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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22600/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o comunque rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, come da memoria già depositata in atti; udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città che aveva/condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 377, comma terzo e 635, comma secondo, n. 1 nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 377, comma terzo, cod. pen, e vizio di motivazione in ordine alla prova del dolo specifico.

La Corte di appello, come già il primo giudice, ha affermato la responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla base della sola percezione soggettiva dei fatti da parte della persona offesa, fornendo una motivazione meramente apparente quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la cui prova non è emersa dall'istruttoria dibattimentale che ha consentito solo di provare il delitto di danneggiamento, ma non la finalità di condizionare la testimonianza della p.o.

La presunta minaccia formulata pochi giorni prima del danneggiamento, percepita come tale soggettivamente dalla persona offesa, in realtà è, di per sé, espressiva al più della volontà dell'imputato di far valere le sue ragioni in Tribunale.

Si tratta peraltro di una frase di cui la parte civile mai aveva riferito né in sede di querela né in sede di sommarie informazioni, essendo tale circostanza emersa per la prima volta in dibattimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a distanza di ben cinque anni dai fatti.

In ogni caso, la finalità di condizionamento della testimonianza dell'episodio di danneggiamento contestato al capo A) è smentita dalla reale cronologia della vicenda, essendo il danneggiamento intervenuto non, come erroneamente indicato nel capo di imputazione, il giorno prima dell'udienza fissata per la deposizione della parte offesa (19/02/2018), ma ben diciassette giorni prima (il 2/02/2018): un lasso di tempo incompatibile con l'asserita finalità di condizionamento della testimonianza.

Inoltre, la deposizione che, in tesi accusatoria, l'imputato avrebbe inteso condizionare era originariamente prevista per una precedente udienza (11/09/2017) poi rinviata di ufficio; quindi, se davvero l'imputato avesse voluto condizionarne l'esito, avrebbe agito prima di quella data, non essendo nelle condizioni di prevedere il sopravvenuto rinvio.

La deposizione di [OSCURATO:PERSONA], peraltro, era già stata resa innanzi al giudice di pace ma a causa della rinnovazione dell'istruttoria la donna era stata chiamata nuovamente a deporre e, sempre prima del 2/02/2018 erano state acquisite anche le deposizioni dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], mai intimiditi dall'imputato, ciò che priva di ragionevolezza la prospettazione della volontà di condizionamento di una sola delle testimonianze.

22.2. Con il secondo motivo, sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condanna per il reato di danneggiamento di cui al capo B) dell'imputazione.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento dell'autovettura della parte civile è fondata sulle sole dichiarazioni della medesima parte civile e del testimone Passante, senza che si sia proceduto ad alcuna valutazione degli elementi addotti dalla difesa, ed in particolare delle dichiarazioni rese dal testimone Prestieri, nonché delle dichiarazioni rese dall'operante di polizia giudiziaria, che, intervenuto nell'immediatezza dei fatti, ha escluso dì avere rinvenuto strumenti idonei a cagionare danni all'autovettura, precisando che le chiavi nella disponibilità dell'imputato non presentavano tracce di vernice.

In ogni caso il fatto, che riguarda solo alcuni graffi su un veicolo di modico valore e già usurato, avrebbe dovuto essere derubricato nel reato di cui all'art. 639 cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nonostante la lieve entità della pena, condizionalmente sospesa, la scarsa offensività della condotta, e il positivo comportamento processuale dell'imputato, la Corte di appello ha confermato la valutazione del primo giudice, che aveva evidenziato l'assenza di elementi positivi favorevoli.

Entrambi i giudici hanno del tutto obliterato il fatto che l'imputato abbia formulato una proposta transattiva, come da documentazione prodotta dalla difesa a sostegno della richiesta di concessione delle generiche, dapprima offrendo alla parte civile la somma di mille euro, poi aumentati a milleduecento euro a fronte del rifiuto da parte della parte civile.

Non si è, inoltre, tenuto in debito conto lo stato confusionale in cui si trovava l'imputato al momento dei fatti, erroneamente interpretato come volontà di darsi alla fuga.

La valutazione negativa in ordine alla concedibilità delle generiche risulta contraddittoria rispetto al giudizio che ha fondato la concessione della sospensione condizionale, per la quale ha avuto rilievo la sostanziale incensuratezza dell'imputato.

2.4. Con il quarto motivo, sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna.

Nonostante il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato fondato tanto sulla sostanziale incensuratezza dell'imputato, quanto sulla prognosi positiva circa la futura astensione da condotte delittuose, il beneficio della non menzione è stato negato evidenziando, contraddittoriamente, l'impossibilità di formulare una prognosi positiva, alla luce della gravità della condotta. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il primo motivo è fondato per le ragioni di seguito precisate.

L'art. 377, comma terzo, cod. pen. punisce «chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma», ovvero al fine «di indurre la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373», qualora il fine non sia conseguito.

Il delitto di cui all'art. 377 cod. pen. è, come da tempo chiarito in dottrina e in giurisprudenza, un reato di pericolo che realizza una forma di tutela avanzata dei beni giuridici tutelati dalle disposizioni sopra richiamate, che attengono alla fedeltà delle informazioni al Pubblico ministero, delle testimonianze, delle perizie e interpretazioni, punendo condotto che ne mettono in pericolo la sincerità e la completezza, e che sono, dunque, riconducibili al più ampio genus dei delitti posti a presidio della dell'amministrazione della giustizia e dell'attività giudiziaria.

La fattispecie prevista al terzo comma si caratterizza anche per la lesione della libertà morale del destinatario della condotta di violenza o minaccia, ciò che spiega la previsione di una pena edittale più grave rispetto alla fattispecie prevista dal primo comma che punisce l'offerta o promessa di denaro o altra utilità ai medesimi fini sopra indicati.

Affinché il reato sia configurabile è necessario che la violenza o la minaccia (come anche l'offerta o la promessa) siano oggettivamente e soggettivamente dirette ad indurre i soggetti indicati nella norma a commettere una falsità integrante gli estremi di uno dei reati ivi richiamati, rilevando solo la condotta che integri una induzione a rendere false dichiarazioni, assistita dal correlato dolo specifico, ovvero dalla finalità di indurre il testimone, perito o interprete alla falsità.

Questa Corte ha, in proposito, affermato che il reato di cui all'art. 377, comma terzo, cod. pen. è integrato da qualsiasi condotta minacciosa, pur non caratterizzata da particolare gravita, che sia posta in essere al fine - non raggiunto - di far commettere al soggetto passivo uno dei reati indicati nel primo comma del predetto art. 377 cod. pen. (Sez. 6, n. 14862 del 26/02/2015, Rv. 263117 - 01).

3. All'odierno ricorrente risulta contestato il reato di cui all'art. 377, comma terzo cod. pen. perché "con minaccia consistita nell'avere più volte molestato 4Autolitano [OSCURATO:PERSONA] e nell'avere il giorno prima della deposizione realizzato il danneggiamento di cui al capo che segue, la induceva a non testimoniare nell'ambito nel procedimento penale R.G. n. 2721/2014 RG Gdp in cui [OSCURATO:PERSONA] era imputato" e, al capo 2, risulta contestato il delitto di danneggiamento aggravato dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

Entrambi i reati sono contestati come commessi in data 2/02/2018.

Va premesso che, come si dirà in relazione al secondo motivo di ricorso, la responsabilità dell'imputato quanto al delitto di danneggiamento non è revocabile in dubbio, tenuto conto dei dati di fatto coerentemente e compiutamente apprezzati dai giudici di merito.

A diversa conclusione deve giungersi quanto al reato di cui all'art. 377, comma terzo, cod. pen. la cui contestazione, peraltro, contiene la descrizione di una condotta, consistente della effettiva induzione della persona offesa a non rendere testimonianza, non corrispondente alla fattispecie legale, che presuppone, invece, che il fine perseguito non sia stato conseguito.

La questione, su cui entrambi i giudici di merito tacciono, non assume peraltro rilievo in difetto di specifica deduzione da parte dell'odierno ricorrente.

Quel che, invece, va rilevato è che, nel caso di specie, difetta in radice la prova dell'univoca direzione della condotta alla finalità di far rendere false dichiarazioni alla persona offesa, che è elemento costitutivo del reato.

4. Dalle sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano reciprocamente, trattandosi di c.d. doppia conforme: per tutte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) risulta che la responsabilità dell'odierno ricorrente quanto al reato di all'art. 377 cod. pen. è stata ritenuta sussistente sulla base dei seguenti elementi: a) la deposizione di Autotiliano, che, nel riferire in ordine al danneggiamento dell'autovettura ad opera dell'imputato, da lei conosciuto in ragione della sua frequentazione con i coniugi [OSCURATO:PERSONA] con i quali l'imputato aveva in corso "controversie penali", aveva precisato che alcuni giorni prima aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] che le aveva detto "intanto ci vediamo in Tribunale eh, ci vediamo in Tribunale, calabrese ndranghetista", frase da riferirsi certamente alla circostanza che ella era stata citata per rendere testimonianza dinanzi al Giudice di pace in un processo a carico dell'imputato; b) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a riferire di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] del danneggiamento della sua autovettura, i cui danni erano stati da lui personalmente constatati, aveva dichiarato che quell'episodio costituiva l'epilogo di una serie di minacce, cui egli aveva in parte assistito, e che era da ricollegarsi alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto deporre come 5testimone poco tempo dopo in un processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che la donna gli aveva già in precedenza riferito di analoghi episodi avvenuti nei mesi precedenti, consistiti nell'avere rinvenuto la propria autovettura sporca di feci e di fango; c) dalla prossimità temporale delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla data fissata per la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello ribadisce, pur sottolineando l'erroneo riferimento nel capo di imputazione, nel quale il danneggiamento del 2/02/2018 era indicato come avvenuto il giorno precedente all'udienza, fissata invece per il 19/02/2018.

Ebbene, va sul punto osservato che da nessuno dei dati di fatto sopra riportati è dato ricavare la prova della finalità della condotta posta in essere dall'imputato.

Contrariamente a quanto pare dedursi dalle sentenze di merito, non è, infatti, sufficiente che emerga un collegamento tra la condotta dell'imputato e la prevista deposizione della vittima, essendo invece necessario che la condotta risulti caratterizzata dalla finalità di indurre la persona offesa a commettere taluno dei "reati previsti dagli articoli artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373" cod. pen.

La frase pronunciata dall'indagato, che la Corte di appello ha ritenuto sostanzialmente autoesplicativa di tale finalità, è, invece, tutt'altro che univoca, in quanto potenzialmente idonea ad esprimere anche un mero - pur sempre censurabile - intento vendicativo o ritorsivo, che, quand'anche insorto in ragione della consapevolezza della prossima presentazione della parte offesa innanzi all'autorità giudiziaria per rendere testimonianza a favore della famiglia [OSCURATO:PERSONA], non equivale alla specifica finalità prevista dall'art. 377, comma terzo, cod. pen. Né indicazioni ulteriori si traggono dalle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale nel riferire di pregressi episodi (quali l'avere la donna rinvenuto l'autovettura sporca di fango o di feci) di cui aveva appreso dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], non solo non fornisce elementi dai quali desumere la riferibilità di tali episodi all'imputato, ma neppure fornisce informazioni ulteriori da cui ricavare l'effettiva finalità delle condotte poste in essere dall'imputato, ivi comprese le pregresse minacce di cui il testimone avrebbe riferito e di cui, tuttavia, non risulta avere specificato né il tenore né la collocazione temporale.

In tale quadro, il danneggiamento dell'autovettura della persona offesa, autonomamente rilevante, non può ritenersi espressivo della specifica finalità di indurre la donna a rendere false dichiarazioni o anche a non renderle affatto, in presenza di emergenze probatorie sul punto del tutto equivoche, ancor più considerata l'effettiva collocazione temporale dell'episodio distante (e non a ridosso) del previsto svolgimento dell'udienza, del cui esito, peraltro, nulla è dato ricavare dalla sentenza impugnata. 6Le considerazioni appena svolte rendono superflua l'analisi delle ulteriori circostanze prospettate dal ricorrente, relative al concreto dispiegarsi del processo innanzi al Giudice di pace (quali la già avvenuta acquisizione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], di cui sarebbe stata prevista la sola rinnovazione, o la circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] avessero già deposto) che, pur potenzialmente significative nel senso della esclusione della configurabilità del reato, risultano solo allegate e prive di qualsivoglia riscontro.

5. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che versato sostanzialmente in fatto.

La Corte di appello, con motivazione immune da censure, ha esposto compiutamente le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di danneggiamento, basata non solo sulle dichiarazioni della parte civile, che ebbe a riconoscere l'imputato nell'immediatezza dei fatti, ma anche sulla deposizione di Passante, testimone oculare che ha individuato senza ombra di dubbio [OSCURATO:PERSONA] quale autore del danneggiamento, e di Prestieri, che era alla guida di un camion sul quale [OSCURATO:PERSONA] salì per fuggire.

Del tutto eccentrica risulta la prospettata derubricazione del reato di danneggiamento in quello di cui all'art. 639 cod. pen., a fronte della constatata esistenza del deterioramento della vettura, su cui venivano impressi dall'imputato a mezzo di una chiave - rinvenuta nella sua disponibilità - plurime rigature constatate da persona offesa e testimoni, oltre che oggetto di valutazione tecnica di parte ai fini della richiesta di risarcimento del danno.

6. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono fondati.

6.1. Quanto alla censura concernente l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha confermato la correttezza del giudizio del primo giudice che aveva fondato il diniego delle dette circostanze per l'assenza di dati positivi qualificanti la personalità dell'imputato nonché per la presenza di una precedente condanna per minaccia e la complessiva gravità della condotta.

Va, sul punto, rilevato che, nonostante nella sentenza di primo grado si dia atto dell'acquisizione, unitamente al preventivo di spesa relativo alla riparazione dell'autovettura depositato dalla parte civile, anche di documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato, che l'odierno ricorrente attesta riferirsi alla proposta transattiva di risarcimento, nessun riferimento è dato rinvenire nelle sentenze di merito quanto al potenziale rilievo (o, di contro, all'irrilevanza) del comportamento post delictum dell'imputato ai fini del giudizio di concessione delle circostanze attenuanti generiche 7In ogni caso, il giudizio di complessiva gravità della condotta va rivalutato all'esito della pronuncia assolutoria relativa al reato di cui al reato di cui all'art. 377 cod. pen. 6.2.

Quanto al diniego del beneficio della non menzione della condanna, va osservato che la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello risulta affetta da intrinseca contraddittorietà.

Sul punto va rilevato che il primo giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena, aveva espressamente formulato una prognosi positiva di astensione da future condotte delittuose.

La Corte di appello, pur richiamando, ritenendolo corretto, il giudizio espresso, in punto di trattamento sanzionatorio, dal primo giudice, esclude la concedibilità del beneficio della non menzione, affermando, contraddittoriamente, che nel caso di specie non è possibile ritenere che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere nuove violazioni del precetto penale, in ragione delle concrete modalità della condotta, In proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che "[I]a sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato. (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787-01).

Tale valutazione nel caso di specie è mancata.

7. Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 377, comma terzo, cod. pen. perché il fatto non sussiste.

La sentenza va, altresì, annullata quanto al trattamento sanzionatorio e al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, le spese di costituzione di parte civile vanno compensate integralmente tra le parti. 8 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o comunque rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, come da memoria già depositata in atti; udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città che aveva/condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 377, comma terzo e 635, comma secondo, n. 1 nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 377, comma terzo, cod. pen, e vizio di motivazione in ordine alla prova del dolo specifico. La Corte di appello, come già il primo giudice, ha affermato la responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla base della sola percezione soggettiva dei fatti da parte della persona offesa, fornendo una motivazione meramente apparente quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la cui prova non è emersa dall'istruttoria dibattimentale che ha consentito solo di provare il delitto di danneggiamento, ma non la finalità di condizionare la testimonianza della p.o. La presunta minaccia formulata pochi giorni prima del danneggiamento, percepita come tale soggettivamente dalla persona offesa, in realtà è, di per sé, espressiva al più della volontà dell'imputato di far valere le sue ragioni in Tribunale. Si tratta peraltro di una frase di cui la parte civile mai aveva riferito né in sede di querela né in sede di sommarie informazioni, essendo tale circostanza emersa per la prima volta in dibattimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a distanza di ben cinque anni dai fatti. In ogni caso, la finalità di condizionamento della testimonianza dell'episodio di danneggiamento contestato al capo A) è smentita dalla reale cronologia della vicenda, essendo il danneggiamento intervenuto non, come erroneamente indicato nel capo di imputazione, il giorno prima dell'udienza fissata per la deposizione della parte offesa (19/02/2018), ma ben diciassette giorni prima (il 2/02/2018): un lasso di tempo incompatibile con l'asserita finalità di condizionamento della testimonianza. Inoltre, la deposizione che, in tesi accusatoria, l'imputato avrebbe inteso condizionare era originariamente prevista per una precedente udienza (11/09/2017) poi rinviata di ufficio; quindi, se davvero l'imputato avesse voluto condizionarne l'esito, avrebbe agito prima di quella data, non essendo nelle condizioni di prevedere il sopravvenuto rinvio. La deposizione di [OSCURATO:PERSONA], peraltro, era già stata resa innanzi al giudice di pace ma a causa della rinnovazione dell'istruttoria la donna era stata chiamata nuovamente a deporre e, sempre prima del 2/02/2018 erano state acquisite anche le deposizioni dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], mai intimiditi dall'imputato, ciò che priva di ragionevolezza la prospettazione della volontà di condizionamento di una sola delle testimonianze. 22.2. Con il secondo motivo, sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condanna per il reato di danneggiamento di cui al capo B) dell'imputazione. L'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento dell'autovettura della parte civile è fondata sulle sole dichiarazioni della medesima parte civile e del testimone Passante, senza che si sia proceduto ad alcuna valutazione degli elementi addotti dalla difesa, ed in particolare delle dichiarazioni rese dal testimone Prestieri, nonché delle dichiarazioni rese dall'operante di polizia giudiziaria, che, intervenuto nell'immediatezza dei fatti, ha escluso dì avere rinvenuto strumenti idonei a cagionare danni all'autovettura, precisando che le chiavi nella disponibilità dell'imputato non presentavano tracce di vernice. In ogni caso il fatto, che riguarda solo alcuni graffi su un veicolo di modico valore e già usurato, avrebbe dovuto essere derubricato nel reato di cui all'art. 639 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nonostante la lieve entità della pena, condizionalmente sospesa, la scarsa offensività della condotta, e il positivo comportamento processuale dell'imputato, la Corte di appello ha confermato la valutazione del primo giudice, che aveva evidenziato l'assenza di elementi positivi favorevoli. Entrambi i giudici hanno del tutto obliterato il fatto che l'imputato abbia formulato una proposta transattiva, come da documentazione prodotta dalla difesa a sostegno della richiesta di concessione delle generiche, dapprima offrendo alla parte civile la somma di mille euro, poi aumentati a milleduecento euro a fronte del rifiuto da parte della parte civile. Non si è, inoltre, tenuto in debito conto lo stato confusionale in cui si trovava l'imputato al momento dei fatti, erroneamente interpretato come volontà di darsi alla fuga. La valutazione negativa in ordine alla concedibilità delle generiche risulta contraddittoria rispetto al giudizio che ha fondato la concessione della sospensione condizionale, per la quale ha avuto rilievo la sostanziale incensuratezza dell'imputato. 2.4. Con il quarto motivo, sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna. Nonostante il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato fondato tanto sulla sostanziale incensuratezza dell'imputato, quanto sulla prognosi positiva circa la futura astensione da condotte delittuose, il beneficio della non menzione è stato negato evidenziando, contraddittoriamente, l'impossibilità di formulare una prognosi positiva, alla luce della gravità della condotta. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è fondato per le ragioni di seguito precisate. L'art. 377, comma terzo, cod. pen. punisce «chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma», ovvero al fine «di indurre la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373», qualora il fine non sia conseguito. Il delitto di cui all'art. 377 cod. pen. è, come da tempo chiarito in dottrina e in giurisprudenza, un reato di pericolo che realizza una forma di tutela avanzata dei beni giuridici tutelati dalle disposizioni sopra richiamate, che attengono alla fedeltà delle informazioni al Pubblico ministero, delle testimonianze, delle perizie e interpretazioni, punendo condotto che ne mettono in pericolo la sincerità e la completezza, e che sono, dunque, riconducibili al più ampio genus dei delitti posti a presidio della dell'amministrazione della giustizia e dell'attività giudiziaria. La fattispecie prevista al terzo comma si caratterizza anche per la lesione della libertà morale del destinatario della condotta di violenza o minaccia, ciò che spiega la previsione di una pena edittale più grave rispetto alla fattispecie prevista dal primo comma che punisce l'offerta o promessa di denaro o altra utilità ai medesimi fini sopra indicati. Affinché il reato sia configurabile è necessario che la violenza o la minaccia (come anche l'offerta o la promessa) siano oggettivamente e soggettivamente dirette ad indurre i soggetti indicati nella norma a commettere una falsità integrante gli estremi di uno dei reati ivi richiamati, rilevando solo la condotta che integri una induzione a rendere false dichiarazioni, assistita dal correlato dolo specifico, ovvero dalla finalità di indurre il testimone, perito o interprete alla falsità. Questa Corte ha, in proposito, affermato che il reato di cui all'art. 377, comma terzo, cod. pen. è integrato da qualsiasi condotta minacciosa, pur non caratterizzata da particolare gravita, che sia posta in essere al fine - non raggiunto - di far commettere al soggetto passivo uno dei reati indicati nel primo comma del predetto art. 377 cod. pen. (Sez. 6, n. 14862 del 26/02/2015, Rv. 263117 - 01). 3. All'odierno ricorrente risulta contestato il reato di cui all'art. 377, comma terzo cod. pen. perché "con minaccia consistita nell'avere più volte molestato 4Autolitano [OSCURATO:PERSONA] e nell'avere il giorno prima della deposizione realizzato il danneggiamento di cui al capo che segue, la induceva a non testimoniare nell'ambito nel procedimento penale R.G. n. 2721/2014 RG Gdp in cui [OSCURATO:PERSONA] era imputato" e, al capo 2, risulta contestato il delitto di danneggiamento aggravato dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i reati sono contestati come commessi in data 2/02/2018. Va premesso che, come si dirà in relazione al secondo motivo di ricorso, la responsabilità dell'imputato quanto al delitto di danneggiamento non è revocabile in dubbio, tenuto conto dei dati di fatto coerentemente e compiutamente apprezzati dai giudici di merito. A diversa conclusione deve giungersi quanto al reato di cui all'art. 377, comma terzo, cod. pen. la cui contestazione, peraltro, contiene la descrizione di una condotta, consistente della effettiva induzione della persona offesa a non rendere testimonianza, non corrispondente alla fattispecie legale, che presuppone, invece, che il fine perseguito non sia stato conseguito. La questione, su cui entrambi i giudici di merito tacciono, non assume peraltro rilievo in difetto di specifica deduzione da parte dell'odierno ricorrente. Quel che, invece, va rilevato è che, nel caso di specie, difetta in radice la prova dell'univoca direzione della condotta alla finalità di far rendere false dichiarazioni alla persona offesa, che è elemento costitutivo del reato. 4. Dalle sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano reciprocamente, trattandosi di c.d. doppia conforme: per tutte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) risulta che la responsabilità dell'odierno ricorrente quanto al reato di all'art. 377 cod. pen. è stata ritenuta sussistente sulla base dei seguenti elementi: a) la deposizione di Autotiliano, che, nel riferire in ordine al danneggiamento dell'autovettura ad opera dell'imputato, da lei conosciuto in ragione della sua frequentazione con i coniugi [OSCURATO:PERSONA] con i quali l'imputato aveva in corso "controversie penali", aveva precisato che alcuni giorni prima aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] che le aveva detto "intanto ci vediamo in Tribunale eh, ci vediamo in Tribunale, calabrese ndranghetista", frase da riferirsi certamente alla circostanza che ella era stata citata per rendere testimonianza dinanzi al Giudice di pace in un processo a carico dell'imputato; b) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a riferire di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] del danneggiamento della sua autovettura, i cui danni erano stati da lui personalmente constatati, aveva dichiarato che quell'episodio costituiva l'epilogo di una serie di minacce, cui egli aveva in parte assistito, e che era da ricollegarsi alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto deporre come 5testimone poco tempo dopo in un processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che la donna gli aveva già in precedenza riferito di analoghi episodi avvenuti nei mesi precedenti, consistiti nell'avere rinvenuto la propria autovettura sporca di feci e di fango; c) dalla prossimità temporale delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla data fissata per la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello ribadisce, pur sottolineando l'erroneo riferimento nel capo di imputazione, nel quale il danneggiamento del 2/02/2018 era indicato come avvenuto il giorno precedente all'udienza, fissata invece per il 19/02/2018. Ebbene, va sul punto osservato che da nessuno dei dati di fatto sopra riportati è dato ricavare la prova della finalità della condotta posta in essere dall'imputato. Contrariamente a quanto pare dedursi dalle sentenze di merito, non è, infatti, sufficiente che emerga un collegamento tra la condotta dell'imputato e la prevista deposizione della vittima, essendo invece necessario che la condotta risulti caratterizzata dalla finalità di indurre la persona offesa a commettere taluno dei "reati previsti dagli articoli artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373" cod. pen. La frase pronunciata dall'indagato, che la Corte di appello ha ritenuto sostanzialmente autoesplicativa di tale finalità, è, invece, tutt'altro che univoca, in quanto potenzialmente idonea ad esprimere anche un mero - pur sempre censurabile - intento vendicativo o ritorsivo, che, quand'anche insorto in ragione della consapevolezza della prossima presentazione della parte offesa innanzi all'autorità giudiziaria per rendere testimonianza a favore della famiglia [OSCURATO:PERSONA], non equivale alla specifica finalità prevista dall'art. 377, comma terzo, cod. pen. Né indicazioni ulteriori si traggono dalle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale nel riferire di pregressi episodi (quali l'avere la donna rinvenuto l'autovettura sporca di fango o di feci) di cui aveva appreso dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], non solo non fornisce elementi dai quali desumere la riferibilità di tali episodi all'imputato, ma neppure fornisce informazioni ulteriori da cui ricavare l'effettiva finalità delle condotte poste in essere dall'imputato, ivi comprese le pregresse minacce di cui il testimone avrebbe riferito e di cui, tuttavia, non risulta avere specificato né il tenore né la collocazione temporale. In tale quadro, il danneggiamento dell'autovettura della persona offesa, autonomamente rilevante, non può ritenersi espressivo della specifica finalità di indurre la donna a rendere false dichiarazioni o anche a non renderle affatto, in presenza di emergenze probatorie sul punto del tutto equivoche, ancor più considerata l'effettiva collocazione temporale dell'episodio distante (e non a ridosso) del previsto svolgimento dell'udienza, del cui esito, peraltro, nulla è dato ricavare dalla sentenza impugnata. 6Le considerazioni appena svolte rendono superflua l'analisi delle ulteriori circostanze prospettate dal ricorrente, relative al concreto dispiegarsi del processo innanzi al Giudice di pace (quali la già avvenuta acquisizione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], di cui sarebbe stata prevista la sola rinnovazione, o la circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] avessero già deposto) che, pur potenzialmente significative nel senso della esclusione della configurabilità del reato, risultano solo allegate e prive di qualsivoglia riscontro. 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che versato sostanzialmente in fatto. La Corte di appello, con motivazione immune da censure, ha esposto compiutamente le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di danneggiamento, basata non solo sulle dichiarazioni della parte civile, che ebbe a riconoscere l'imputato nell'immediatezza dei fatti, ma anche sulla deposizione di Passante, testimone oculare che ha individuato senza ombra di dubbio [OSCURATO:PERSONA] quale autore del danneggiamento, e di Prestieri, che era alla guida di un camion sul quale [OSCURATO:PERSONA] salì per fuggire. Del tutto eccentrica risulta la prospettata derubricazione del reato di danneggiamento in quello di cui all'art. 639 cod. pen., a fronte della constatata esistenza del deterioramento della vettura, su cui venivano impressi dall'imputato a mezzo di una chiave - rinvenuta nella sua disponibilità - plurime rigature constatate da persona offesa e testimoni, oltre che oggetto di valutazione tecnica di parte ai fini della richiesta di risarcimento del danno. 6. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono fondati. 6.1. Quanto alla censura concernente l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha confermato la correttezza del giudizio del primo giudice che aveva fondato il diniego delle dette circostanze per l'assenza di dati positivi qualificanti la personalità dell'imputato nonché per la presenza di una precedente condanna per minaccia e la complessiva gravità della condotta. Va, sul punto, rilevato che, nonostante nella sentenza di primo grado si dia atto dell'acquisizione, unitamente al preventivo di spesa relativo alla riparazione dell'autovettura depositato dalla parte civile, anche di documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato, che l'odierno ricorrente attesta riferirsi alla proposta transattiva di risarcimento, nessun riferimento è dato rinvenire nelle sentenze di merito quanto al potenziale rilievo (o, di contro, all'irrilevanza) del comportamento post delictum dell'imputato ai fini del giudizio di concessione delle circostanze attenuanti generiche 7In ogni caso, il giudizio di complessiva gravità della condotta va rivalutato all'esito della pronuncia assolutoria relativa al reato di cui al reato di cui all'art. 377 cod. pen. 6.2. Quanto al diniego del beneficio della non menzione della condanna, va osservato che la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello risulta affetta da intrinseca contraddittorietà. Sul punto va rilevato che il primo giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena, aveva espressamente formulato una prognosi positiva di astensione da future condotte delittuose. La Corte di appello, pur richiamando, ritenendolo corretto, il giudizio espresso, in punto di trattamento sanzionatorio, dal primo giudice, esclude la concedibilità del beneficio della non menzione, affermando, contraddittoriamente, che nel caso di specie non è possibile ritenere che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere nuove violazioni del precetto penale, in ragione delle concrete modalità della condotta, In proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che "[I]a sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato. (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787-01). Tale valutazione nel caso di specie è mancata. 7. Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 377, comma terzo, cod. pen. perché il fatto non sussiste. La sentenza va, altresì, annullata quanto al trattamento sanzionatorio e al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, le spese di costituzione di parte civile vanno compensate integralmente tra le parti. 8 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22600/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris