CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 19043/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25082/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui domicilia alla PEC istituzionale dello stesso. contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministero pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] –UFFICO V – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore ISTITUTO “[OSCURATO:PERSONA]’ELIA” [OSCURATO:PERSONA]’, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, tutti domiciliati ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che li rappresenta e difende. -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 250/2022 pubblicata in data 15.03.2022, RG. 1363/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 1 9 maggio 2025 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025), come nel presente caso confermato dall’atto di rinuncia depositato PCT il 27 giugno2025; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 .2 00,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il