CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21934/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta allaquale si è riportata;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 novembre 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval'istanza di riesame proposta nell'interesse di XXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza emessail 10 ottobre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare del divieto di avvicinamentoalla persona offesa (come risulta dal provvedimento in atti, con l'applicazione del braccialettoelettronico insieme alle concorrenti misure dell'allontanamento dalla casa familiare, deldivieto di comunicare con le persone offese) in relazione ai reati di cui all'art. 572, comma 2,cod. pen., commesso ai danni della moglie convivente XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,aggravato dall'aver commesso i fatti in presenza dei soggetti minori di 18 anni (capo 1), dicui all 'art.609 -bis, commi 1 e 2, 609 -ter cod. pen., commesso ai danni diXXXXXXXXXXXXXX, all 'epoca infra quattordicenne (capo 2)2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Augusto [OSCURATO:PERSONA], ha affidato le proprie doglianze a sei motivi di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.2.1. Col primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 273 e 280 e ss. Cod. proc.pen., in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui all’art. 572 cod. pen.Si deduce che sarebbe stata ritenuta la gravità indiziaria solo sulla base delledichiarazioni della persona offesa non adeguatamente corroborate dai riscontri esterni; chenon è stato tenuto in debita considerazione l'episodio del 18 agosto 2025, in specie lacircostanza che al momento la persona offesa si trovasse in stato di alterazione alcolica eavesse confermato la versione del marito circa il fatto che lo schiaffo ricevuto fosseconseguenza della sua stessa condotta aggressiva; che anche in occasione delle s.i.t. rese il23 agosto 2025 la persona offesa non era in grado di precisare le date dei singoli episodi;che le rispettive figlie minori, conviventi con la coppia, oltre ad escludere di essere essestesse vittime dei maltrattamenti, avevano riferito che le percosse e le aggressioni subitedalla donna, in alcune occasioni, erano inserite in un contesto litigioso collegato all'abuso dibevande alcoliche da parte di quest'ultima; che le s.i.t. rilasciate dai vicini di casaescludevano condotte maltrattanti ad opera del XXXXXX2.2. Con il secondo motivo, anch'esso implicitamente riferito alla imputazioneprovvisoria di cui al capo 1) (art. 572 cod. pen.), deduce il vizio di motivazione apparente ocomunque illogica in ordine alla abitualità delle condotte e al preteso clima familiarevessatorio, oggetto delle deduzioni difensive.2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., la violazione degli art. 273 e 292 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza del delitto di violenza sessuale.Si deduce che il Tribunale ha fondato le sue conclusioni principalmente sulledichiarazioni delle minori persone offese, XXXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXsfornite diriscontri esterni, neppure essendo stati acquisiti i tabulati telefonici e/o i messaggi whatsappfra le stesse scambiati, e senza una rigorosa valutazione della loro credibilità, tanto piùconsiderato che XXXXXX, escludendo di aver mai subito attenzioni di natura sessuale daparte del padre, aveva smentito XXXX con conseguente violazione dall'art. 273 cod. proc.pen. e del canone che richiede una motivazione rafforzata in caso di reati sessuali ai dannidi minori.2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., il vizio di motivazione apparente e illogica in ordine alle dichiarazioni delle due minori,in particolare di XXXXXXXXXXXXXX, sia per le discrasie già evidenziate, che avuto riguardoalla circostanza che non sia stata in grado di indicare i giorni, mesi e anni in cui si sarebberoverificati gli abusi sessuali denunciati; analoga carenza motivazionale si denuncia conriguardo alle dichiarazioni dei vicini di casa e all'assenza di segnalazioni da parte degli istitutiscolastici frequentati dalle minori.2.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione degli art. 274 e 275 cod. proc. pen.per la erronea valutazione delle esigenze cautelari e del periculum libertatis.Si deduce l'omessa indicazione nel provvedimento impugnato dell'attualità econcretezza delle esigenze cautelari, in specie del pericolo di reiterazione, considerato che ilricorrente non ha più contatti con la minore e con la moglie, che non è gravato da alcunprecedente specifico e ha tenuto una condotta collaborativa.2.6. Con il sesto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., ilvizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al reato di cui al capo 2) (artt. 609 -bis e 609 -ter cod. pen.).Si deduce la carenza motivazionale del provvedimento in quanto non esponeun'analisi “certosina” delle fonti di prova utilizzate e una ricostruzione di quanto dichiaratodalla minore XXXXXXXXXXXXXX connotata dal rigore richiesto dalla norma.3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata, cui hafatto specifico rinvio, ha sollecitato il rigetto del ricorso, atteso, quanto al quadro indiziario,che in sede di legittimità non è possibile procedere a una nuova e diversa valutazione deglielementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali, laddove le doglianze delricorrente sono volte essenzialmente a proporre una diversa lettura degli elementi valorizzatidal Tribunale; analogamente, con riguardo alle esigenze cautelari, le doglianze appaionomeramente rivalutative del compendio già esaminato e valutato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché propone doglianze non consentite in questasede, in quanto dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione del merito cautelare elimitandosi, in sostanza, ad una mera critica degli argomenti adottati dal Tribunale delriesame a fondamento della gravata ordinanza.2. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso percassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, inordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte ha il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, seil giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014,Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Va anche evidenziato come questo Collegio aderiscaall'orientamento autorevole di Sez. U, Spennato: il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari,concetto differente da quello enunciato nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che alludealla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, nonrappresenta altro che l'insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa chelogica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, rimane delimitato dai confinidi questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentalerelativo al definitivo giudizio di merito (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv.234598). Pertanto, la delibazione attuale è funzionale alla verifica della tenuta logica delprovvedimento cautelare di secondo grado, in relazione alla gravità indiziaria nei termini diqualificata probabilità di colpevolezza, nella prospettiva da ultimo evidenziata, ovviamentesuscettibile di evoluzioni ricostruttive in sede dibattimentale.Ne consegue che è inammissibile il controllo su quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazionedelle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli,Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 1, n.28291 del 24/06/2020, Piccolo, n.m.), esulando dal controllo di legittimità il potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessoredegli indizi (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438); in definitiva - percostante giurisprudenza di questa Corte - sono inammissibili tutte quelle doglianze checriticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni difatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una nonammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice per le indaginipreliminari e al Tribunale del riesame (Sez. 4, n. 29962 del 5/3/2025, Brando, non mass.;Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017,Sansone, Rv. 269438-01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez.4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885-01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015,Mascolo, Rv. 265244-01; più in generale, cfr. già Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828-01).3. Orbene, tutto ciò premesso sul piano dei principi, sono inammissibili il primo e ilsecondo motivo di ricorso che criticano la ritenuta sussistenza di un quadro di gravitàindiziaria in relazione al delitto di cui all'art. 572 cod. pen., in quanto asseritamente fondatosulle dichiarazioni della persona offesa, non dettagliate e prive di adeguati riscontri esterni, ecomunque deficitario con riguardo agli elementi della abitualità delle condotte e alla naturavessatoria e prevaricante del clima familiare.3.1. La motivazione dell'ordinanza impugnata è immune dai lamentati vizi, al di làdella diversa intitolazione, entrambi squisitamente motivazionali, perché argomenta, in modoesaustivo, congruo, non manifestamente illogico né contraddittorio, anche con richiami direttiagli elementi investigativi di supporto (sia pure non necessari, v. Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214, nonché, tra le più recenti, Sez. 2, n. 43278 del24/09/2015, Manzini, Rv. 265104), quali in particolare le dichiarazioni rese dalle rispettivefiglie minori, dell’indagato e della coniuge, che, non sottaciuta la questione dell'occasionalestato di ubriachezza della persona offesa, hanno comunque coerentemente riferito che ladonna era vittima di percosse ingiurie e minacce da parte dell'imputato, non già il contrario, ele dichiarazioni dall’amica della donna, XXXXXXXXXXXXXXXX, depositaria di analogheconfidenze, valorizzando altresì il difetto di qualsivoglia elemento idoneo a configurare unintento calunniatorio della persona offesa.Del tutto generica la lamentela, di sapore squisitamente esplorativo, in ordineall'omessa considerazione delle dichiarazioni rese dai vicini di casa, non meglio individuati,che neppure è chiaro se siano mai stati sentiti nel corso delle indagini.3.2. Quanto alle censure espresse in ordine alla credibilità della persona offesa, vaaltresì ricordato che, secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità a Sezioni unite,«le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alledichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole afondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica,corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante edell'attendibilità intrinseca del suo racconto», con l'ovvia precisazione che tale controllo«deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottopostele dichiarazioni di 2 qualsiasi testimone (sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv.253214; di recente, tra le altre, sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). È ancheutile aggiungere come la medesima pronuncia a Sezioni unite abbia precisato che«costituisce [...] principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione chela valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione difatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice enon può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso inmanifeste contraddizioni».Evidenziato peraltro come il giudizio in oggetto concerne una vicenda cautelare, lavalutazione del giudice di legittimità deve, dunque, arrestarsi di fronte a quella del giudice dimerito di merito il quale, nella fattispecie, ha statuito che le dichiarazioni della donna«appaiono del tutto rispondenti a criteri di concordanza e conseguenzialità logica ma ….anche del tutto scevre da possibili profili di contraddittorietà», ed escluso che lo stato diubriachezza manifestato dalla persona offesa in talune occasioni abbia esso stesso originatosistematiche condotte offensive e minatorie a carico del XXXXX. Sotto quest'ultimo profilo,deve, altresì, rimarcarsi la corretta applicazione da parte del Tribunale del principio secondoil quale l'eventuale reciprocità delle condotte non è in ogni caso idonea a elidere l'elementooggettivo del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., considerato la mera "litigiosità di coppia",presuppone invece che le parti della relazione si confrontino, anche veementemente, ma suun piano paritetico, di reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il propriopunto di vista (Sez. 6, n. 21289 del 04/02/2025, Rv. 288236 - 01; Sez. 1, n. 19769 del10/04/2024, Rv. 286399 - 01; Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, Rv. 285273 - 01).3.3. I profili della abitualità e della consistenza prevaricatrice delle condottecontestate al ricorrente risultano contrastati rivendicando mere petizioni di principio,declinabili nei confronti di qualsivoglia decisione, senza minimamente prendere inconsiderazione le motivazioni spese dal Tribunale nel rimarcare gli estremi oggettivi deicontegni tenuti dal ricorrente siccome fotografati dalle emergenze indiziarie; emergenzeimmediatamente descrittive della natura vessatoria degli agiti del XXXXX (avuto riguardo, inparticolare, alla intensità delle minacce prospettate e alla violenza, anche fisica) nonchédella sistematicità degli stessi (protrattisi per anni). Aspetti, questi, coerentemente valorizzatinella complessiva ottica della rimarcata intollerabilità assunta dalla convivenza.4. Alla luce delle medesime coordinate ermeneutiche sono parimenti inammissibili,in quanto aspecifici e proposti per ragioni non consentite in questa sede, il terzo, il quarto e ilsesto motivo con cui si contesta il giudizio espresso dal Tribunale del riesame in punto disussistenza dei presupposti di cui agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. con riguardo al delittodi cui agli artt. 609 - bis e 609 -ter cod. pen. contestato al capo 2) e il correlato vizio dimotivazione in ordine alle dichiarazioni delle due minori.4.1. Sotto il primo profilo, del vero il ricorrente nel lamentare un generico difetto digravità indiziaria, non si confronta col contenuto del provvedimento impugnato né individuaalcuna specifica violazione di legge o illogicità intrinseca dell'apparato motivazionale. Silimita infatti a sollecitare una rivalutazione della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni delledue minori, senza sviluppare alcuna censura in ordine alle argomentazioni spese dalTribunale, che ha radicalmente escluso qualsivoglia intento calunniatorio della figliadell'imputato, XXXXXXXXXXXXXproprio in quanto la stessa, pur negando di essere stata asua volta vittima di condotte improprie del genitore, quanto alle violenze sessuali subite daXXXX, ha confermato pienamente la deposizione della giovane, il fatto che si fosse confidatacon lei da tempo, le sofferenze patite e il livello di prostrazione conseguente alle attenzionisubite, nonché la pessima personalità del padre tale per cui anch'ella avrebbe preferito nonconvivere più col genitore. Oltretutto, con riguardo a quest'ultima fonte dichiarativa, siconfigurano come palesemente eccentriche le considerazioni in ordine alla cautela daadoperare nella valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, considerato che non èstata elevata alcuna contestazione con riguardo alle presunte condotte ai danni diXXXXXXXXXXX, del le qual i in corso di indagini aveva accennato la solaXXXXXXXXXXXXXX, la pr ima non può considerarsi persona offesa.4.2. Pertanto neppure appare configurabile alcun tipo di illogicità manifesta ocarenza motivazionale in ordine alla valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla portatagravemente indiziaria delle dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXX, solo perché non è stata ingrado di fornire date ed orari degli abusi ripetuti, comunque puntualmente descritti nellasostanza e nelle modalità, sia con riferimento al tipo di prestazione sessuale impostaleall'imputato, che al luogo, l'abitazione comune, e ai momenti, quando la madre era assente,in cui questi avvenivano, elementi tutti confidati alla figlia dell'imputato nell'immediatezza deifatti.4.3. Da ultimo, quanto al sesto motivo di ricorso, osserva il Collegio che nessunanorma impone al Tribunale del riesame di esporre un'analisi addirittura certosina delle fontidi prova, essendo invece richiesto, ove necessario previo richiamo, eventualmente ancheper relationem, al contenuto dell'ordinanza genetica, di fornire una risposta argomentatacongrua ed efficace alle deduzioni difensive, come risulta nel caso in esame alle pagine da 4a 7 dell'ordinanza impugnata, che peraltro nel caso discorso sono precedute da un'ampiadisanima degli elementi valutati dal giudice delle indagini preliminari; rispetto ai punti nonoggetto di censura sussiste infatti un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il Tribunaledel riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, può limitarsi arichiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione (Sez. 5, n.40061 del 12/07/2019, Rv. 278314 - 03; Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019; Rv. 277016 - 02;nonché Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Rv. 288117 - 01, che ha sancito l'inammissibilitàdel ricorsocon cui è dedotta, con unico motivo, una violazione di legge e/o un viziomotivazionale verificatisi nel precedente giudizio impugnatorio cautelare, nel caso in cui nonsi contesti il riepilogo delle doglianze contenuto nella decisione impugnata, che non menzionila questione nel novero delle doglianze precedentemente dedotte in sede di riesame, postoche, in carenza di tale contestazione, l'articolato motivo, se non rilevabile d'ufficio, deveintendersi proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità e ritenersi, pertanto, tardivo).5. È generico per aspecificità estrinseca il quinto motivo di ricorso col quale sicensura l'ordinanza in punto di valutazione delle esigenze cautelari.5.1. Si è osservato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento a cui si riferisce, che si realizza attraverso lapresentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto chesorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto,innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delleragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni delprovvedimento il cui dispositivo si contesta» (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardi e altri,Rv. 254584 - 01).5.2. Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a dedurre la mancanza di adeguatamotivazione, posta a fondamento della misura applicatagli, e a riproporre gli stessi argomentigià sottoposti al Tribunale del riesame, senza indicare specificamente le ragioni di fatto e didiritto, poste a base delle doglianze, né confrontarsi con lo specifico apparato motivazionaledella pronuncia impugnata, che, oltre ad aver dato atto della ricorrenza, per via dellatipologia dei reati, della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari in virtùdel disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha motivato in positivo lasussistenza di plurime esigenze cautelari, sia in relazione al pericolo per la genuinità dellaprova, che si basa principalmente sulle dichiarazioni di due soggetti minorenni, piùfacilmente vittime di condizionamenti e intimidazioni, che avuto riguardo al pericolo direiterazione, quale si trae dalla personalità negativa dell'imputato emersa dagli specifici fattiascritti.6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alpagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati iprofili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.