenza, nella quale si indica che il detenuto nonevidenzia in anamnesi pregressi ed attuali indicatori di rischio autolesivosuicidario. Evidenzia che, contrariamente a quanto indicato nella Consulenza diparte prodotta dalla difesa, a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], le certificazioni delservizio sanitario penitenziario non depongono nel senso di una incompatibilitàdel quadro clinico con la detenzione in carcere.Nonostante, quindi, le sollecitazioni provenienti dagli stessi sanitari dellaCasa circondariale di Matera, ultimo istituto di restrizione, e la Consulenzatecnica di parte che conclude per l’incompatibilità delle condizioni di salute colregime carcerario, il Tribunale a quo, privilegiando le certificazioni della Casacircondariale di Potenza, risalenti al mese di settembre 2025 (mentre lesegnalazioni circa i necessari approfondimenti sono più recenti, dell’ottobresuccessivo), ritiene la compatibilità dello stato di salute di XXXXXXXXXX colregime carcerario e afferma essere detto regime indispensabile per unapericolosità sociale del detenuto, meramente affermata e neppure argomentata.A fronte, quindi, della segnalazione di condizioni di salute allarmanti delpaziente non approfondite, non ritiene di disporre alcuna perizia. Non solodisattendendo i principi summenzionati, ma incorrendo, altresì, in illogicità econtraddittorietà motivazionali. Trascura il Tribunale che il ricorso allo strumentodella perizia di tipo sanitario assume il connotato della doverosità, laddove ilgiudice – disponendo già di documentazione clinica integrativa di un principio diprova di incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con il regimedetentivo – ritenga di non accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzionedella pena; e che la valutazione della gravità delle condizioni di salute deldetenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essereeffettuata verificando la concreta situazione nella quale il detenuto si trovaristretto e la possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziariodelle terapie di cui egli necessita. Trascura, inoltre, che, ai sensi degli artt. 27,comma 3, e 32 Cost., la valutazione sull’incompatibilità tra il regime detentivocarcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che ilmantenimento dello stato di detenzione di una persona gravemente ammalatacostituisca un trattamento inumano o degradante, debba essere effettuatacomparativamente, tenendo conto delle condizioni complessive di salute e didetenzione; valutazione, questa, che comporta un giudizio non soltanto diastratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’internodel circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamentoterapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al suddetto(Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478; in senso conforme Sez.1, n. 53166 del 17/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274879).Nel caso specifico non vengono svolte valutazioni concrete e neppure risultaspecificata la dieta alimentare concretamente somministrata al ricorrente. E ciò,nonostante il regime alimentare sia in stretta correlazione con le problematichedepressive segnalate e, dunque, con lo stato psichiatrico del detenuto,suscettibile di aggravamento secondo la situazione descritta dalla Consulenzatecnica di parte. Profili, che, senza dubbio, necessitano di un approfondimentotramite perizia.4. Si impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e ilrinvio al Tribunale di sorveglianza di Potenza per nuovo giudizio, rispettoso deiprincipi sopra indicati.Va disposto l’oscuramento, concernendo il presente provvedimento lecondizioni di salute del condannato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale disorveglianza di potenza.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.