CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 34847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
‘ AULA B ’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, Viale delle Milizie 114 è elettivamente domiciliata; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministero pro tempore – [OSCURATO:PERSONA] E L’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 sono elettivamente domiciliati; -controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4518/2016, depositata il 18.10.2016, N.R.G. 3934/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.11.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero dei Beni e delle [OSCURATO:PERSONA] e del Turismo (di seguito MIBACT) ed in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] per il Colosseo e l’Area A rcheologica Centrale di Roma sulla base di contratto di lavoro per le mansioni di direttore amministrativo, area funzionale C posizione C3, aveva insistito per il risarcimento dei danni conseguenti al fatto di essere stata senza mansioni dal febbraio al giugno 2006 e di aver ricevuto poi solo parte delle mansioni di spettanza, recuperando i compiti dovuti solo dal luglio 2009 all’aprile 2010, per venire poi successivamente ancora demansionata; 2. la Corte territoriale riteneva che, per il primo semestre del 2006 , nulla potesse essere imputato al MIBACT perché la ricorrente era rimasta lungamente assente, il che, oltre a giustificare l’attesa nel conferimento di incarichi formali, comunque avrebbe reso impossibile il verificarsi di un dannoalla professionalità; la Corte ha poi disaminato in dettaglio gli incarichi ricevuti dalla Vaccaro dal giugno 2006 in poi, individuando un primo periodo, fino al giugno 2009, in cui ella fu preposta alla direzione e coordinamento del settore bilancio, contratti egare, mentre ad altri direttori C3 erano attribuiti, rispettivamente, il settore del personale-ragioneria e quello del contenzioso, pur essendo stata conferita alla Vaccaro anche la nomina nel Consiglio di amministrazione della Soprintendenza, poimai revocatale; in un successivo periodo, alla ricorrente vennero attribuite la responsabilità dell’Area2 con alcuni altri incarichi e la delega a firmare atti in assenza del Soprintendente oltre alla riorganizzazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Paesaggio (SSBAR), compito poi assegnato a un funzionario archeologo in ragione del rilievo preminentemente tecnico delle attività interessate; da aprile 2010 le attribuzioni sono tornate quelle della Direzione del settore Bilancio, con aggiunta la direzione dell’Ufficio legale, mentre ad altro funzionario era attribuita la Direzione del personale dell’ufficio gare e contratti e le attività di riscontro contabile venivano suddivise tra la Vaccaro ed altri due addetti, con attribuzione a ciascuno dei tre di autonome competenze territoriali o per valore; la Corte d’Appello, da tale ricostruzione in fatto ha desunto che non vi era stato alcun declassamento della ricorrente, né riduzione quantitativa delle mansioni, avendo ella svolto sempre incarichi propri della qualifica di appartenenza, assumendo la delega di firma del Soprintendente ed essendo, l’unica tra il personale C3, ad essere stata nominata membro del Consiglio di amministrazione della Soprintendenza, proprio in quanto preposta al settore Bilancio, mentre l’esigenza di ausili per il bilancio 2012 risaliva all’impossibilità della ricorrente di farvi fronte se non attraverso anche una persona “esterna”; la Corte del merito escludeva del resto che avesse pregio il richiamo all’assetto delle mansioni di cui alle qualifiche funzionali pregresse ed al d.P.R. n. 44/1990, in quanto quello che rilevava era il sistema di classificazione di cui al CCNL 1998/2001 ed il rispetto dei compiti propri del livello C3; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso della controparte; la ricorrente ha infine depositato memoria illustrativa; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di censura è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 52, co. 1, d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’Appello erroneamente affermato che la ricorrente non avesse diritto a svolgere tutte le mansioni del [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; il motivo richiama il contratto individuale ed il fatto che in esso fosse prevista l’assunzione nel profilo professionale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché quelle funzioni dovevano essere attribuite e mantenute senza suddivisione tra più dipendenti «altrimenti – si cita testualmente – il Direttore non sarebbe più Direttore», rimarcando come il contratto individuale indicasse anche le mansioni di “coordinatore dell’Area funzionale C”, sicché alla ricorrente sarebbe spettato dirigere anche i funzionari C, senza che potessero sottrarsi le responsabilità dei settori del personale, della ragioneria, della liquidazione delle spese etc.; 2. il motivo è infondato; 2.1 come è noto, secondo l’art. 52, co. 1, d.lgs. n. 165/2001 «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi»; il significato della norma è quello per cui non possono dirsi avvenuti alcun demansionamento né alcuna violazione rispetto agli obblighi datoriali, se al dipendente siano attribuiti comunque compiti rientranti nella posizione di inquadramento propria del CCNL di tempo in tempo applicabile; l’art. 13 CCNL 1998/2001, nel delineare un sistema di classificazione «improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi» realizza un accorpamento del personale in aree, le quali «descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze», pur prevedendo che «mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse» e comunque ribadendo che al dipendente possono essere attribuite «tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza, nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito»; vale a dire che tutte le mansioni proprie del medesimo livello economico C3 sono equivalenti e al dipendente assunto per tale livello esse possono essere attribuite parimenti tutte, in legittimo esercizio dello ius variandi e a condizione che non vi sia attribuzione di mansioni prevalenti del livello inferiore (nel qual caso si può avere demansionamento) o superiore (nel quale caso si ha diritto a differenze retributive); a maggior ragione l’equivalenza va poi affermata in relazione al sistema di cui al successivo CCNL 2006-2009 con il quale la fungibilità delle mansioni è stata estesa all’intera area di appartenenza (Cass. 16 dicembre 2019, n. 33141); 2.2 da tutto ciò deriva che il contenuto del contratto individuale non può avere effetto ulteriore rispetto a quello di attribuzione del livello di appartenenza, mentre quanto in esso indicato non impedisce l’attribuzione di posizioni in tutto o in parte differenziate, se comunque interne a quanto previsto per il livello stesso (CCNL 1998-2001) o per l’area (CCNL 2006-2009); neppure vi è alcun cenno alla costituzione o all’attribuzione in ipotesi di una posizione organizzativa, che era consentita dal CCNL 1998/2001, art. 13 lett. c), sicché il richiamo, nel contratto individuale ad una funzione di “coordinatore” – ammesso e non concesso che si tratti di dizione riguardante il coordinamento dell’intera area C del personale e non le sole funzioni di coordinamento nell’ambito dei servizi di assegnazione – non assume rilievo impeditivo rispetto all’attribuzione di compiti privi di supremazia gerarchica sugli altri addetti C3, secondo la flessibilità contrattuale sopra descritta; pertanto, l’essersi ripartite le competenze tra tre addetti del medesimo livello, ciascuno preposto ad un settore tra quelli propri dell’ambito amministrativo, ha costituito esercizio del tutto legittimo del potere direttivo del datore di lavoro, in sé insindacabile in quanto condotto entro i limiti fissati dalla contrattazione collettiva che ne governa l’esercizio, oltre che palesemente funzionale ad una migliore ripartizione dei compiti propri dell’ente di riferimento; 2.3 la Corte d’Appello ha poi del resto accertato che gli incarichi attribuiti alla Vaccaro erano sempre pertinenti alla posizione C3 di appartenenza; 3. da tutto ciò consegue il rigetto delricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Ministero delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 11 5 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo