CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 33745/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presente ORDINANZA sul ricorso n. 18643/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso; in giudizio anche di persona ricorrente ) contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 141, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso il decreto n. 2435/2019 del Tribunale di Roma depositato il 22 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice del Tribunale di Roma delegato al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. ammise l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al passivo della procedura per crediti da compensi per l'opera professionale prestata in favore di tale società pari a complessivi C. 38.377,66, collocati come chirografi; escludendo il richiesto privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2), cod. civ. sul rilievo secondo cui dal contenuto dei documenti da tale professionista allegati nel procedimento di accertamento del passivo non era possibile accertare l'epoca dello svolgimento dell'attività professionale generatrice del diritto ai compensi. 2. Con decreto emesso il 22 maggio 2019 il Tribunale di Roma rigettò l'opposizione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la riforma del sopra citato decreto del giudice delegato nella parte in cui ebbe a negare ia natura privilegiata di tali crediti. 2.1. La motivazione fondante tale decisione può essere così sintetizzata: la norma di cui all'art. 2751-bis, n. 2), cod. civ., "nella sua originaria formulazione", deve essere interpretata nel senso che le prestazioni del professionista debbono essere valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o debbono essere determinati gli onorari, ancorchè si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio da tale norma indicato e che, nel caso di fallimento del debitore, il privilegio è invocabile per i crediti inerenti all'ultimo biennio dell'attività professionale, ancorché anteriori al biennio precedente la dichiarazione di fallimento; l'art. 1, comma 474, della legge n. 2015 del 2017 ha esteso il privilegio generale del professionista al contributo da versare nella cassa di previdenza e assistenza del professionista e al credito di rivalsa dell'I.V.A., ma tale norma non ha efficacia retroattiva e si applica alle sole prestazioni del professionista che, alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2018), non erano state ancora concluse; inoltre, il privilegio generale in discorso non è riferibile al rimborso delle spese generali e di quelle dall'avvocato anticipate, non costituenti elemento della retribuzione e dei suoi accessori; tenute presenti tali coordinate in diritto, la domanda di collocazione dell'intero credito, o di una sua parte, col privilegio generale in discorso è da disattendere in quanto l'opponente, "nel richiedere l'ammissione in via privilegiata dell'intero credito vantato nei confronti della fallita, o di una sua parte... ha distinto l'ammontare della retribuzione netta a lui dovuta, cui spetta il privilegio generale sancito dall'art. 2751- bis, n. 2), c.c., dall'ammontare di altri crediti, compreso quello relativo alle anticipazioni, alle spese generali, all'iva che ritiene spettargli a titolo di rivalsa, e ai compensi liquidati in suo favore da giudice del monitorio, cui spetta la collocazione in chirografo"; il contenuto della documentazione depositata nel corso del giudizio di opposizione non può essere preso in considerazione in ragione della verificatasi decadenza del diritto dell'opponente al relativo deposito (art. 99, secondo comma, n. 4), I.fall.); l'opposizione non può dunque essere accolta, non avendo il ricorrente provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio generale in discussione. 3. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale decreto sulla base di un motivo di impugnazione, assistito da memoria.4. La curatela del fallimento della resiste con controricorso, assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente censura il decreto impugnato perché caratterizzato da omesso esame del contenuto di documento decisivo per il giudizio che fu oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.) in quanto: dal contenuto del ricorso per emissione di decreto ingiuntivo presentato al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e del decreto da tale giudice emesso il 15 aprile 2013 in accoglimento della domanda di condanna in tale ricorso contenuta (depositati nel giudizio di opposizione definito con il decreto impugnato) vi era la specifica indicazione dei sei incarichi professionali "in essere" in quel momento e dei compensi dovuti per lo svolgimento di ciascuno di essi; dalla formazione del giudicato sull'accertamento contenuto nel decreto, dichiarato esecutivo per mandata opposizione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., derivavano "sia il tempo della conclusione delle prestazioni all'aprile 2013 per tutti gli incarichi indicati sia il debito della società per gli stessi liquidato in quel momento"; ove il Tribunale avesse preso in considerazione il contenuto di tali documenti avrebbe dovuto necessariamente riconoscere l'invocata causa di prelazione del credito ammesso al passivo. 2. In primo luogo è da osservare che il ricorrente non contesta in alcun modo la conformità al diritto dell'interpretazione data dal decreto impugnato all'art. 2751-bis, n. 2), cod. civ., nel testo anteriore alla sua modificazione ad opera l'art. 1, comma 474, della legge n. 2015 del 2017, applicabile al rapporto, secondo cui la causa di prelazione del credito del professionista da tale disposizione sancita non si applica: in ragione del tempo in cui le prestazioni professionali esaminate vennero concluse (anteriore al 1 gennaio 2018), al credito da rimborso del contributo integrativo da versare alla cassa di previdenza forense e a quello da rivalsa sulla misura dell'I.V.A. applicabile su quella del dovuto compenso per l'opera professionale; inoltre, e in ogni caso, al rimborso delle spese forfetarie previsto dalla c.d. "tariffa forense", nonché delle spese anticipate dall'avvocato, costituenti elementi estranei all'ammontare del compenso e dei suoi accessori. Inoltre la censura in concreto formulata con il motivo non coglie in alcun modo la vera ragione fondante la decisione di rigetto, con chiarezza evidenziata nella pag. 4 del decreto. Secondo il Tribunale, infatti: "Alla luce delle norme e dei principi sopra richiamati [id est, quelli riassunti nel precedente paragrafo a pag. 3] l'opposizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta, poiché, nel richiedere l'ammissione in via privilegiata dell'intero credito vantato nei confronti della fallita, o di una sua parte, lo stesso ha distinto l'ammontare della retribuzione netta a lui dovuta, cui spetta il privilegio generale sancito dall'art. 2751-bis, n. 2), c.c., dall'ammontare di altri crediti, compreso quello relativo alle anticipazioni, alle spese generali, all'iva che ritiene spettargli a titolo di rivalsa, e ai compensi liquidati in suo favore da giudice del monitorio, cui spetta la collocazione in chirografo". E' vero che prima della locuzione verbale "ha distinto" non figura nel testo del decreto l'avverbio di negazione "non", ma è altrettanto vero che tale omissione deve considerarsi conseguenza di lapsus calami, non avendo altrimenti alcun senso il contenuto delle proposizioni successive al verbo (che sembrano smentire la conclusione) anche considerato il rilievo dato dal decreto medesimo alle precisazioni in diritto contenute negli ultimi due periodi che si rinvengono nella precedente pag. 3 dell'atto (dedicati alla non configurabilità del privilegio generale del professionista per i crediti da rimborso di spese anticipate per l'esercizio dell'attività professionale e da spese processuali liquidate al ricorrente dal decreto ingiuntivo e per quelli, derivanti da quello da compenso per l'attività professionale svolta, da spese forfetarie previste dalla disciplina legale della professione di avvocato, da rimborso anticipato di contributo previdenziale e da rivalsa I.V.A.). La ragione del rigetto dell'opposizione non è dunque quella della mancata prova da parte del ricorrente, ai fini del riconoscimento del privilegio generale in discorso, del momento (cessazione del rapporto professionale fra il ricorrente medesimo e la società [OSCURATO:SOCIETA]) in cui dovevano essere determinati i compensi per lo svolgimento dei plurimi incarichi professionali (cfr. sul punto, per tutte: Cass. n. 757 del 2020 Cass. n. 6884 del 2022), bensì quella della mancata allegazione da parte del ricorrente della misura dei crediti da prestazioni professionali "cui spetta il privilegio generale sancito dall'art. 2751-bis, n. 2), c.c.". A fronte di tale ragione alla base del rigetto dell'opposizione, il ricorrente non deduce la non conformità della stessa al contenuto del ricorso in opposizione ovvero l'eccentricità di tale ragione decisoria alla specifica materia del contendere che costituiva l'oggetto specifico del giudizio di opposizione; limitandosi invece ad affermare che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo; che, però, per come in parte riprodotto nel ricorso (pag. 5), recava l'elencazione "delle pratiche in essere in quel momento" e, per ciascuna di esse, l'indicazione della misura del compenso dovuto, con la precisazione che ciascuna somma di danaro era determinata "sotto deduzione degli acconti ricevuti e con il conteggio degli accessori di legge (CPA ed IVA)". Il ricorso è per tale ragione inammissibile. La regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione è disposta in applicazione del principio di soccombenza: il ricorrente deve dunque essere condannato a rimborsare alla curatela controricorrente le spese processuali da costei anticipate nel presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente curatela le spese da costei anticipate nel presente giudizio, liquidate in C. 200 per esborsi e in C. 2.500 per compenso di avvoc:ato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per bl versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a