CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47120/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesioni pluriaggravate, e quelli di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 e 648 cod. pen.; Considerato che l'imputato, con il primo motivo, lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto detto motivo inammissibile poiché la Corte territoriale, anche tenendo conto dei pretesi elementi positivi indicati dalla difesa dell'imputato nell'atto di appello, ha congruamente argomentato l'omessa concessione di dette circostanze attenuanti in ragione della complessiva condotta del ricorrente, improntata a reticenza anche rispetto alle effettive ragioni dell'azione criminosa e alla negativa personalità dello stesso, desumibile tanto dalla recidiva quanto dal possesso di un'arma provento del furto, indice del persistente contatto con circuiti delinquenziali; Rilevato, rispetto al secondo motivo, che con esso l'ADAMO lamenta che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato di un trattamento sanzionatorio più mite, censura rispetto alla quale la decisione impugnata ha evidenziato, in maniera logica, che le relative posizioni devono essere considerate distintamente e che peraltro il coimputato ha optato per l'applicazione della pena concordata tra le parti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d