CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26678/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Considerato inoltre che i due motivi inerenti ai vizi di travisamento della prova e di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 635 cod. pen. -per asserita insussistenza di sufficienti elementi probatori- e alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. -per insussistenza dell'elemento soggettivo -siano, oltre che generici, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto inoltre che il terzo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pagg. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il