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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2021

Cassazione n. 22603/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza n. 2110/2021, pronunciata in data 17.03.2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 c.p. per aver falsamente attestato la propria identità esibendo la patente di guida intestata al fratello ad un agente della polizia locale nel corso dei rilievi di un sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi di ricorso.

Col primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione per avere, a suo dire, la Corte territoriale travisato il quadro probatorio emerso dall'istruttoria dibattimentale, e in particolare per avere attribuito valore probatorio unicamente alla testimonianza resa ex art. 507 c.p.p. dall'agente [OSCURATO:PERSONA] il quale, rendendo le sue dichiarazioni al termine dell'istruttoria e delle conclusioni delle parti alle quali aveva assistito, avrebbe potuto così rispondere ad ogni eventuale dubbio che fosse emerso in merito alla responsabilità dell'imputato.

Secondo il ricorrente dalle altre testimonianze rese nel corso del dibattimento emergerebbe invece che il giorno dell'incidente l'imputato non aveva esibito dolosamente all'agente di polizia locale la patente di guida del fratello per dissimulare la propria identità, ma al contrario che la stessa era stata consegnata dalla moglie, in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] aveva riportato nell'incidente una frattura al braccio che gli avrebbe impedito di consegnare il portafoglio.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta vizi analoghi con riguardo alla valutazione delle deposizioni del teste Quatela e del fratello del ricorrente.

Nello specifico il ricorrente si duole che contrariamente a quanto riportato in sentenza, il primo, parimenti appartenente al corpo di polizia locale, non avrebbe "scoperto" che l'imputato all'atto dell'accettazione in ospedale si era registrato con la sua vera identità, bensì lo avrebbe appreso dallo stesso imputato, il quale lo aveva informato dell'errore commesso dal suo collega nel verbale stilato all'atto dei rilievi svolti in occasione del sinistro stradale.

Tale travisamento, a detta del ricorrente, rappresenterebbe un elemento decisivo a smentire la consapevolezza e la finalità della condotta materiale contestata.

Il ricorrente lamenta, poi, che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe ingiustificatamente svalutato le dichiarazioni del germano dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver dimenticato la sua patente in un furgone noleggiato tempo prima assieme all'imputato, patente che, peraltro, non abilitava alla guida del motociclo utilizzato il giorno dell'incidente.

Vizi di motivazione vengono poi denunziati anche con il terzo motivo in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena subordinata ai lavori di pubblica utilità.

Per il ricorrente la motivazione della Corte territoriale sul punto si porrebbe in contrasto con quella del giudice di primo grado, il quale valutando la risalenza dei precedenti dell'[OSCURATO:PERSONA], aveva escluso la recidiva ritenendoli non espressivi di una sua maggior pericolosità sociale, risultando dunque illogica la loro successiva valorizzazione ai fini della negazione del beneficio, tanto più in quanto subordinato alla prestazione dell'attività lavorativa da determinarsi a cura del giudice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Le censure proposte con il primo motivo sono infondate e in parte inammissibili.

Anzitutto va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 495 c.p. la condotta di chi esibisca o presenti un falso documento all'autorità preposta al controllo, poiché ciò equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nei predetti documenti di identificazione e non rispondenti al vero (Sez. 5, n. 20507 del 13/05/2019, Liao, non massimata; Sez. 5, n. 22585 del 23/03/2012, Hadgu, Rv. 252970).

Principio correttamente applicato dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come nel caso di specie l'operante intervenuto sul luogo del sinistro abbia dichiarato che era stato l'imputato personalmente a consegnargli la patente di guida, presentandosi lucido e cosciente nel frangente, seppur lamentando un dolore al braccio.

Ancora la sentenza ha evidenziato come il teste abbia aggiunto di essersi rivolto all'imputato chiamandolo col nome risultante dal documento consegnatogli e che l'[OSCURATO:PERSONA] non lo aveva corretto rivelando la sua vera identità.

I giudici di merito hanno poi ritenuto la versione fornita dalla moglie dello stesso non credibile in quanto strumentale a sostenere quella del marito.

Infine la Corte ha valorizzato come l'[OSCURATO:PERSONA], al momento dell'incidente, fosse sprovvisto di un valido titolo per guidare qualsivoglia veicolo, posto che gli era stata revocata la patente.

Tale apparato argomentativo risulta logico e coerente alle risultanze processuali esposte e non contestate nella loro obiettività.

Contrariamente a quanto eccepito, la Corte territoriale non ha valorizzato le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] in occasione della sua riaudizione ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ma altresì quelle rilasciate dal medesimo nel corso del suo primigenio esame.

Il ricorrente comunque non ne contesta l'attendibilità intrinseca se non evidenziando come il supplemento di esame veniva disposto dopo che il suddetto teste, al termine della sua precedente deposizione, si era trattenuto nell'aula di udienza.

Premesso in proposito come la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. secondo la quale l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate, prima di deporre, possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza, si riferisce chiaramente alle persone citate come testi dall'accusa o dalla difesa ai sensi dell'art. 468 c.p.p. o a quelle citate ex art. 507 stesso codice per un'udienza successiva, e pertanto non trova applicazione allorché si tratti di persone, presenti in aula, di cui venga disposta l'escussione immediata (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 27236 del 15/09/2020, Bregolato, Rv. 279534) e che in ogni caso la violazione della medesima non è assistita da alcuna sanzione processuale (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 8367 del 26/09/2013, dep. 2014, Calì, Rv. 259036), l'obiezione risulta generica nella misura in cui si limita ad ipotizzare che la presenza del teste in aula durante la discussione finale ne abbia influenzato le successive dichiarazioni, senza però precisare in che termini, tanto più che nel frangente questi ha ribadito la medesima versione fornita in precedenza, aggiungendo semplicemente ulteriori particolari sulla base delle inedite sollecitazioni che gli sono state rivolte.

Irrilevanti risultano poi le circostanze che il ricorso eccepisce essere state immotivatamente svalutate dalla Corte, la quale ha invece del tutto logicamente ritenuto ininfluente che la patente esibita dall'imputato non abilitasse alla guida del veicolo condotto al momento del sinistro.

Ed infatti, come sottolineato dai giudici del merito, il suo scopo effettivo era all'evidenza quello di evitare la denuncia per l'illecito penale conseguente al fatto di aver condotto un veicolo nonostante la patente gli fosse stata revocata, preferendo al più rischiare la sanzione amministrativa relativa al possesso di una patente non abilitante per il tipo di veicolo condotto.

Per il resto le doglianze del ricorrente si rivelano versate in fatto e tese a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito del compendio probatorio, invece preclusa dalla rilevata adeguatezza dell'apparato motivazione della sentenza e comunque generiche nella misura in cui il ricorso nemmeno ha confutato la valutazione dell'inattendibilità della moglie dell'imputato compiuta dai giudici dell'appello.

3. Parimenti infondato si palesa il secondo motivo di ricorso.

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che il reato in questione si consuma al momento in cui le false dichiarazioni vengono rese, indipendentemente dalle circostanze che il pubblico ufficiale possa accertare o meno la qualità personale del dichiarante, ovvero che il pubblico ufficiale - constatata la falsità delle dichiarazioni - non le inserisca nell'atto o le inserisca con la menzione delle opportune verifiche (Sez. 6, n. 7515 del 26/05/1998, Verderosa, Rv. 211248), sicché diviene irrilevante la circostanza che, successivamente all'esibizione della patente intestata ad altro soggetto, gli operanti di polizia giudiziaria abbiano appreso la vera identità dell'indagato o che questi l'abbia spontaneamente rivelata.

4. Inammissibili poi si palesano le censure svolte con l'ultimo motivo di ricorso.

Ed infatti la Corte territoriale ha ancorato la prognosi negativa sulla concessione del beneficio alla valutazione sull'inefficacia delle precedenti condanne a contenere gli impulsi illeciti dell'imputato, ma altresì al fatto che il reato per cui si procede è stato commesso al fine di evitare le conseguenze anche penali derivanti dall'essersi posto alla guida di un veicolo sprovvisto della patente perché revocata.

Con tale ultima argomentazione, coerente al tipo di valutazione rimessa al giudicante sul punto, il ricorso non si è sostanzialmente confrontato, risultando dunque le sue censure generiche perché non compiutamente correlate alla ratio decidendi.

Peraltro alcuna contraddizione sussiste tra l'esclusione della recidiva e il diniego della sospensione condizionale, trattandosi di giudizi non sovrapponibili, essendo il primo fondato su una valutazione retrospettiva dei precedenti penali del reo e consistendo invece il secondo in una prognosi sul suo comportamento futuro.

Avendo dunque anzitutto la Corte escluso in radice la reiterabilità del beneficio per le ragioni anzidette, irrilevante è la motivazione con la quale, ad abundantiam, abbia ritenuto insufficiente la sua subordinazione alla prestazione di attività lavorativa in favore della collettività.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza n. 2110/2021, pronunciata in data 17.03.2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 c.p. per aver falsamente attestato la propria identità esibendo la patente di guida intestata al fratello ad un agente della polizia locale nel corso dei rilievi di un sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi di ricorso. Col primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione per avere, a suo dire, la Corte territoriale travisato il quadro probatorio emerso dall'istruttoria dibattimentale, e in particolare per avere attribuito valore probatorio unicamente alla testimonianza resa ex art. 507 c.p.p. dall'agente [OSCURATO:PERSONA] il quale, rendendo le sue dichiarazioni al termine dell'istruttoria e delle conclusioni delle parti alle quali aveva assistito, avrebbe potuto così rispondere ad ogni eventuale dubbio che fosse emerso in merito alla responsabilità dell'imputato. Secondo il ricorrente dalle altre testimonianze rese nel corso del dibattimento emergerebbe invece che il giorno dell'incidente l'imputato non aveva esibito dolosamente all'agente di polizia locale la patente di guida del fratello per dissimulare la propria identità, ma al contrario che la stessa era stata consegnata dalla moglie, in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] aveva riportato nell'incidente una frattura al braccio che gli avrebbe impedito di consegnare il portafoglio. Col secondo motivo il ricorrente lamenta vizi analoghi con riguardo alla valutazione delle deposizioni del teste Quatela e del fratello del ricorrente. Nello specifico il ricorrente si duole che contrariamente a quanto riportato in sentenza, il primo, parimenti appartenente al corpo di polizia locale, non avrebbe "scoperto" che l'imputato all'atto dell'accettazione in ospedale si era registrato con la sua vera identità, bensì lo avrebbe appreso dallo stesso imputato, il quale lo aveva informato dell'errore commesso dal suo collega nel verbale stilato all'atto dei rilievi svolti in occasione del sinistro stradale. Tale travisamento, a detta del ricorrente, rappresenterebbe un elemento decisivo a smentire la consapevolezza e la finalità della condotta materiale contestata. Il ricorrente lamenta, poi, che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe ingiustificatamente svalutato le dichiarazioni del germano dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver dimenticato la sua patente in un furgone noleggiato tempo prima assieme all'imputato, patente che, peraltro, non abilitava alla guida del motociclo utilizzato il giorno dell'incidente. Vizi di motivazione vengono poi denunziati anche con il terzo motivo in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena subordinata ai lavori di pubblica utilità. Per il ricorrente la motivazione della Corte territoriale sul punto si porrebbe in contrasto con quella del giudice di primo grado, il quale valutando la risalenza dei precedenti dell'[OSCURATO:PERSONA], aveva escluso la recidiva ritenendoli non espressivi di una sua maggior pericolosità sociale, risultando dunque illogica la loro successiva valorizzazione ai fini della negazione del beneficio, tanto più in quanto subordinato alla prestazione dell'attività lavorativa da determinarsi a cura del giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Le censure proposte con il primo motivo sono infondate e in parte inammissibili. Anzitutto va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 495 c.p. la condotta di chi esibisca o presenti un falso documento all'autorità preposta al controllo, poiché ciò equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nei predetti documenti di identificazione e non rispondenti al vero (Sez. 5, n. 20507 del 13/05/2019, Liao, non massimata; Sez. 5, n. 22585 del 23/03/2012, Hadgu, Rv. 252970). Principio correttamente applicato dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come nel caso di specie l'operante intervenuto sul luogo del sinistro abbia dichiarato che era stato l'imputato personalmente a consegnargli la patente di guida, presentandosi lucido e cosciente nel frangente, seppur lamentando un dolore al braccio. Ancora la sentenza ha evidenziato come il teste abbia aggiunto di essersi rivolto all'imputato chiamandolo col nome risultante dal documento consegnatogli e che l'[OSCURATO:PERSONA] non lo aveva corretto rivelando la sua vera identità. I giudici di merito hanno poi ritenuto la versione fornita dalla moglie dello stesso non credibile in quanto strumentale a sostenere quella del marito. Infine la Corte ha valorizzato come l'[OSCURATO:PERSONA], al momento dell'incidente, fosse sprovvisto di un valido titolo per guidare qualsivoglia veicolo, posto che gli era stata revocata la patente. Tale apparato argomentativo risulta logico e coerente alle risultanze processuali esposte e non contestate nella loro obiettività. Contrariamente a quanto eccepito, la Corte territoriale non ha valorizzato le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] in occasione della sua riaudizione ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ma altresì quelle rilasciate dal medesimo nel corso del suo primigenio esame. Il ricorrente comunque non ne contesta l'attendibilità intrinseca se non evidenziando come il supplemento di esame veniva disposto dopo che il suddetto teste, al termine della sua precedente deposizione, si era trattenuto nell'aula di udienza. Premesso in proposito come la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. secondo la quale l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate, prima di deporre, possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza, si riferisce chiaramente alle persone citate come testi dall'accusa o dalla difesa ai sensi dell'art. 468 c.p.p. o a quelle citate ex art. 507 stesso codice per un'udienza successiva, e pertanto non trova applicazione allorché si tratti di persone, presenti in aula, di cui venga disposta l'escussione immediata (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 27236 del 15/09/2020, Bregolato, Rv. 279534) e che in ogni caso la violazione della medesima non è assistita da alcuna sanzione processuale (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 8367 del 26/09/2013, dep. 2014, Calì, Rv. 259036), l'obiezione risulta generica nella misura in cui si limita ad ipotizzare che la presenza del teste in aula durante la discussione finale ne abbia influenzato le successive dichiarazioni, senza però precisare in che termini, tanto più che nel frangente questi ha ribadito la medesima versione fornita in precedenza, aggiungendo semplicemente ulteriori particolari sulla base delle inedite sollecitazioni che gli sono state rivolte. Irrilevanti risultano poi le circostanze che il ricorso eccepisce essere state immotivatamente svalutate dalla Corte, la quale ha invece del tutto logicamente ritenuto ininfluente che la patente esibita dall'imputato non abilitasse alla guida del veicolo condotto al momento del sinistro. Ed infatti, come sottolineato dai giudici del merito, il suo scopo effettivo era all'evidenza quello di evitare la denuncia per l'illecito penale conseguente al fatto di aver condotto un veicolo nonostante la patente gli fosse stata revocata, preferendo al più rischiare la sanzione amministrativa relativa al possesso di una patente non abilitante per il tipo di veicolo condotto. Per il resto le doglianze del ricorrente si rivelano versate in fatto e tese a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito del compendio probatorio, invece preclusa dalla rilevata adeguatezza dell'apparato motivazione della sentenza e comunque generiche nella misura in cui il ricorso nemmeno ha confutato la valutazione dell'inattendibilità della moglie dell'imputato compiuta dai giudici dell'appello. 3. Parimenti infondato si palesa il secondo motivo di ricorso. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che il reato in questione si consuma al momento in cui le false dichiarazioni vengono rese, indipendentemente dalle circostanze che il pubblico ufficiale possa accertare o meno la qualità personale del dichiarante, ovvero che il pubblico ufficiale - constatata la falsità delle dichiarazioni - non le inserisca nell'atto o le inserisca con la menzione delle opportune verifiche (Sez. 6, n. 7515 del 26/05/1998, Verderosa, Rv. 211248), sicché diviene irrilevante la circostanza che, successivamente all'esibizione della patente intestata ad altro soggetto, gli operanti di polizia giudiziaria abbiano appreso la vera identità dell'indagato o che questi l'abbia spontaneamente rivelata. 4. Inammissibili poi si palesano le censure svolte con l'ultimo motivo di ricorso. Ed infatti la Corte territoriale ha ancorato la prognosi negativa sulla concessione del beneficio alla valutazione sull'inefficacia delle precedenti condanne a contenere gli impulsi illeciti dell'imputato, ma altresì al fatto che il reato per cui si procede è stato commesso al fine di evitare le conseguenze anche penali derivanti dall'essersi posto alla guida di un veicolo sprovvisto della patente perché revocata. Con tale ultima argomentazione, coerente al tipo di valutazione rimessa al giudicante sul punto, il ricorso non si è sostanzialmente confrontato, risultando dunque le sue censure generiche perché non compiutamente correlate alla ratio decidendi. Peraltro alcuna contraddizione sussiste tra l'esclusione della recidiva e il diniego della sospensione condizionale, trattandosi di giudizi non sovrapponibili, essendo il primo fondato su una valutazione retrospettiva dei precedenti penali del reo e consistendo invece il secondo in una prognosi sul suo comportamento futuro. Avendo dunque anzitutto la Corte escluso in radice la reiterabilità del beneficio per le ragioni anzidette, irrilevante è la motivazione con la quale, ad abundantiam, abbia ritenuto insufficiente la sua subordinazione alla prestazione di attività lavorativa in favore della collettività. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]
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