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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30319/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 01/07/2022 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina in data 21/01/2015, dichiarando prescritto il reato contestato al capo A) e rideterminando la pena per il reato di ricettazione contestato al capo B). [OSCURATO:PERSONA] omessa, manifestamente illogica e contraddittoria per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali.

Ciò premesso, il ricorso risulta manifestamente infondato e del tutto generico, in quanto -a fronte di una sentenza impugnata che ha ricostruito i fatti e ha adeguatamente motivato le ragioni della decisione- si risolve in un'astratta formulazione del vizio di carenza di motivazione senza tuttavia indicare gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen..

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 01/07/2022 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina in data 21/01/2015, dichiarando prescritto il reato contestato al capo A) e rideterminando la pena per il reato di ricettazione contestato al capo B). [OSCURATO:PERSONA] omessa, manifestamente illogica e contraddittoria per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. Ciò premesso, il ricorso risulta manifestamente infondato e del tutto generico, in quanto -a fronte di una sentenza impugnata che ha ricostruito i fatti e ha adeguatamente motivato le ragioni della decisione- si risolve in un'astratta formulazione del vizio di carenza di motivazione senza tuttavia indicare gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7
Sentenza Cassazione n. 30319/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris