Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2024

Cassazione n. 43309/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata rapina di cui al capo a) di imputazione nonché il vizio di motivazione e il travisamento del fatto contestato al capo b), sono meramente riproduttivi di doglianze di merito puntualmente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici e sono altresì finalizzati ad ottenere una rilettura delle risultanze probatorie, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 6 e 7 sulla precisa ricostruzione dei fatti risultante dagli elementi di prova in atti da cui emergono con evidenza la responsabilità dell'imputato e tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data [14 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. est.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata rapina di cui al capo a) di imputazione nonché il vizio di motivazione e il travisamento del fatto contestato al capo b), sono meramente riproduttivi di doglianze di merito puntualmente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici e sono altresì finalizzati ad ottenere una rilettura delle risultanze probatorie, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 6 e 7 sulla precisa ricostruzione dei fatti risultante dagli elementi di prova in atti da cui emergono con evidenza la responsabilità dell'imputato e tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data [14 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. est. Il
Sentenza Cassazione n. 43309/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris