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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26109/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso proposto, censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva infraquinquennale; Considerato che il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta compiutamente e criticamente con l'intero novero degli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento della ritenuta sussistenza della recidiva qualificata contestata alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata; Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva è parimenti manifestamente infondato; Rilevato che, infatti, la Corte di appello di Napoli ha congruamente rilevato che l'espresso divieto sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. non consente l'accoglimento della richiesta della difesa; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso proposto, censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva infraquinquennale; Considerato che il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta compiutamente e criticamente con l'intero novero degli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento della ritenuta sussistenza della recidiva qualificata contestata alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata; Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva è parimenti manifestamente infondato; Rilevato che, infatti, la Corte di appello di Napoli ha congruamente rilevato che l'espresso divieto sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. non consente l'accoglimento della richiesta della difesa; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 mag
Sentenza Cassazione n. 26109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris