CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 38669/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato,nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza resa in data 30/05/2025, la Corte d'appello di Napoli riget- tavala richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dell'ingiusta de- tenzione dallo stesso sofferta dal 10/04/2013 al 28/03/2017 (poi rideterminata nel corso del procedimento con riferimento al periodo compreso tra il 13/04/2013 e il 22/09/2015) in relazione al procedimento N. 24670/2013 R.G.N.R., che lo vedeva indagato dei reati di cui agli artt. 110, 575, 577 cod. pen. (capo A), 10, 12, 14 Legge n. 497 del 1974, 7 legge n. 203 del 1991 (capo B), fatti contestati come commessi in data06/12/2012. [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto a fermo, in relazione ai suddetti reati in data 10/04/2013. Il fermo veniva successivamente convalidato in data 13/04/2013 dal GIP del Tribunale di Napoli che emetteva ordinanza di custodia cautelare in car- cere. Nel successivo giudizio,il [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato dalla Corte di Assise di Napoli per i reati sopra indicati. La sentenza di condanna veniva riformata dalla Corte di Assise di Appello che assolveva l’imputato per non aver commesso il fatto, con sentenza del 28/03/2017, divenuta irrevocabile il 21/12/2017, disponendo al contempo la cessazione della misura applicata. A sostegno del provvedimento emesso, la Corte territoriale evidenziavache il periodo di detenzione sofferto, per cui vi era istanza di riparazione, era stato inte- ramente computato, ex art. 657 cod. proc. pen., nella pena da espiare in virtù di altro titolo, come da provvedimento di determinazione delle pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli N. 1500/23 SIEP – N. 1015/23 Cum. in data 05/09/2023, e che ciò ostava al riconoscimento del diritto alla riparazione ai sensi dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen. 2. Avverso il provvedimento della Corte d'appello partenopeaha proposto ri- corso per cassazione,a mezzo del proprio difensore, il [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo, con cui si duole, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. dell'erroneità della decisione assunta dal giudice a quo, in violazione degli artt.314 e 657 cod. proc. pen. Si osserva, invero, che il provvedimento di determinazione delle pene con- correnti,richiamato nel provvedimento impugnato, ha computato , ai fini della espiazione della pena, il periodo di custodia in carcere sofferto dal [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 1/10/2017 e dal 17/06/2021 al 09/08/2022 in virtù di provvedi- menti cautelari emessi in relazione al procedimento N. 15040/2013 R.G.N.R. (per il quale era poi intervenuta sentenza definitiva di condanna). Si affermache solo per il periodo che andava dal 22/09/2015 al il 28/03/2017 vi era stata una sovrapposizione di titoli cautelari e quindi andava escluso il diritto alla riparazione ex art. 314 cod. proc. pen.;viceversa, nessuna causa ostativa al riconoscimento della indennità era ravvisabile per il periodo compreso tra il 13/04/2013 e il 22/09/2015 (come da richiesta rettificata nel corso del giudizio di riparazione), in quanto in tale intervallo temporale non vi era altro titolo custodiale né aveva operato l’istituto della fungibilità, erroneamente richiamato dalla Corte territoriale, trattandosi, peraltro, di fatti sorti antecedentemente. 3. Il Procuratore generale e l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno reso le conclusioni scritte,ex art. 611 c od. proc.pen., riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 1.1.Va preliminarmente ricordato che l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. recita: «Il diritto alla riparazione [per l'ingiusta detenzione] è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'appli- cazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo». In base alla prima parte della richiamata previsione,il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione rimane, appunto, escluso per quella parte della ingiusta custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della pena legit- timamente irrogata nel medesimo o in un altro procedimento. In conseguenza, è inapplicabile la riparazione nei casi in cui si sia fatto ricorso al meccanismo della fungibilità della custodia cautelare, che è disciplinato, come noto, dall'art. 657, comma 1, cod. proc. pen., che consente di detrarre il relativo periodo dalla pena detentiva da espiare per lo stesso o altro reato, con l’unico limitetemporale, in quest’ultimo caso, che si tratti di custodia cautelare subita «dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»(limite, la cui ratio, come più volte chiarito dalla giurisprudenza costitu- zionale, è di evitare «che l’istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a com- mettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una“riserva di impunità”utilizzabile per elidere le conseguenze di futuri illeciti penali”: cfr. sen- tenza n. 198 del 27 luglio 2014 e ordinanza n. 117 del 12 aprile 2017). Lo scopo avuto di mira dal legislatore è impedire la duplicazione dei rimedi tesi a compensare l'ingiustizia della restrizione subita, mirando ad evitare che il condannato possa disporre di una riparazione più ampia di quella spettante al pro- sciolto, ottenendo lo scomputo e l'indennizzo pecuniario. Va inoltre esclusa l'esi- stenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta (cfr. Sez. 4, n. 33671 del 14/06/2016, Rv. 267443). La seconda parte dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per il periodo in cui le limitazioni della libertà conseguenti alla custodia cautelare ingiusta siano state sofferte anche in forza di un altro titolo. In tale ipotesi, per precisa scelta del legislatore, volta a contempe- rare l'istanza solidaristica alla base del meccanismo indennitario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. con generali esigenze di ragionevolezza, la accertata ingiustizia del provvedimento coercitivo risulta assorbita dalla legittimità di un altro provvedi- mento incidente sulla libertà personale, non avendo l'interessato patito -in con- creto -alcun danno meritevole di riparazione (la compatibilità della disciplina in questione con l'art. 24 Cost., con l'art. 5, comma 5, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 9, comma 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici è stata riconosciuta da Sez. 4, n. 4700 del 24/10/2000, Rv. 217910, alla cui motivazione, condividendola appieno, si fa rinvio). 2. Operati tali richiami, il provvedimento impugnato risulta del tutto conforme alla disciplina normativa in materia e ai principi affermati in sede di legittimità. 2.1. Il provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Napoli N. 1500/23 SIEP –N. 1015/23 Cum. del 05/09/2023 determinava la pena complessiva da espiare in anni 16 e mesi 1 in relazione alle seguenti sen- tenze: 1) sentenza di condannaalla pena di anni 7, mesi 9 di reclusione e euro 16.700,00 di multaemessa dalla Corte di appello di Napoli il 10/02/2022, irrevo- cabile il 01/06/2023,nel procedimento N. 15040/2013 R.G.N.R., che vedeva il [OSCURATO:PERSONA] imputato delreato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d .P.R. n. 309 del 1990, accertato in Marano di Napoli il 25/01/2013; 2) sentenza di condanna alla pena di anni 8, mesi 4 di reclusione e euro 2.100,00 di multa emessa dalla Corte di appello di Napoli il 29/03/2021, irrevocabile il 19/05/2022, nel procedimento N. 11259/2019 R.G.N.R., che vedeva il [OSCURATO:PERSONA] imputato dei reati di cui agli artt. 629, 611 cod. pen., 7 L. n. 203 del 1991, accertati in Quarto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 09/12/2019. L’organo dell’esecuzione scomputava dalla pena complessiva da espiare il pe- riodo complessivo di custodia cautelare sofferto dal [OSCURATO:PERSONA] dal 10 Aprile 2013 al 1 ottobre 2017 (pari ad anni 4, mesi 5 e giorni 22) riconoscendo il periodo dal 22 settembre 2015 al 1 ottobre 2017,nel quale il ricorrente era detenuto contempo- raneamente e per quel titolo e per quello in ordine al quale si chiede la riparazione, quale presofferto in ordine alla sentenza di condanna sub 1)del cumulo e il periodo dal 10 Aprile 2013 al21 settembre 2015 a titolo di fungibilità ai sensi dell'articolo 657 cod. proc. pen. in ordine alla medesima sentenza. Risulta, quindi, evidente che per il periodo compreso dal 22 settembre 2015 al 1 ottobre 2017, come riconosciuto anche dal difensore del ricorrente, che già nel giudizio di riparazione limitava la propria richiesta escludendone il computo, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto ad alcun indennizzo, ricorrendo l’ipotesi prevista dalla se- conda parte dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen. Ugualmente palese è l’esclusione del diritto all’indennizzo per il periodo di custodia cautelare residuo, legittimamente computato, ex art. 657 cod. proc. pen., a titolo di espiazione della pena relativa ad altro reato, commesso il 25/01/2013, prima della custodia cautelare ingiustamente sofferta, nel rispetto del limite tem- porale di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Le doglianze difensive risultano, quindi, manifestamente infondate, in quanto si fondanosu affermazioni erronee, confondendo le due ipotesi previste dall’art. 314, comma 4, cod. proc. pen.e richiamando in maniera difforme dalla previsione legislativa il limite temporale alla fungibilità di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. 3. Alladeclaratoria di inammissibilità del ricors o consegue , ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces- suali, nonché -apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso deter- minando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. 3.1. Ilricorrente va , altresì, condannat o alla rifusione delle spese al resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi a contrastare utilmente quelli di cui alpro- postoricorso, vengono liquidati in via equitativa come da dispositivo. 3.1.1.In proposito,ritiene il Collegio di dover seguire l’orientamento, più volte ribadito da questa stessa Sezione, secondo cui tale statuizione vada operata anche se, come nel caso in esame, nelle conclusioni rese dall'Avvocatura Generale dello Stato manca una espressa richiesta di condanna alle spese, ciò in ragione del prin- cipio pacifico per cui le spese del procedimento di riparazione per ingiusta deten- zione, per le connotazioni civilistiche che afferiscono a tale istituto, vanno regolate secondo i criteri indicati dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ.(v., ex plurimis, Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025,Rv. 287952 – 02 ; Sez. 4, n. 38163 del 10/07/2013, Rv. 256832; Sez. 4, n. 46265 del 14/10/2005, Rv. 232911). P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione d