CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28784/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia i reati di cui agli artt. 56-628 e 337 c.p. 2. Entrambi i ricorrenti, mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, hanno impugnato la suindicata pronunzia deducendo: - vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità per il reato di tentata rapina impropria e non per tentato furto; - violazione di legge in ordine alla mancata configurabilità di una ipotesi di "concorso anomalo"; - vizio di motivazione relativamente al complessivo trattamento sanzionatorio e quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Le censure proposte con i primi due motivi vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Nella specie la corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando che sulla scorta della dinamica come riferita dalla persona offesa, ritenuta pienamente attendibile, era emersa la prova evidente di una colluttazione con gli imputati i quali avevano in tal modo cercato di appropriarsi del bene ovvero di darsi alla fuga (vedi f. 9), con conseguente manifesta infondatezza delle censure proposte, censure che, peraltro, sono del tutto generiche ed aspecifiche. E la corte territoriale ha pure chiarito, con un ragionamento che non appare né carente né gravemente illogico né contradditorio, che in ragione delle modalità di realizzazione della condotta era certamente presumibile che la condotta iniziale di furto potesse sfociare in quella di rapina in tal modo conformandosi al consolidato orientamento secondo cui in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, per la valutazione della circ:ostanza di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen., la condanna pronunciata ai sensi dell'art. 110 cod. pen., in una fattispecie nella quale l'imputato aveva concorso all'esecuzione materiale di una sottrazione all'interno di un locale commerciale in orario di chiusura in assenza di addetti e la degenerazione violenta dell'azione era stata determinata dall'imprevisto sopraggiungere di uno dei dipendenti che era stato spinto da altro correo durante la fuga). (Sez. 2 -, Sentenza n. 49443 del 03/10/2018 Ud. (dep. 29/10/2018) Rv. 274467 - 01). 3.2. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento, facendo riferimento alla mancata di elementi di segno positivo (v. ff. 3-4). Va, del resto, ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 -, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283489 - 01), da ciò discendendo la manifesta illegittimità della censura. Anche l' ulteriore profilo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novemb