CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 1986
Cassazione n. 01432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 18/11/1986 [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/03/1988 avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Torino ha, con la sentenza impugnata, confermato quella di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per furto di acqua, luce e gas; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, dolendosi del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto rappresentano pedissequa riproduzione di quelli proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sul rilievo che il periodo di allaccio abusivo alle reti dell'acqua e delle energie non è stata affatto limitato ai sei giorni riconosciuti dai ricorrenti, ma si è protratto per un periodo certamente maggiore, dal momento che già il 18 giugno fu verificato l'allaccio abusivo alla rete del gas e il 24 giugno furono verificati gli ulteriori allacci abusivi. Di tanto i ricorrenti si ostinano a non prendere atto, con conseguente mancanza di specificità del motivo; - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. N 'N • dichiara inammissibilq i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] nsore