CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 22505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. (fatto, commesso facendo uso di un coltello, ai danni di [OSCURATO:PERSONA]); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con memoria in data 21 aprile 2023, il difensore del ricorrente, meglio lumeggiata la fondatezza dei motivi, ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla sezione competente per la discussione in udienza pubblica; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 181, comma 4, 495, comma 4, 586, comma 1, e 190, comma 1, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in forza dei pacifici principi di diritto secondo cui «La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata:» (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rv. 263210; conf. Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166), come nel caso di specie, in cui il difensore non ha dedotto, né immediatamente né con le conclusioni rassegnate all'esito del dibattimento (cfr. verbale dell'udienza del 3 febbraio 2020), la nullità derivante dalla revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa non sorretta da adeguata motivazione sulla superfluità della prova da essi ritraibile; - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto - cui i giudici di merito si sono fedelmente attenuti - secondo cui:«La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti>> (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), come nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, anche con riferimento alla disamina delle prove utilizzate a sostegno del giudizio di responsabilità); che, d'altro canto, è jus receptum che il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del c:ontenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Rv. 203764); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigliere est