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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03443/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti oli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore PERLA LOR1 c>é ha concluso chiedendo e (etAzti,„it AtLet Q/U 3A-k,<)-L. ce32,_ u90 il difensore n> [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.E' proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano del 23.06.2020 - con cui, tra gli altri, gli odierni ricorrenti erano stati condannati alla pena di anni due di reclusione, Contreras anche al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 588, comma 2, c.p. (capo A) e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'unico reato di rissa di cui al capo A, in esso assorbito il delitto di percosse così riqualificata l'originaria imputazione di cui Capo B) - rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno di reclusione, condizionalmente sospesa, confermando nel resto. 1.1.Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], si deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 541 c.p.p. e art. 74 e ss. c.p.p. relativi alla costituzione di parte civile.

Si lamenta che erroneamente !a Corte di appello abbia condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile tutti gli imputati e quindi anche [OSCURATO:PERSONA], nonostante la costituzione di parte civile fosse intervenuta solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era infatti l'unico condannato al risarcimento del danno in primo grado.

1.2. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge e il correlato difetto di motivazione con riferimento alla condanna ai risarcimento del danno in favore della parte civile pronunciata soltanto a suo carico, malgrado tutti i coimputati avessero partecipato alla rissa, indi la manifesta contraddittorietà della sentenza di appello che nel condannare alla rifusione delle spese in favore della parte civile tutti gli imputati afferma implicitamente che tutti gli imputati avrebbero dovuto essere condannati al risarcimento del danno, laddove la sentenza di primo grado, a sua volta, pur riconoscendo che la lesione patita da uno dei partecipanti alla rissa dovesse essere posta a carico di tutti gli imputati, ha poi condannato al risarcimento del danno solo Contreras.

2. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di proseguita difesa della parte civile, e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha chiesto liquidarsi le competenze professionali per la difesa nel presente giudizio, essendo l'imputato ammesso ai gratuito patrocinio. 3.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

La parte civile [OSCURATO:PERSONA] esercitava l'azione civile nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], il quale difatti veniva condannato dal Giudice di primo grado al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa.

Pertanto, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di proseguita difesa sostenute dalla parte civile in appello è stata pronunciata in violazione dell'art. 541 c.p.p., che in virtù dell'art. 598 cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello, non avendo i Giudici del merito condannato lo stesso al pagamento del risarcimento del danno, invero mai richiesto nei suoi confronti.

4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il motivo dedotto è innanzitutto inedito non risultando contestata in appello la condanna al risarcimento del danno, e alle spese, pronunciata in primo grado nei confronti del ricorrente; in ogni caso, come già precisato nell'esaminare il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la costituzione di parte civile era intervenuta solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sicchè rimane priva di pregio la doglianza che lamenta che la condanna al risarcimento del danno sia intervenuta solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonostante anche gli altri imputati abbiano partecipato alla rissa (laddove peraltro per il reato di cui al capo B, non è intervenuta l'assoluzione, essendo stato esso, qualificato il fatto in percosse, ritenuto assorbito nel delitto di rissa di cui al capo A).

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, che elimina (laddove competente a liquidare le spese sostenute dalla difesa dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio non è questa Corte ma il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata); deriva altresì la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dai medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna ai pagamento delle spese in favore della parte civile, che elimina.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti oli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore PERLA LOR1 c>é ha concluso chiedendo e (etAzti,„it AtLet Q/U 3A-k,<)-L. ce32,_ u90 il difensore n> [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.E' proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano del 23.06.2020 - con cui, tra gli altri, gli odierni ricorrenti erano stati condannati alla pena di anni due di reclusione, Contreras anche al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 588, comma 2, c.p. (capo A) e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'unico reato di rissa di cui al capo A, in esso assorbito il delitto di percosse così riqualificata l'originaria imputazione di cui Capo B) - rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno di reclusione, condizionalmente sospesa, confermando nel resto. 1.1.Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], si deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 541 c.p.p. e art. 74 e ss. c.p.p. relativi alla costituzione di parte civile. Si lamenta che erroneamente !a Corte di appello abbia condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile tutti gli imputati e quindi anche [OSCURATO:PERSONA], nonostante la costituzione di parte civile fosse intervenuta solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era infatti l'unico condannato al risarcimento del danno in primo grado. 1.2. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge e il correlato difetto di motivazione con riferimento alla condanna ai risarcimento del danno in favore della parte civile pronunciata soltanto a suo carico, malgrado tutti i coimputati avessero partecipato alla rissa, indi la manifesta contraddittorietà della sentenza di appello che nel condannare alla rifusione delle spese in favore della parte civile tutti gli imputati afferma implicitamente che tutti gli imputati avrebbero dovuto essere condannati al risarcimento del danno, laddove la sentenza di primo grado, a sua volta, pur riconoscendo che la lesione patita da uno dei partecipanti alla rissa dovesse essere posta a carico di tutti gli imputati, ha poi condannato al risarcimento del danno solo Contreras. 2. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di proseguita difesa della parte civile, e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha chiesto liquidarsi le competenze professionali per la difesa nel presente giudizio, essendo l'imputato ammesso ai gratuito patrocinio. 3.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] esercitava l'azione civile nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], il quale difatti veniva condannato dal Giudice di primo grado al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa. Pertanto, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di proseguita difesa sostenute dalla parte civile in appello è stata pronunciata in violazione dell'art. 541 c.p.p., che in virtù dell'art. 598 cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello, non avendo i Giudici del merito condannato lo stesso al pagamento del risarcimento del danno, invero mai richiesto nei suoi confronti. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il motivo dedotto è innanzitutto inedito non risultando contestata in appello la condanna al risarcimento del danno, e alle spese, pronunciata in primo grado nei confronti del ricorrente; in ogni caso, come già precisato nell'esaminare il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la costituzione di parte civile era intervenuta solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sicchè rimane priva di pregio la doglianza che lamenta che la condanna al risarcimento del danno sia intervenuta solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonostante anche gli altri imputati abbiano partecipato alla rissa (laddove peraltro per il reato di cui al capo B, non è intervenuta l'assoluzione, essendo stato esso, qualificato il fatto in percosse, ritenuto assorbito nel delitto di rissa di cui al capo A). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, che elimina (laddove competente a liquidare le spese sostenute dalla difesa dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio non è questa Corte ma il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata); deriva altresì la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dai medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna ai pagamento delle spese in favore della parte civile, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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