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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25884/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 5 febbraio 2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 10 giugno 2016, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, sottoposto alla misura di prevenzione di pubblica sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, come da provvedimenti del Tribunale di Brindisi del 14 ottobre 2008 e del 25 giugno 2012, non aveva rispettato la prescrizione di non rincasare la sera più tardi delle ore 20,00 nei mesi estivi e delle ore 19,00 nei mesi invernali; in particolare, il 14 maggio 2013 era rientrato alle ore 20,10 nella propria abitazione.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare d'ufficio la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur ricorrendone tutti i presupposti.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso non può essere accolto in sede di legittimità, posto che, in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275635).

Tale giudizio, pertanto, può essere racchiuso implicitamente anche nella stessa motivazione del provvedimento con cui il giudice di merito ha valutato le circostanze di fatto, il grado di colpevolezza e gli indici di gravità oggettiva della condotta previsti dall'art. 133 cod. pen. ed a questi ha commisurato la pena.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che il fatto non poteva considerarsi di lieve entità, perché l'imputato era rincasato oltre un'ora dopo l'orario stabilito, solo quando era stato avvertito telefonicamente dalla moglie, alla presenza dei Carabinieri.

Anche il secondo motivo di ricorso, quindi, è inammissibile, posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati da tale valutazione tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Il giudice di merito, infatti, evidenziata la specifica modalità attuativa della condotta, ha ritenuto non che non vi fossero elementi che avrebbero giustificato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente (-) Domenico n rdalisi [OSCURATO:PERSONA] S drini OlAk\12 iL Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 5 febbraio 2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 10 giugno 2016, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, sottoposto alla misura di prevenzione di pubblica sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, come da provvedimenti del Tribunale di Brindisi del 14 ottobre 2008 e del 25 giugno 2012, non aveva rispettato la prescrizione di non rincasare la sera più tardi delle ore 20,00 nei mesi estivi e delle ore 19,00 nei mesi invernali; in particolare, il 14 maggio 2013 era rientrato alle ore 20,10 nella propria abitazione. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare d'ufficio la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur ricorrendone tutti i presupposti. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto in sede di legittimità, posto che, in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275635). Tale giudizio, pertanto, può essere racchiuso implicitamente anche nella stessa motivazione del provvedimento con cui il giudice di merito ha valutato le circostanze di fatto, il grado di colpevolezza e gli indici di gravità oggettiva della condotta previsti dall'art. 133 cod. pen. ed a questi ha commisurato la pena. Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che il fatto non poteva considerarsi di lieve entità, perché l'imputato era rincasato oltre un'ora dopo l'orario stabilito, solo quando era stato avvertito telefonicamente dalla moglie, alla presenza dei Carabinieri. Anche il secondo motivo di ricorso, quindi, è inammissibile, posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati da tale valutazione tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Il giudice di merito, infatti, evidenziata la specifica modalità attuativa della condotta, ha ritenuto non che non vi fossero elementi che avrebbero giustificato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente (-) Domenico n rdalisi [OSCURATO:PERSONA] S drini OlAk\12 iL Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in co
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