CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 23393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente PU SENTENZA sul ricorso n. 18534 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]) elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Torino, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] di vicolo Foce, n. 27, Sanremo - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Sanremo, alla via Manzoni, n. 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.( CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 97/2016 della Corte d'Appello di Genova, udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 9 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 5.1.2005 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Sanremo il condominio "[OSCURATO:PERSONA]" di vicolo Foce, n. 27, di Sanremo. Esponevano che erano condomini del complesso condominiale, siccome proprietari di talune unità, denominate "cabine", poste al di sotto della piscina. Esponevano che l'assemblea condominiale, in data 21.8.2004, aveva a maggioranza, con la loro opposizione, deliberato l'esecuzione dei lavori di risanamento delle facciate delle palazzine "A" e "B" e disposto che anche i proprietari delle cabine concorressero alla relativa spesa; che l'assemblea condominiale, in data 23.10.2004, aveva a maggioranza e con la loro opposizione confermato il precedente deliberato e quindi ribadito la loro partecipazione alla spesa di rifacimento delle facciate. Esponevano che il regolamento condominiale contrattuale, a firma del notaio Minoia, del 24.1.1967, esonerava i proprietari delle cabine dalle spese inerenti ai corpi di fabbrica destinati ad abitazioni, sicché le delibere dovevano reputarsi nulle, giacché prefiguranti un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello regolamentare. Chiedevano dunque dichiararsi la nullità delle deliberazioni. 2. Si costituiva il condominio di vicolo Foce, n. 27, di Sanremo.Deduceva che la questione prospettata dagli attori costituiva ragione di mera annullabilità, sicché l'avversa domanda era stata esperita tardivamente, allorché il termine di cui all'art. 1137 cod. civ. era già decorso. Deduceva altresì che la deroga "una tantum" al criterio regolamentare di ripartizione delle spese non ne importava alcuna modifica. Instava per il rigetto dell'avversa domanda. 3. Con sentenza n. 335/2007 il tribunale dichiarava inammissibile la domanda. Assumeva il tribunale che le impugnate delibere, pur derogando a maggioranza al criterio regolamentare - "per inerenza al corpo di fabbrica" - di ripartizione delle spese, non ne importavano modifica, sicché dovevano ritenersi annullabili e non già nulle; che dunque l'impugnazione, di cui all'iniziale domanda, era stata tardivamente esperita. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello. Resisteva il condominio "[OSCURATO:PERSONA]" di vicolo Foce, n. 27, di Sanremo. 5. Con sentenza n. 97/2016 la Corte di Genova rigettava il gravame. Evidenziava la corte che le impugnate delibere dovevano reputarsi annullabili e non già nulle. Evidenziava segnatamente che nella specie si discuteva di delibere assembleari che, con riferimento ad una specifica occasione, "una tantum", avevano portato deroga ai criteri di ripartizione delle spese indicati nel regolamento condominiale contrattuale. 6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultima in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]); ne hanno chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.Il condominio "[OSCURATO:PERSONA]" di vicolo Foce, n. 27, di Sanremo ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7. I ricorrenti hanno depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il condominio controricorrente. 8. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione che, con ordinanza interlocutoria n. 24476 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], le sezioni unite sono state chiamate a pronunciare, decisione sopraggiunta con sentenza n. 9839/2021. 9. Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottoressa [OSCURATO:PERSONA]Ovidio, ha rassegnato per iscritto le sue richieste ed ha concluso per il rigetto del ricorso. 10. I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] 11. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. Deducono che la corte di merito non ha né esplicitato le ragioni né indicato gli elementi di prova alla cui stregua e sulla cui scorta ha ritenuto, nel caso concreto, che le impugnate delibere costituissero una deroga "una tantum" ai criteri regolamentari di ripartizione delle spese. 12. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1135 e 1137 cod. civ.; la nullità della sentenza. Deducono che le delibere impugnate non sono riconducibili alle previsioni del n. 2 e del n. 3 dell'art. 1135 cod. civ., ovvero non hanno avuto ad oggetto né l'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e la relativa ripartizione tra i condomini né l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e l'impiego del residuo attivo. Deducono che con le delibere impugnate il condominio ha deciso in ordine a spese straordinarie, decisione per nulla riconducibile al disposto del n. 2 e del n. 3 dell'art. 1135 cod. civ. 13. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1321 cod. civ.; la nullità della sentenza. Premettono che le delibere impugnate hanno a maggioranza disposto la ripartizione delle spese non già in conformità al criterio regolamentare contrattuale "per inerenza al corpo di fabbrica" bensì per quote millesimali. Indi deducono che pur la mera deroga "una tantum" al criterio di cui al regolamento condominiale contrattuale avrebbe richiesto l'unanimità. Deducono dunque che le impugnate delibere, anche in questi termini, sono da considerare nulle. 14. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.; la nullità della sentenza. Deducono che la corte territoriale non ha enunciato gli elementi di prova sulla cui scorta ha ritenuto che le delibere impugnate importassero deroga "una tantum" al criterio di ripartizione delle spese di cui al regolamento condominiale contrattuale. 15. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 cod. civ.; la nullità della sentenza. Deducono che la delibera assembleare che a maggioranza e con l'opposizione degli interessati ripartisce una spesa secondo un criterio diverso da quello di cui al regolamento condominiale contrattuale è nulla, siccome incide sui diritti individuali dei condomini dissenzienti e viola il disposto dell'art. 1123, 1° co., cod. civ., nella parte in cui ai fini della ripartizione delle spese fa salva una diversa convenzione. 16. Il condominio controricorrente ha eccepito pregiudizialmente la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, siccome alla notificazione hanno provveduto gli ufficiali giudiziari di Torino, "privi di competenza ad effettuare fuori del loro circondario la notifica di un atto relativo ad un giudizio che pende a Roma" (così controricorso, pag. 3). 17. L'eccezione va senz'altro respinta. E' sufficiente, ai sensi dell'art. 118 disp att. cod. proc. civ., reiterare l'insegnamento di questa Corte. Ovvero l'insegnamento a tenor del quale la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, eseguita da ufficiale giudiziario incompetente, non si estende al ricorso e resta sanata con la costituzione dell'intimato, ai sensi dell'art. 156, 3° co., cod. proc. civ., con effetto "ex tunc", senza che possa invocarsi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. Cass.30.8.2011, n. 17804; Cass. 29.10.2014, n. 22995, secondo cui la notificazione del ricorso per cassazione effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente alla stregua dell'art. 107 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1229, è nulla, e non già inesistente, sicché il corrispondente vizio deve intendersi sanato, per raggiungimento dello scopo e con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato; Cass. 27.5.1996, n. 4870).18. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare. 19. Va dapprima riferito e ribadito l'insegnamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 9839/2021. Più esattamente le sezioni unite hanno puntualizzato che, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. (come modificato dall'art. 15 della legge n. 220/2012), mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" - contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all' "ordine pubblico" o al "buon costume"; pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, n. 2) e n. 3), cod. civ., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, 2° co., cod. civ. 20. I ricorrenti non hanno provveduto, in spregio ai canoni di specificità e di "autosufficienza" del ricorso per cassazione sanciti al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell'art. 366 cod. proc. civ. (la circostanza è stata debitamente evidenziata dal condominio: cfr. controricorso, pag. 3, memoria in data 21.12.2020, pagg. 3 e 4), a riprodurre puntualmente nel corpo del ricorso il testo delle deliberazioni assembleari in data 21.8.2004 ed in data 23.10.2004 (cfr. al riguardo Cass.(ord.) 28.9.2016, n. 19048; cfr. Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass.12.12.2014, n. 26174). E neppure hanno provveduto a riprodurre, in parte qua agitur, il testo del regolamento condominiale del 24.1.1967. 21. Nella fattispecie, comunque, dalla stessa iniziale prospettazione dei ricorrenti si desume sufficientemente che le impugnate deliberazioni non hanno modificato, "pur per il futuro", il generale criterio - "per inerenza al corpo di fabbrica" - di ripartizione delle spese previsto dalla convenzione, recte dal regolamento condominiale contrattuale, ma vi hanno portato deroga "una tantum", recte nella specifica occasione (da cui ha tratto origine la presente controversia) del risanamento - della manutenzione straordinaria - della facciata delle palazzine "A" e "B". Del resto, con l'atto di appello (cfr. ricorso, pag. 4) gli appellanti - qui ricorrenti - ebbero, sì, a lamentare l'adozione di un criterio di ripartizione della spesa di rifacimento delle facciate divergente da quello regolamentare- convenzionale e tuttavia in nessuno modo ebbero con lo stesso atto di gravame a prefigurare la formale modificazione, da valere "pur per il futuro", del criterio regolamentare-convenzionale "per inerenza al corpo di fabbrica".22. Evidentemente, sia in dipendenza del deficit di specificità e di "autosufficienza" sia in dipendenza della connotazione, alla luce delle stesse prospettazioni dei ricorrenti, nei termini anzidetti della fattispecie de qua, risultano prive di valenza concludente le denunce veicolate dal primo mezzo e dal quarto mezzo. Segnatamente la denuncia di omessa esplicitazione delle ragioni e del relativo "corredo" probatorio alla cui stregua la Corte di Genova ha opinato per la deroga "una tantum" ai criteri regolamentari scaturita delle deliberazioni del 21.8.2004 e del 23.10.2004. 23. Evidentemente la "competenza" - nel solco del surriferito insegnamento delle sezioni unite - dell'assemblea in ragione della deroga "una tantum" configurantesi - si è detto - nella specie, priva comunque di ogni rilievo la denuncia veicolata dal secondo mezzo, a tenor della quale le delibere impugnate fuoriescono dall'alveo del n. 2 e del n. 3 dell'art. 1135 cod. civ. E ciò, ben vero, quantunque nella specie si versi, propriamente, nella previsione del n. 4 dell'art. 1135 cod. civ., siccome l'assemblea del condominio "[OSCURATO:PERSONA]" intese in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 23.10.2004 deliberare l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e far luogo - in deroga "una tantum" al criterio convenzionale - alla ripartizione della relativa spesa. 24. Evidentemente nel quadro della "regula iuris" di cui le sezioni unite hanno fornito esplicitazione ("sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione ma in violazione degli stessi"), per nulla si prospettano gli "errores in iudicando", denunciati con il terzo mezzo e con il quinto mezzo, rispettivamente, sub specie di falsa applicazione dell'art. 1321 cod. civ. e di falsa applicazione dell'art. 1123 cod. civ. E' dunque nel quadro e nei termini dell'annullabilità delle impugnate deliberazioni che i condomini, ricorrenti in questa sede, avrebbero dovuto adoperarsi ai fini della salvaguardia delle rispettive posizioni individuali, pregiudicate - assumono - dalle determinazioni assembleari de quibus agitur. E' comunque nel quadro e nei termini dell'annullabilità delle impugnate deliberazioni priva di qualsivoglia rilievo la circostanza (denunciata con il quinto mezzo) per cui la Corte di Genova abbia prefigurato (cfr. sentenza d'appello, pag. 4) una certa qual differenziazione tra criteri legali e criteri convenzionali di ripartizione delle spese: ciò che rileva - perché si abbia nullità - è la modificazione (che non vi è stata nel caso de quo) dei criteri generali, siano essi stabiliti ex lege ovvero ex contractu. 25. La necessità dell'intervento "chiarificatore" delle sezioni unite dimostra che le ragioni dei ricorrenti, iniziali attori, non fossero, a priori, ingiustificate. Cosicché appieno si giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 26. Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ,y)"( 1 versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r