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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 966/2016

ECLI:EU:C:2016:437
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014CJ0566 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 14 giugno 2016 ( *1 ) «one — Membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Ripetizione dell’indebito — Recupero — Misure di attuazione dello Statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] — Rispetto dei diritti della difesa — Principio di imparzialità — Prescrizione — Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 — Articoli da 78 a 81 — Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 — Articoli 81, 82 e 93 — Principio di tutela del legittimo affidamento — Termine ragionevole» Nella causa C‑566/14 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 6 dicembre 2014,

[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

, residente in Tolone (Francia), rappresentato da C.‑S. [OSCURATO:PERSONA], avocat, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da G. Corstens e S. Seyr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto in primo grado.

LA CORTE (Grande Sezione), composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič (relatore), J.L. da [OSCURATO:PERSONA], A. Arabadjiev, C. Toader, D. Šváby e F. Biltgen, presidenti di sezione, J.-C.

Bonichot, M. Safjan, E. Jarašiūnas, C.G.

Fernlund, C. Vajda e S. Rodin, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere:

V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 dicembre 2015, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 gennaio 2016, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑479/13, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2014:866 ), con cui tale Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 4 luglio 2013, relativa al recupero di una somma pari a EUR 107694,72 (in prosieguo: la «decisione controversa») e della nota di addebito n. 2013-807 ad essa relativa del 5 luglio 2013 (in prosieguo: la «nota di addebito»).

Contesto normativo Diritto dell’Unione Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 2 Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ( GU 2012, L 298, pag. 1 ), dispone al suo articolo 78, intitolato «Accertamento dei crediti»: «1.

L’accertamento di un credito è l’atto con cui l’ordinatore responsabile: a) verifica l’esistenza dei debiti; b) determina o verifica l’esistenza e l’importo del debito; c) verifica l’esigibilità del debito.

2. Le risorse proprie messe a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] e ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile sono oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall’ordinatore responsabile.

3. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati».

4. [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a modalità dettagliate di accertamento dei crediti, compresi la procedura e i documenti giustificativi, e degli interessi di mora». 3 L’articolo 79 di tale regolamento, intitolato «Ordini di riscossione», recita, al suo paragrafo 1: «L’ordine di riscossione è l’atto con il quale l’ordinatore responsabile impartisce al contabile l’istruzione di recuperare un credito stabilito dall’ordinatore responsabile». 4 L’articolo 80 dello stesso regolamento, intitolato «Disposizioni in materia di recupero», recita, al suo paragrafo 1: «Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall’ordinatore competente.

Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l’afflusso delle entrate dell’Unione e garantisce che i diritti di quest’ultima siano conservati.

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell’Unione, se il debitore è titolare a sua volta di un credito nei confronti dell’Unione.

Tale credito è certo, liquido ed esigibile». 5 Ai sensi dell’articolo 81 del regolamento n. 966/2012, intitolato «Prescrizione»: «1.

Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l’applicazione della [decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee( GU 2007, L 163, pag. 17 )], i crediti dell’Unione nei confronti di terzi e i crediti di terzi nei confronti dell’Unione sono soggetti a una prescrizione di cinque anni.

2. [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la prescrizione». 6 L’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012 è redatto in termini analoghi all’articolo 73 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( GU 2002, L 248, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 ( GU 2006, L 390, pag. 1 ).

Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 7 L’articolo 81 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 ( GU 2012, L 362, pag. 1 ), così dispone: «Per accertare un credito, l’ordinatore competente verifica quanto segue: a) il carattere certo del credito, cioè che non è soggetto a condizioni; b) il carattere liquido del credito, il cui importo deve essere determinato in denaro e con esattezza; c) il carattere esigibile del credito, che non deve essere soggetto ad un termine; d) l’esattezza della designazione del debitore; e) l’esattezza dell’imputazione in bilancio degli importi da recuperare; f) la regolarità dei documenti giustificativi, g) la conformità con il principio di una sana gestione finanziaria, in particolare secondo i criteri di cui all’articolo 91, paragrafo 1, lettera a)». 8 Ai sensi dell’articolo 82, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento delegato: «1.

Qualsiasi accertamento di un credito si basa su documenti giustificativi che attestano i diritti dell’Unione.

2. Prima di accertare un credito, l’ordinatore responsabile procede personalmente all’esame dei documenti giustificativi o verifica, sotto la sua responsabilità, che l’esame sia stato eseguito». 9 L’articolo 93 del suddetto regolamento delegato, intitolato «Norme relative ai termini di prescrizione», così dispone: «1.

Il termine di prescrizione per i crediti dell’Unione nei confronti di terzi decorre dal giorno successivo alla scadenza indicata al debitore nella nota di addebito a norma dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera b).

Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell’Unione decorre dalla data in cui il pagamento del credito del terzo è esigibile in base al corrispondente impegno giuridico. (...)

6. Non si procede al recupero dei crediti dopo la scadenza del termine di prescrizione determinato a norma dei paragrafi da 1 a 5». 10 Il tenore letterale dell’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 1268/2012 corrisponde a quello dell’articolo 85ter, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 ( GU 2002, L 357, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 1605/2002 ( GU 2007, L 111, pag. 13 ).

Normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo 11 L’articolo 27, paragrafo 3, della normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: la «regolamentazione SID») disponeva, nella sua versione vigente fino al 14 luglio 2009, quanto segue: «Qualora il Segretario generale, in consultazione con i Questori, constati che sono state versate somme indebite a titolo delle indennità previste dalla presente regolamentazione, egli impartisce istruzioni per ottenere la restituzione di tali importi dal deputato in causa». 12 La decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo ( GU 2009, C 159, pag. 1 ), nella sua versione in vigore dopo il 21 ottobre 2010 ( GU 2010, C 283, pag. 9 ) (in prosieguo: le «misure di attuazione»), prevede, al suo articolo 68, intitolato «Ripetizione dell’indebito», quanto segue: «1.

Ogni somma indebitamente versata in applicazione delle presenti misure di [attuazione] dà luogo a ripetizione.

Il segretario generale impartisce istruzioni in vista del recupero di tali somme presso il deputato interessato.

2. Ogni decisione in materia di recupero è adottata vegliando all’esercizio effettivo del mandato del deputato e al buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA], previa audizione del deputato interessato da parte del segretario generale.

3. Il presente articolo si applica anche agli ex deputati e ai terzi». 13 Il titolo III delle suddette misure di attuazione, intitolato «Disposizioni generali e finali», contiene un capitolo IV, relativo alle «Disposizioni finali».

In tale capitolo IV, l’articolo 72, intitolato «Mezzi di ricorso», recita: «1.

Qualora un deputato ritenga che le presenti misure di attuazione non siano state applicate correttamente nei suoi confronti dal servizio competente può rivolgersi per iscritto al Segretario generale.

La decisione del Segretario generale sul ricorso precisa i motivi su cui è basata.

2. Se non condivide la decisione del Segretario generale, il deputato può, entro due mesi dalla notifica della decisione stessa, chiedere che la questione sia deferita ai Questori, i quali adottano una decisione previa consultazione del Segretario generale.

3. Se non condivide la decisione adottata dai Questori, ciascuna delle parti della procedura di ricorso può, entro due mesi dalla notifica della decisione stessa, chiedere che la questione sia deferita all’Ufficio di presidenza, che adotta la decisione finale.

4. Il presente articolo si applica anche al successore legale del deputato, nonché agli ex deputati e ai loro successori legali». 14 Ai sensi dell’articolo 74 delle misure di attuazione: «Fatte salve le disposizioni transitorie previste al titolo IV, la regolamentazione SID giunge a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo statuto».

Fatti 15 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato deputato al [OSCURATO:PERSONA] dal 20 luglio 1999 al 19 giugno 2004.

Tra il 2001 e il 2004, egli si è avvalso dei servizi di assistenza parlamentare della sig.ra T. e del sig.

T. nonché, tra il 2002 e il 2004, della sig.ra B. Il 30 settembre 2004, un giudice istruttore presso il tribunal de grande instance de Paris [tribunale di prima istanza di [OSCURATO:PERSONA]] (Francia) ha informato il presidente del [OSCURATO:PERSONA] che le funzioni esercitate dal 2001 al 2004 dalla sig.ra T. e dal sig.

T. potevano non avere un reale rapporto con le funzioni di assistente parlamentare. 16 Con decisione del 4 marzo 2009, il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «segretario generale»), in seguito ad un procedimento in contraddittorio e dopo aver consultato i questori il 14 gennaio 2009, ha constatato che al ricorrente era stato indebitamente versato, nell’ambito dell’articolo 14 della regolamentazione SID, un importo pari a EUR 148160,27 e ha chiesto all’ordinatore del [OSCURATO:PERSONA] di adottare le misure necessarie per il recupero di tale importo. 17 Lo stesso giorno, l’ordinatore del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al ricorrente una nota di addebito chiedendo il rimborso di EUR 148160,27. 18 Il 14 agosto 2009 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dopo aver ricevuto dal segretario generale, il 21 ottobre 2008, il fascicolo relativo alle irregolarità in questione, ha notificato al [OSCURATO:PERSONA] e al ricorrente l’avvio di un’indagine. 19 Il 14 ottobre 2011 l’OLAF, dopo aver sottoposto ad indagine e sentito il ricorrente il 6 luglio 2011, ha trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] una copia della propria relazione finale d’indagine (in prosieguo: la «relazione dell’OLAF»).

Quest’ultima ha concluso che il ricorrente aveva indebitamente percepito talune indennità per le funzioni svolte dalla sig.ra T., dal sig.

T. e dalla sig.ra B. e ha raccomandato al [OSCURATO:PERSONA] di adottare le misure necessarie per recuperare le somme dovute.

Il 25 ottobre 2011 l’OLAF ha notificato al ricorrente la conclusione dell’indagine. 20 Il 28 maggio 2013, sulla base della relazione dell’OLAF, il segretario generale, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della regolamentazione SID, ha informato il ricorrente della propria intenzione di procedere al recupero di tutte le somme versate dal [OSCURATO:PERSONA] relative alla sig.ra T., al sig.

T. e alla sig.ra B. e lo ha invitato a presentare le sue osservazioni al riguardo. 21 Il 25 giugno 2013 il ricorrente è stato sentito dal segretario generale durante un’audizione.

Il 27 giugno 2013 il ricorrente ha trasmesso al segretario generale un resoconto dell’audizione.

I questori sono stati consultati dal segretario generale il 2 luglio 2013. 22 Con la decisione controversa il segretario generale ha rilevato che, mentre la decisione del 4 marzo 2009 prevedeva il recupero di una somma di EUR 148160,27, un ulteriore importo di EUR 107694,72 era stato indebitamente versato al ricorrente e ha chiesto all’ordinatore del [OSCURATO:PERSONA] di adottare le misure necessarie per il recupero di quest’ultimo importo.

In sostanza, il segretario generale ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito gli elementi probatori che consentivano di dimostrare che la sig.ra T., il sig.

T e la sig.ra B. avessero prestato attività di assistente parlamentare. 23 Rilevando che le somme versate a titolo di indennità di assistenza parlamentare corrispondevano a un importo complessivo pari a EUR 255854,99, una parte del quale era stata oggetto della decisione del 4 marzo 2009, la decisione controversa ha concluso che l’importo ulteriore di EUR 107694,72 non era conforme alla regolamentazione SID e doveva essere recuperato.

Il 5 luglio 2013, l’ordinatore del [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la nota di addebito controversa che ha ordinato il recupero di EUR 107694,72 entro il 31 agosto 2013.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 24 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 settembre 2013, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e della nota di addebito controversa. 25 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha dedotto cinque motivi, attinenti, il primo, alla violazione della procedura prevista dalle misure di attuazione, nonché dei principi del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa, il secondo, a un’erronea applicazione della regolamentazione SID, il terzo, a un errore di valutazione dei documenti giustificativi, il quarto, a un difetto di imparzialità del segretario generale e, infine, il quinto, alla prescrizione delle somme di cui si chiede il recupero.

Considerando che le somme di cui trattasi erano prescritte e che il firmatario della nota di addebito controversa non aveva dimostrato la propria qualità di ordinatore, il ricorrente ha chiesto al Tribunale altresì di annullare tale nota. 26 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto nel merito il ricorso del ricorrente, senza pronunciarsi sulle eccezioni di irricevibilità del ricorso sollevate dal [OSCURATO:PERSONA].

Domande delle parti in sede di impugnazione 27 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata. 28 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — respingere l’impugnazione; — condannare il ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione 29 A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce cinque motivi. 30 [OSCURATO:PERSONA] considera, in via principale, che l’impugnazione è irricevibile in toto.

In via subordinata, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che i motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione devono essere respinti in quanto in parte irricevibili e in parte infondati.

Sulla ricevibilità del ricorso nel suo complesso 31 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso, in quanto il ricorrente si limiterebbe, essenzialmente, a riprodurre i motivi degli argomenti da esso già presentati dinanzi al Tribunale, senza formulare un’argomentazione riguardante specificamente il ragionamento svolto dal Tribunale nella sentenza impugnata. 32 A tal riguardo, occorre tuttavia constatare che l’argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] è formulata in termini generali e non è affatto suffragata da un’analisi precisa dell’argomentazione svolta dal ricorrente nell’ambito della sua impugnazione. 33 Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità deve essere respinta, nei limiti in cui essa è diretta contro l’impugnazione nel suo complesso. 34 Ciò premesso, la constatazione di cui al punto precedente non pregiudica in nulla l’esame della ricevibilità di taluni motivi presi separatamente (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑601/11 P , EU:C:2013:465 , punti 70 , 71 e 73 ).

Sul primo motivo Argomenti delle parti 35 Con il suo primo motivo, composto di sei parti, il ricorrente sostiene, sostanzialmente, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella valutazione delle misure di attuazione, ha viziato la sentenza impugnata con una motivazione contraddittoria e ha violato il principio del rispetto dei diritti della difesa. 36 [OSCURATO:PERSONA] risponde che prima, la quinta e la sesta parte del primo motivo sono irricevibili, in quanto, con tali parti, il ricorrente si limiterebbe a riprendere l’argomentazione presentata dinanzi al Tribunale, senza criticare specificamente la motivazione di quest’ultimo nella sentenza impugnata.

Per il resto, tale motivo sarebbe in parte inconferente e in parte infondato.

Giudizio della Corte 37 Per quanto riguarda l’irricevibilità, fatta valere dal [OSCURATO:PERSONA], della prima, della quinta e della sesta parte del primo motivo, occorre ricordare che, qualora una parte contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione.

Infatti, se una parte non potesse così basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe parzialmente privato del suo significato (v., segnatamente, sentenza del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA], C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P , EU:C:2010:541 , punto 116 ). 38 Nel caso di specie, se è vero che taluni passaggi dell’argomentazione dedotta dal ricorrente nell’ambito del primo motivo mancano di rigore, tuttavia risulta chiaramente dall’impugnazione che gli argomenti dedotti nell’ambito della prima, della quinta e della sesta parte di tale motivo sono diretti a dimostrare che il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nell’applicazione delle misure di attuazione e avrebbe violato i diritti della difesa del ricorrente.

Tali parti sono, pertanto, ricevibili. 39 Con la prima parte del suo primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’esplicito tenore letterale dell’articolo 68, paragrafo 3, delle misure di attuazione, il quale precisa che tale disposizione si applica anche agli ex deputati e ai terzi, avendo dichiarato che tali misure di attuazione non si applicavano al procedimento di recupero condotto nei confronti del ricorrente, sebbene sia pacifico che quest’ultimo è un ex deputato. 40 A tal proposito, risulta dall’articolo 68, paragrafo 1, delle misure di attuazione che «[o]gni somma indebitamente versata in applicazione delle presenti misure di [attuazione] dà luogo a ripetizione».

Tale paragrafo precisa in tal modo l’ambito di applicazione materiale del suddetto articolo 68, limitandolo al recupero delle somme versate in applicazione di tali misure di attuazione.

Orbene, è pacifico che le somme di cui trattasi nel caso di specie sono state versate al ricorrente in applicazione della regolamentazione SID e delle misure di attuazione, la cui entrata in vigore è successiva ai versamenti controversi.

Di conseguenza, ai punti 27 e 28 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente escluso l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 68 delle misure di attuazione, atteso che la circostanza che tale disposizione faccia riferimento agli ex deputati è irrilevante a tal riguardo. 41 Occorre peraltro rilevare che, secondo l’articolo 72, paragrafi 1, 3 e 4, delle misure di attuazione, tale disposizione è diretta a istituire una procedura di mezzi di ricorso che consenta al segretario generale di trattare le obiezioni formulate dai deputati e dagli ex deputati, nonché dai loro aventi diritto, per quanto riguarda la corretta applicazione delle suddette misure nei loro confronti.

Orbene, poiché il Tribunale ha correttamente dichiarato che il procedimento di ripetizione dell’indebito nei confronti del ricorrente non era fondato sull’articolo 68 delle misure di attuazione, si deve considerare che non tutte le obiezioni del ricorrente relative allo svolgimento di tale procedimento possono essere ritenute un mezzo di ricorso ai sensi di tale articolo

72. 42 Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, escludendo, ai punti 27, 28 e 31 della sentenza impugnata, l’applicabilità delle misure di attuazione al procedimento di recupero dei crediti di cui trattasi. 43 In tali circostanze, occorre altresì disattendere la quinta parte di tale motivo, attinente all’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso dichiarando che la decisione controversa ha potuto essere adottata sul fondamento degli articoli da 78 a 80 del regolamento n. 966/2012, mentre al procedimento di recupero dell’indebito condotto nei confronti di un ex deputato avrebbero dovuto essere applicate solo le misure di attuazione. 44 Infatti, la sola circostanza che gli articoli da 78 a 80 del regolamento n. 966/2012 non contengono modalità riguardanti specificamente il procedimento relativo al recupero di crediti presso deputati europei, bensì riguardano l’accertamento dei crediti dell’Unione e gli ordini di riscossione, come ha rilevato il Tribunale al punto 31 della sentenza impugnata, non può rendere applicabili le misure di attuazione, in violazione della loro portata materiale. 45 Devono quindi essere disattese la prima e la quinta parte del primo motivo. 46 Quanto alla seconda e alla quarta parte del primo motivo, attinenti ad un’asserita motivazione contraddittoria della sentenza impugnata per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 68 delle misure di attuazione nonché della regolamentazione SID nel caso di specie, si deve constatare che esse si fondano su una lettura erronea della sentenza impugnata. 47 Infatti, in primo luogo, dopo aver osservato, ai punti 27 e 28 della sentenza impugnata, che le misure di attuazione non erano applicabili al procedimento condotto nei confronti del ricorrente, il Tribunale, al punto 29 di tale sentenza, ha chiaramente indicato che avrebbe esaminato gli argomenti del ricorrente attinenti ad un’erronea applicazione degli articoli 68 e 72 delle misure di attuazione «indipendentemente dal problema se la ripetizione delle somme non dovute avesse dovuto svolgersi sul fondamento delle misure di attuazione» e «supponendo che le misure di attuazione fossero state applicate».

Ne consegue che il Tribunale non ha viziato la sentenza impugnata con una motivazione contraddittoria per quanto riguarda l’applicabilità nel caso di specie del suddetto articolo 68, atteso che ha proceduto, ad abundantiam, all’esame della violazione delle misure di attuazione. 48 In secondo luogo, risulta dalla sentenza impugnata che, al punto 27 di tale sentenza il Tribunale ha constatato che, se è vero che il versamento delle somme in questione, che ha avuto luogo tra il 2001 e il 2004, è stato effettuato sul fondamento della regolamentazione SID, quest’ultima, come ha esposto il Tribunale al punto 30 di tale stessa sentenza, è stata abrogata al momento dell’entrata in vigore della decisione 2005/684/CE, Euratom del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo ( GU 2005, L 262, pag. 1 ).

Pertanto, il Tribunale ha rilevato giustamente, al punto 31 della sentenza impugnata, senza viziare la propria sentenza con una qualsivoglia contraddizione al riguardo, che il procedimento di recupero delle somme indebitamente versate, nel contesto del quale è stata adottata nel 2013 la decisione controversa, non poteva fondarsi sulla regolamentazione SID. 49 Peraltro, poiché il Tribunale ha giustamente dichiarato, come risulta dai punti da 40 a 44 della presente sentenza, che le misure di attuazione non erano applicabili al caso di specie, occorre constatare altresì che la terza e la quarta parte del primo motivo del ricorrente, nella parte in cui riguardano un’erronea interpretazione del rapporto tra gli articoli 68 e 72 delle suddette misure di attuazione, nonché uno snaturamento del contenuto della lettera del 27 giugno 2013, la quale, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere considerata un mezzo di ricorso ai sensi del citato articolo 72, sono dirette contro motivi ad abundantiam della sentenza impugnata e non possono, in applicazione della costante giurisprudenza della Corte, comportare l’annullamento di tale sentenza (v. sentenze del 21 dicembre 2011, Francia/[OSCURATO:PERSONA] of Iran, C‑27/09 P , EU:C:2011:853 , punto 79 , e del 13 febbraio 2014, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA], C‑31/13 P , EU:C:2014:70 , punto 82 ). 50 [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, devono essere respinte la seconda, la terza e la quarta parte del primo motivo. 51 Infine, per quanto riguarda la sesta parte di tale motivo, relativa all’errore di diritto del Tribunale quanto alla sua valutazione dell’asserita violazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dei diritti della difesa del ricorrente, occorre ricordare che il principio del rispetto dei diritti della difesa, in qualsiasi procedimento che sia stato promosso nei confronti di una persona e che possa concludersi con un atto ad essa pregiudizievole, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione applicabile, anche in assenza di una specifica normativa in proposito.

Tale principio impone che i destinatari delle decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista sugli elementi addebitati a loro carico per fondare tali decisioni (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 1992, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑48/90 e C‑66/90 , EU:C:1992:63 , punti 44 e 45 ; del 24 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA]/Lisrestal e a., C‑32/95 P , EU:C:1996:402 , punto 30 , nonché del 9 giugno 2005, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑287/02 , EU:C:2005:368 , punto 37 ). 52 Orbene, con tale parte, il ricorrente contesta al Tribunale di avere erroneamente considerato, al punto 37 della sentenza impugnata, che la mancata comunicazione ai questori della sua lettera del 27 giugno 2013 non aveva pregiudicato i suoi diritti della difesa, atteso che tali questori avrebbero emesso il loro parere senza conoscere la posizione del ricorrente. 53 A tal riguardo, risulta dai punti da 32 a 39 della sentenza impugnata che il Tribunale ha esaminato se, in assenza di una specifica procedura di ripetizione dell’indebito prevista dal regolamento n. 966/2012, i diritti della difesa del ricorrente siano stati rispettati nel procedimento che ha condotto all’adozione della decisione controversa.

Il Tribunale ha constatato, al punto 33 della sentenza impugnata, senza che ciò sia stato rimesso in discussione dal ricorrente nella sua impugnazione, che, prima dell’adozione della decisione controversa, «il segretario generale [aveva], da un lato, sentito il ricorrente e, dall’altro, consultato i questori». 54 Il ricorrente non deduce neanche uno snaturamento della valutazione dei fatti svolta dal Tribunale, al punto 36 della sentenza impugnata, secondo la quale, contrariamente a quanto egli sosteneva dinanzi al Tribunale, i questori non si erano pronunciati nel procedimento che ha condotto all’adozione della decisione controversa, bensì sono stati soltanto consultati, atteso che il loro parere non aveva vincolato il segretario generale al momento dell’adozione di tale decisione. 55 Inoltre, come ha constatato il Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata, senza che tale valutazione sia stata rimessa in discussione dal ricorrente nella sua impugnazione, se è vero che il [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che la lettera del 27 giugno 2013 non era stata comunicata ai questori, tale lettera costituisce soltanto un resoconto, redatto dal ricorrente, dell’audizione di quest’ultimo dinanzi al segretario generale.

Orbene, in assenza di qualsiasi elemento aggiuntivo che dimostri in cosa la mancata comunicazione ai questori di tale lettera nell’ambito della loro consultazione violerebbe le esigenze derivanti dal rispetto dei diritti della difesa del ricorrente, ricordate al punto 51 della presente sentenza, occorre considerare che il Tribunale ha giustamente respinto l’argomento del ricorrente attinente ad una violazione dei suoi diritti della difesa.

Deve essere pertanto respinta la sesta parte del primo motivo dell’impugnazione. 56 Per i motivi sopra esposti il primo motivo dev’essere integralmente respinto.

Sul secondo motivo Argomenti delle parti 57 Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo, al punto 54 della sentenza impugnata, che l’onere della prova relativo all’utilizzo dell’indennità di assistenza parlamentare conformemente alla regolamentazione SID ricadesse, nell’ambito del procedimento di recupero di tali indennità, sul ricorrente e non sul [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che l’onere della prova spettava al [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle circostanze, da un lato, che il ricorrente avrebbe soddisfatto le condizioni prevista dalla suddetta regolamentazione per quanto riguarda la concessione dell’indennità nel momento in cui l’aveva richiesta e, dall’altro, che la decisione controversa sarebbe stata adottata più di nove anni dopo la scadenza del mandato del ricorrente. 58 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo, poiché attiene ad un’erronea applicazione della regolamentazione SID per quanto riguarda l’onere della prova dell’utilizzazione conforme delle indennità di assistenza parlamentare, è inconferente, atteso che è diretto contro motivi ad abundantiam della sentenza impugnata.

Nella parte in cui esso attiene alla violazione del principio del termine ragionevole quanto all’onere della suddetta prova, il [OSCURATO:PERSONA] lo considera infondato.

Giudizio della Corte 59 Occorre constatare che il secondo motivo, nella parte in cui attiene ad un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso dichiarando, al punto 54 della sentenza impugnata, «che spettava [...] al ricorrente fornire gli elementi che avrebbero consentito di rimettere in discussione la decisione [controversa] per la parte in cui essa indica che egli non ha fornito alcun elemento probatorio che consentisse di dimostrare che gli assistenti parlamentari in questione avevano effettuato lavori di assistenza parlamentare ai sensi dell’articolo 14 della regolamentazione SID», è rivolto contro motivi ad abundantiam della sentenza impugnata.

Infatti, risulta da tale punto 54 che l’addebito del ricorrente relativo all’onere della prova asseritamente a carico del [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato per la prima volta dinanzi al Tribunale in fase di replica e che esso è stato dichiarato quindi irricevibile dal Tribunale. 60 Entro tali limiti, tale motivo deve quindi essere respinto, in quanto inconferente, in applicazione alla giurisprudenza ricordata al punto 49 della presente sentenza. 61 Peraltro, nei limiti in cui il ricorrente sostiene altresì che il Tribunale avrebbe erroneamente accertato una ripartizione dell’onere della prova a vantaggio del [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’utilizzo delle indennità di assistenza parlamentare conformemente alla regolamentazione SID malgrado il prolungato periodo trascorso tra la scadenza del mandato del deputato e la data di adozione della decisione controversa, occorre sottolineare che dal fascicolo della causa in primo grado risulta che una siffatta argomentazione non è stata dedotta dinanzi al Tribunale.

Pertanto, tale argomento presenta un carattere di novità e deve essere respinto, in quanto irricevibile, in applicazione della costante giurisprudenza della Corte (sentenza dell’8 marzo 2016, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑431/14 P , EU:C:2016:145 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata). 62 Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto.

Sul terzo motivo Argomenti delle parti 63 Con il suo terzo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale, in primo luogo, di aver violato il principio del contraddittorio, avendo omesso di pronunciarsi sulla violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), sebbene la CEDU si imponga al [OSCURATO:PERSONA] in quanto istituzione dell’Unione. 64 In secondo luogo, il ricorrente ritiene che il principio di imparzialità, quale risulta dall’articolo 6 della CEDU abbia una portata più ampia del principio di buona amministrazione applicato dal Tribunale nella sentenza impugnata al fine di pronunciarsi sul corrispondente tale motivo dedotto dinanzi a esso.

Pertanto, il Tribunale avrebbe altresì violato il principio di imparzialità. 65 [OSCURATO:PERSONA] considera, in via principale, che il terzo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile, atteso che il ricorrente si limita a ripetere gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale.

Del resto, tale motivo sarebbe fondato su una lettura erronea della sentenza impugnata, poiché il Tribunale avrebbe debitamente motivato il proprio rigetto del motivo attinente all’asserita parzialità del segretario generale.

In ogni caso, l’articolo 6 della CEDU non potrebbe essere applicato al procedimento dinanzi al segretario generale.

Giudizio della Corte 66 Per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il terzo motivo deve essere dichiarato irricevibile, occorre sottolineare, alla luce della giurisprudenza rammentata al punto 37 della presente sentenza, che, ove una parte contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi in sede di impugnazione, salvo privare il procedimento di impugnazione di una parte del suo significato.

Tale argomento è tanto più rilevante allorché viene contestato al Tribunale di aver erroneamente omesso di esaminare un motivo del ricorrente (v. ordinanza del 22 giugno 2004, Meyer/[OSCURATO:PERSONA], C‑151/03 P , non pubblicata, EU:C:2004:381 , punto 50 ). 67 Orbene, con il suo terzo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver omesso di pronunciarsi sul suo argomento attinente ad una violazione dell’articolo 6 della CEDU nel caso di specie.

Pertanto, il terzo motivo di impugnazione è ricevibile. 68 A tal proposito, occorre rilevare che, con l’argomento secondo il quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull’addebito attinente all’articolo 6 della CEDU, il ricorrente contesta al Tribunale, in realtà, di non essersi pronunciato, nell’ambito dell’esame dell’addebito attinente alla violazione del principio di imparzialità, sul suo argomento, formulato per la prima volta in fase di replica, secondo il quale tale principio sarebbe sancito altresì dal suddetto articolo 6, il quale si imporrebbe al [OSCURATO:PERSONA] in quanto istituzione dell’Unione. 69 Orbene, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non comporta che esso sia tenuto a rispondere dettagliatamente a ciascun argomento dedotto (v. sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑120/06 P e C‑121/06 P , EU:C:2008:476 , punto 91 , nonché ordinanza del 29 ottobre 2009, Portela/[OSCURATO:PERSONA], C‑85/09 P , non pubblicata, EU:C:2009:685 , punto 31 ).

La motivazione del Tribunale può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi della decisione del Tribunale ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo sindacato (v., in particolare, sentenze del 22 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑266/06 P , EU:C:2008:295 , punto 103 , e dell’8 marzo 2016, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑431/14 P , EU:C:2016:145 , punto 38 ). 70 [OSCURATO:PERSONA] luce di tale giurisprudenza, si deve constatare che, se è vero che il Tribunale non si è espressamente pronunciato, ai punti da 63 a 68 della sentenza impugnata, sull’articolo 6 della CEDU, risulta tuttavia chiaramente dalla motivazione del Tribunale che esso ha preso posizione sull’addebito attinente al principio di imparzialità, respingendolo con una motivazione che consente al ricorrente di comprendere i motivi della sua decisione e alla Corte di esercitare il suo sindacato.

A tal riguardo, il Tribunale ha segnatamente osservato, al punto 63 della sentenza impugnata, che il principio di buona amministrazione, applicabile a tutte le istituzioni dell’Unione, comporta l’obbligo, per ciascuna istituzione, di esaminare in modo imparziale tutti gli elementi rilevanti del caso di specie.

Inoltre, al punto 64 di tale sentenza, esso ha osservato che il segretario generale deve assumere solennemente dinanzi all’ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] l’impegno di svolgere le proprie funzioni in piena imparzialità e coscienza.

Esso ha poi dichiarato, ai punti da 65 a 68 della stessa sentenza, al termine di un esame circostanziato, che il segretario generale non è venuto meno a tale impegno quando ha adottato la decisione controversa.

Il Tribunale si è quindi pronunciato, ai punti da 63 a 68 della sentenza impugnata, sull’addebito del ricorrente attinente alla violazione del principio di imparzialità. 71 Inoltre, senza che sia necessario pronunciarsi sul problema se l’articolo 6 della CEDU si applichi a un procedimento amministrativo condotto dal [OSCURATO:PERSONA] e riguardante la ripetizione dell’indebito, occorre rilevare che, poiché il ricorrente si limita a sostenere che il principio di imparzialità come risulta da tale disposizione ha una portata più ampia rispetto al contesto del principio di buona amministrazione, egli non deduce tuttavia alcun argomento giuridico che consenta di rimettere in discussione quanto constatato dal Tribunale ai punti da 63 a 68 della sentenza impugnata. 72 Di conseguenza, tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile in applicazione della costante giurisprudenza della Corte secondo la quale un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui viene chiesto l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenze dell’11 aprile 2013, Mindo/[OSCURATO:PERSONA], C‑652/11 P , EU:C:2013:229 , punto 21 , nonché del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , punto 46 ). 73 Pertanto, il terzo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione del ricorrente deve essere disatteso.

Sul quarto motivo 74 Con il suo quarto motivo, il ricorrente fa valere che, avendo dichiarato che il recupero delle somme indebitamente versate non era prescritto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

Tale motivo si articola in quattro parti.

Occorre esaminare la terza parte del presente motivo in primo luogo e la prima e la seconda parte di tale motivo congiuntamente.

Sul terzo capo del quarto motivo – Argomenti delle parti 75 Con la terza parte del suo quarto motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver violato il principio di tutela del legittimo affidamento, avendo dichiarato che il ricorrente non poteva credere che le somme che gli erano state versate a titolo di indennità di assistenza parlamentare non gli sarebbero più state richieste a causa del prolungato periodo trascorso tra la data in cui tali somme gli erano state versate e la data di adozione della decisione controversa. 76 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del ricorrente. – Giudizio della Corte 77 Si deve rammentare che il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento presuppone che rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all’interessato dalle autorità competenti dell’Unione (v., in particolare, sentenze del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], C‑182/03 e C‑217/03 , EU:C:2006:416 , punto 147 , nonché del 7 aprile 2011, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑321/09 P , EU:C:2011:218 , punto 45 ). 78 A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 80 della sentenza impugnata, che il ricorrente non ha dedotto alcun argomento che consentisse di considerare che, alla luce di circostanze di specie, egli aveva maturato un legittimo affidamento sul fatto che le somme in questione non potevano essere recuperate.

Inoltre, il Tribunale ha rilevato che gli elementi a sua disposizione, relativi allo svolgimento del procedimento condotto nei confronti del ricorrente, escludevano che quest’ultimo avesse potuto nutrire un siffatto affidamento, malgrado il prolungato periodo trascorso dai fatti che avevano condotto all’adozione della decisione controversa. 79 Pertanto, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 77 della presente sentenza, si deve considerare che il Tribunale ha giustamente dichiarato che la sola circostanza che un periodo prolungato sia trascorso tra la data in cui tali somme sono state versate e la data dell’adozione della decisione controversa non è sufficiente, di per sé e in assenza di qualsiasi altro elemento rilevante, per far sorgere, in capo al ricorrente, un legittimo affidamento sul fatto che le somme in questione non saranno più richieste. 80 Di conseguenza, si deve considerare che il Tribunale ha giustamente respinto l’addebito del ricorrente relativo alla violazione del principio di protezione del legittimo affidamento. 81 Ne consegue che la terza parte del quarto motivo è infondata.

Sul primo e sul secondo capo del quarto motivo – Argomenti delle parti 82 Con la prima parte del suo quarto motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato il regolamento n. 1605/2002 e il regolamento n. 478/2007, avendo dichiarato che le somme richieste a titolo della decisione controversa non erano prescritte, mentre avrebbe dovuto riconoscere che le somme versate nel 2001 e all’inizio del 2002 erano prescritte nel 2007, in applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dal regolamento n. 1605/2002.

Per quanto riguarda le somme versate nella seconda metà del 2002 e fino al 2004, l’entrata in vigore del regolamento n. 478/2007, il quale precisa che il termine di prescrizione quinquennale decorreva a partire dalla data limite comunicata al debitore nella nota di addebito, non potrebbe aver interrotto la prescrizione in corso, atteso che nessuna nota di addebito sarebbe stata emessa dal [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie durante il periodo di prescrizione ancora in corso. 83 Con la seconda parte di tale quarto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio di irretroattività, avendo respinto la sua argomentazione secondo la quale la nota di addebito controversa, adottata sul fondamento del regolamento delegato n. 1268/2012, non poteva riaprire i termini di prescrizione scaduti nel 2009. 84 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del ricorrente. – Giudizio della Corte 85 Con la prima e con la seconda parte del quarto motivo, il ricorrente sostiene che un termine di prescrizione quinquennale dei crediti dell’Unione nei confronti dei terzi era previsto dalla normativa dell’Unione vigente alla data del versamento delle somme controverse e che la regola relativa al dies a quo di tale termine, secondo la quale quest’ultimo inizierebbe a decorrere a partire dalla data indicata nella nota di addebito, sarebbe stata adottata solo nel 2007. 86 Occorre osservare, al riguardo, che la Corte ha già precisato che l’articolo 73bis del regolamento n. 1605/2002, che fissava un termine di prescrizione dei crediti dell’Unione pari a cinque anni, non poteva, di per sé, senza le sue modalità di esecuzione, essere utilmente fatto valere per dimostrare che un credito dell’Unione era prescritto (v. sentenza del 13 novembre 2014, Nencini/[OSCURATO:PERSONA], C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 , punti 43 e 44 ). 87 Pertanto, tale articolo 73bis, che deve essere letto in combinato disposto con le sue modalità di applicazione previste dall’articolo 85ter del regolamento n. 2342/2002, prevede un termine quinquennale di prescrizione per consentire agli organi dell’Unione di recuperare i crediti dell’Unione nei confronti dei terzi, il cui punto di partenza decorre a partire dalla data di scadenza comunicata al debitore nella nota di addebito (v. sentenza del 13 novembre 2014, Nencini/[OSCURATO:PERSONA], C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 , punti 45 e 46 ). 88 Tale interpretazione vale altresì per gli articoli 81 del regolamento n. 966/2012 e 93 del regolamento delegato n. 1268/2012, in vigore al momento dell’adozione della decisione controversa, atteso che tali disposizioni corrispondono rispettivamente, in sostanza, agli articoli 73bis del regolamento n. 1605/2002 e 85ter del regolamento n. 2342/2002. 89 Contrariamente a quanto sembra considerare il ricorrente, tali disposizioni non fissavano alcun termine entro il quale una nota di addebito doveva essere comunicata al debitore a decorrere dalla data del fatto generatore del credito in questione (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Nencini/[OSCURATO:PERSONA], C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 , punto 47 ).

Ne consegue che il Tribunale ha giustamente considerato che i crediti oggetto della decisione controversa non erano prescritti e che la decisione controversa non era stata adottata in violazione del principio di irretroattività. 90 Pertanto, devono essere respinte la prima e la seconda parte del quarto motivo, in quanto infondate.

Sulla quarta parte del quarto motivo – Argomenti delle parti 91 Con la quarta parte del suo quarto motivo di impugnazione, il ricorrente contesta al Tribunale di aver ignorato la portata del principio del termine ragionevole, non tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti della causa.

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, alla luce dell’entità delle somme in questione, della modesta complessità della causa nonché del comportamento esemplare del ricorrente, che il periodo quasi decennale trascorso tra la scadenza del mandato del ricorrente e l’adozione della decisione controversa da parte del [OSCURATO:PERSONA] rivestiva un carattere irragionevole. 92 [OSCURATO:PERSONA] considera, in via principale, che il Tribunale non avrebbe dovuto esaminare nel caso di specie la violazione del termine ragionevole, atteso che tale violazione non era stata dedotta dal ricorrente innanzi ad esso.

Se tuttavia si considerasse che il motivo attinente alla violazione del termine ragionevole è stato sollevato d’ufficio dal Tribunale, quest’ultimo avrebbe commesso un errore di diritto, in quanto tale motivo non rientra nella categoria dei motivi che possono o devono essere sollevati d’ufficio dal Tribunale.

In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto invitare le parti a presentare le loro osservazioni a tal proposito.

In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di procedere a una sostituzione dei motivi della sentenza impugnata. 93 In via subordinata, il [OSCURATO:PERSONA] considera che il principio del termine ragionevole non è stato violato dal Tribunale. – Giudizio della Corte 94 Occorre rilevare che la Corte ha già dichiarato che il rispetto del termine di prescrizione non può essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’Unione, bensì deve essere sollevato dalla parte interessata (sentenza dell’8 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑469/11 P , EU:C:2012:705 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente ha espressamente sollevato dinanzi al Tribunale l’addebito attinente ad un’azione tardiva del [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la constatazione del suo credito, poiché tale azione violerebbe le disposizioni dei regolamenti n. 1605/2002 e n. 2342/2002, che contengono le regole di prescrizione applicabili ai crediti dell’Unione nei confronti di terzi. 95 In tale contesto, il Tribunale, come risulta dal punto 89 della presente sentenza, ha giustamente dichiarato che nessuna disposizione del diritto dell’Unione precisava il termine entro il quale una nota di addebito, vale a dire l’atto con il quale la constatazione di un credito da parte di un’istituzione dell’Unione è portata a conoscenza del debitore, doveva essere comunicata a quest’ultimo. 96 Orbene, come ha giustamente osservato anche il Tribunale al punto 81 della sentenza impugnata, emerge dalla giurisprudenza della Corte che, in circostanze del genere, l’esigenza di certezza del diritto esige che le istituzioni dell’Unione esercitino i loro poteri entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenze del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA], C‑74/00 P e C‑75/00 P , EU:C:2002:524 , punti da 139 a 141 e giurisprudenza ivi citata; del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./BEI,

C‑334/12 RX-II

, EU:C:2013:134 , punto 28 , nonché del 13 novembre 2014Nencini/[OSCURATO:PERSONA], C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 , punti 47 e 48 ). 97 Ne consegue che il Tribunale, nel silenzio dei testi applicabili e alla luce delle circostanze del caso di specie, si è correttamente pronunciato, ai punti da 81 a 87 della sentenza impugnata, sugli argomenti del ricorrente attinenti ad un’azione tardiva del [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la constatazione dei crediti che esso aveva nei suoi confronti, anche sotto il profilo del principio del termine ragionevole. 98 Pertanto, occorre respingere le obiezioni di quest’ultimo esposte al punto 92 della presente sentenza ed esaminare la fondatezza della quarta parte del quarto motivo dell’impugnazione del ricorrente, con il quale quest’ultimo contesta al Tribunale di aver ignorato la portata del principio del termine ragionevole. 99 A tal riguardo, occorre rilevare che il carattere ragionevole di un termine deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, segnatamente, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità della causa e delle diverse fasi procedurali seguite dall’istituzione dell’Unione, nonché del comportamento delle parti durante il procedimento (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2004, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑501/00 , EU:C:2004:438 , punto 53 ; del 7 aprile 2011, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑321/09 P , EU:C:2011:218 , punto 34 , nonché del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./BEI,

C‑334/12 RX-II

, EU:C:2013:134 , punto 28 e giurisprudenza ivi citata). 100 Infatti, il carattere ragionevole di un termine non può essere esaminato facendo riferimento ad un limite massimo preciso, determinato astrattamente (sentenze del 7 aprile 2011, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑321/09 P , EU:C:2011:218 , punto 33 , nonché del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./BEI,

C‑334/12 RX-II

, EU:C:2013:134 , punti 29 e 30 ). 101 Per quanto riguarda il contesto specifico del caso in esame, la Corte ha già precisato che l’articolo 73bis del regolamento n. 1605/2002, che corrisponde, sostanzialmente, all’articolo 81 del regolamento n. 966/2012, mira a limitare nel tempo la possibilità di recupero dei crediti dell’Unione nei confronti di terzi, al fine di soddisfare il principio di sana gestione finanziaria e fissa, in tale ottica, un termine quinquennale, e che l’articolo 85ter del regolamento n. 2342/2002, che corrisponde all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 1268/2012, prevede che tale termine inizi a decorrere dalla data di scadenza comunicata al debitore nella nota di addebito (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Nencini/[OSCURATO:PERSONA], C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 , punto 45 ). 102 Considerato tale articolo 73bis, è stato dichiarato che, nel silenzio dei testi applicabili per quanto riguarda il termine di comunicazione di una nota di addebito al debitore da parte di un’istituzione dell’Unione, si deve presumere, in linea di principio, che tale termine è irragionevole allorché tale comunicazione sia intervenuta oltre un termine di cinque anni a decorrere dal momento in cui l’istituzione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Nencini/[OSCURATO:PERSONA], C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 , punti 48 e 49 ). 103 A tal riguardo, si deve considerare che, alla luce dell’articolo 78, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 966/2012 nonché degli articoli 81 e 82 del regolamento delegato n. 1268/2012, un’istituzione dell’Unione è normalmente in grado di far valere il proprio credito a partire dalla data in cui tale istituzione dispone degli elementi giustificativi che consentono di appurare un determinato credito come certo, liquido ed esigibile, ovvero avrebbe potuto disporre di tali elementi giustificativi, se essa avesse agito con la diligenza richiesta. 104 In tale contesto, va precisato che la durata di oltre cinque anni trascorsa tra la data in cui l’istituzione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito e la data di comunicazione di una nota di addebito non può, automaticamente, comportare la violazione del principio del termine ragionevole.

Infatti, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 99 della presente sentenza, occorre anche verificare se una siffatta durata possa essere spiegata con le circostanze proprie della causa. 105 È così che, al punto 49 della sentenza del 13 novembre 2014, Nencini/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 ), la Corte ha fatto riferimento al periodo quinquennale menzionato in tale punto non come limite massimo al di là del quale la comunicazione di una nota di addebito da parte dell’istituzione al debitore dovrebbe essere considerata, indipendentemente dalle circostanze di specie, come necessariamente intervenuta entro un termine irragionevole, bensì a sostegno della presunzione, peraltro confutabile, ricordata al punto 102 della presente sentenza. 106 Analogamente, una comunicazione di una siffatta nota di addebito entro un termine inferiore al suddetto termine quinquennale, in una causa di modesta complessità, la rilevanza della quale è notevole per il debitore o nella quale l’istituzione dell’Unione non sia stata diligente, in particolare per quanto riguarda l’ottenimento dei documenti giustificativi che le consentono di appurare un credito come certo, liquido ed esigibile, potrebbe non soddisfare i requisiti del principio del termine ragionevole.

In un’ipotesi del genere, spetterebbe al debitore fornire la prova del carattere irragionevole di un siffatto termine inferiore al termine quinquennale. 107 Nel caso di specie, con la decisione controversa, il [OSCURATO:PERSONA] intende ottenere dal ricorrente il rimborso di un importo supplementare che gli è stato versato a titolo di indennità di assistenza parlamentare, in aggiunta a quello già richiesto con la decisione di domanda di rimborso del segretario generale del 4 marzo 2009.

Tale domanda di rimborso supplementare è stata adottata a seguito del deposito, il 14 ottobre 2011, della relazione dell’OLAF, dalla quale risulta che nessuno dei tre assistenti del ricorrente effettuava lavori di assistenza parlamentare.

In tali circostanze, si deve considerare che il [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie era normalmente in grado di far valere il proprio credito, nel senso precisato al punto 103 della presente sentenza, al momento della consegna di tale relazione.

Poiché la nota di addebito controversa era stata emessa dal [OSCURATO:PERSONA] il 5 luglio 2013, il termine entro il quale quest’ultima è stata comunicata al ricorrente non può essere considerato irragionevole. 108 Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 99 della presente sentenza, il Tribunale ha potuto dichiarare, senza incorrere in errore di diritto che, adottando la decisione controversa e la nota di addebito controversa, il [OSCURATO:PERSONA] non è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del principio del termine ragionevole, alla luce delle circostanze della causa, in particolare di quelle relative al comportamento e alla diligenza dell’istituzione dell’Unione nella gestione del procedimento che ha condotto all’adozione di tale decisione e di tale nota. 109 Considerato quanto precede, la quarta parte del quarto motivo, dedotta dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione non è fondata. 110 Ne consegue che il quarto motivo deve essere integralmente respinto.

Sul quinto motivo 111 Con il suo quinto motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto la sua domanda diretta all’annullamento della nota di addebito controversa, mentre esso avrebbe dovuto riconoscere il carattere prescritto delle somme richieste con la decisione controversa, e, pertanto, annullare tale nota. 112 [OSCURATO:PERSONA] considera che gli argomenti dedotti dal ricorrente nell’ambito di tale motivo rappresentano una mera ripetizione degli argomenti sviluppati dinanzi al Tribunale.

In ogni caso, occorrerebbe respingerli, atteso che il ricorrente sosterrebbe erroneamente che il recupero delle somme oggetto della decisione controversa era prescritto. 113 Per quanto riguarda il quinto motivo, è sufficiente osservare che il rigetto del quarto motivo, attinente alla violazione delle regole di prescrizione e del principio del termine ragionevole comporta, di conseguenza e per gli stessi motivi, il rigetto del quinto motivo. 114 Poiché nessuno dei motivi di impugnazione può essere accolto, l’impugnazione deve essere respinta in toto.

Sulle spese 115 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese. 116 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 117 Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014CJ0566 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 14 giugno 2016 ( *1 ) «one — Membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Ripetizione dell’indebito — Recupero — Misure di attuazione dello Statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] — Rispetto dei diritti della difesa — Principio di imparzialità — Prescrizione — Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 — Articoli da 78 a 81 — Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 — Articoli 81, 82 e 93 — Principio di tutela del legittimo affidamento — Termine ragionevole» Nella causa C‑566/14 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 6 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] , residente in Tolone (Francia), rappresentato da C.‑S. [OSCURATO:PERSONA], avocat, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da G. Corstens e S. Seyr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto in primo grado. LA CORTE (Grande Sezione), composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič (relatore), J.L. da [OSCURATO:PERSONA], A. Arabadjiev, C. Toader, D. Šváby e F. Biltgen, presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, M. Safjan, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund, C. Vajda e S. Rodin, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 dicembre 2015, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 gennaio 2016, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑479/13, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2014:866 ), con cui tale Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 4 luglio 2013, relativa al recupero di una somma pari a EUR 107694,72 (in prosieguo: la «decisione controversa») e della nota di addebito n. 2013-807 ad essa relativa del 5 luglio 2013 (in prosieguo: la «nota di addebito»). Contesto normativo Diritto dell’Unione Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 2 Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ( GU 2012, L 298, pag. 1 ), dispone al suo articolo 78, intitolato «Accertamento dei crediti»: «1.   L’accertamento di un credito è l’atto con cui l’ordinatore responsabile: a) verifica l’esistenza dei debiti; b) determina o verifica l’esistenza e l’importo del debito; c) verifica l’esigibilità del debito. 2.   Le risorse proprie messe a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] e ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile sono oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall’ordinatore responsabile. 3.   Gli importi indebitamente pagati sono recuperati». 4.   [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a modalità dettagliate di accertamento dei crediti, compresi la procedura e i documenti giustificativi, e degli interessi di mora». 3 L’articolo 79 di tale regolamento, intitolato «Ordini di riscossione», recita, al suo paragrafo 1: «L’ordine di riscossione è l’atto con il quale l’ordinatore responsabile impartisce al contabile l’istruzione di recuperare un credito stabilito dall’ordinatore responsabile». 4 L’articolo 80 dello stesso regolamento, intitolato «Disposizioni in materia di recupero», recita, al suo paragrafo 1: «Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall’ordinatore competente. Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l’afflusso delle entrate dell’Unione e garantisce che i diritti di quest’ultima siano conservati. Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell’Unione, se il debitore è titolare a sua volta di un credito nei confronti dell’Unione. Tale credito è certo, liquido ed esigibile». 5 Ai sensi dell’articolo 81 del regolamento n. 966/2012, intitolato «Prescrizione»: «1.   Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l’applicazione della [decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee( GU 2007, L 163, pag. 17 )], i crediti dell’Unione nei confronti di terzi e i crediti di terzi nei confronti dell’Unione sono soggetti a una prescrizione di cinque anni. 2.   [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la prescrizione». 6 L’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012 è redatto in termini analoghi all’articolo 73 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( GU 2002, L 248, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 ( GU 2006, L 390, pag. 1 ). Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 7 L’articolo 81 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 ( GU 2012, L 362, pag. 1 ), così dispone: «Per accertare un credito, l’ordinatore competente verifica quanto segue: a) il carattere certo del credito, cioè che non è soggetto a condizioni; b) il carattere liquido del credito, il cui importo deve essere determinato in denaro e con esattezza; c) il carattere esigibile del credito, che non deve essere soggetto ad un termine; d) l’esattezza della designazione del debitore; e) l’esattezza dell’imputazione in bilancio degli importi da recuperare; f) la regolarità dei documenti giustificativi, g) la conformità con il principio di una sana gestione finanziaria, in particolare secondo i criteri di cui all’articolo 91, paragrafo 1, lettera a)». 8 Ai sensi dell’articolo 82, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento delegato: «1.   Qualsiasi accertamento di un credito si basa su documenti giustificativi che attestano i diritti dell’Unione. 2.   Prima di accertare un credito, l’ordinatore responsabile procede personalmente all’esame dei documenti giustificativi o verifica, sotto la sua responsabilità, che l’esame sia stato eseguito». 9 L’articolo 93 del suddetto regolamento delegato, intitolato «Norme relative ai termini di prescrizione», così dispone: «1.   Il termine di prescrizione per i crediti dell’Unione nei confronti di terzi decorre dal giorno successivo alla scadenza indicata al debitore nella nota di addebito a norma dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera b). Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell’Unione decorre dalla data in cui il pagamento del credito del terzo è esigibile in base al corrispondente impegno giuridico. (...) 6.   Non si procede al recupero dei crediti dopo la scadenza del termine di prescrizione determinato a norma dei paragrafi da 1 a 5». 10 Il tenore letterale dell’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 1268/2012 corrisponde a quello dell’articolo 85ter, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 ( GU 2002, L 357, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 1605/2002 ( GU 2007, L 111, pag. 13 ). Normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo 11 L’articolo 27, paragrafo 3, della normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: la «regolamentazione SID») disponeva, nella sua versione vigente fino al 14 luglio 2009, quanto segue: «Qualora il Segretario generale, in consultazione con i Questori, constati che sono state versate somme indebite a titolo delle indennità previste dalla presente regolamentazione, egli impartisce istruzioni per ottenere la restituzione di tali importi dal deputato in causa». 12 La decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo ( GU 2009, C 159, pag. 1 ), nella sua versione in vigore dopo il 21 ottobre 2010 ( GU 2010, C 283, pag. 9 ) (in prosieguo: le «misure di attuazione»), prevede, al suo articolo 68, intitolato «Ripetizione dell’indebito», quanto segue: «1.   Ogni somma indebitamente versata in applicazione delle presenti misure di [attuazione] dà luogo a ripetizione. Il segretario generale impartisce istruzioni in vista del recupero di tali somme presso il deputato interessato. 2.   Ogni decisione in materia di recupero è adottata vegliando all’esercizio effettivo del mandato del deputato e al buon funzionamento del [OSCURATO:PERSONA], previa audizione del deputato interessato da parte del segretario generale. 3.   Il presente articolo si applica anche agli ex deputati e ai terzi». 13 Il titolo III delle suddette misure di attuazione, intitolato «Disposizioni generali e finali», contiene un capitolo IV, relativo alle «Disposizioni finali». In tale capitolo IV, l’articolo 72, intitolato «Mezzi di ricorso», recita: «1.   Qualora un deputato ritenga che le presenti misure di attuazione non siano state applicate correttamente nei suoi confronti dal servizio competente può rivolgersi per iscritto al Segretario generale. La decisione del Segretario generale sul ricorso precisa i motivi su cui è basata. 2.   Se non condivide la decisione del Segretario generale, il deputato può, entro due mesi dalla notifica della decisione stessa, chiedere che la questione sia deferita ai Questori, i quali adottano una decisione previa consultazione del Segretario generale. 3.   Se non condivide la decisione adottata dai Questori, ciascuna delle parti della procedura di ricorso può, entro due mesi dalla notifica della decisione stessa, chiedere che la questione sia deferita all’Ufficio di presidenza, che adotta la decisione finale. 4.   Il presente articolo si applica anche al successore legale del deputato, nonché agli ex deputati e ai loro successori legali». 14 Ai sensi dell’articolo 74 delle misure di attuazione: «Fatte salve le disposizioni transitorie previste al titolo IV, la regolamentazione SID giunge a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo statuto». Fatti 15 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato deputato al [OSCURATO:PERSONA] dal 20 luglio 1999 al 19 giugno 2004. Tra il 2001 e il 2004, egli si è avvalso dei servizi di assistenza parlamentare della sig.ra T. e del sig. T. nonché, tra il 2002 e il 2004, della sig.ra B. Il 30 settembre 2004, un giudice istruttore presso il tribunal de grande instance de Paris [tribunale di prima istanza di [OSCURATO:PERSONA]] (Francia) ha informato il presidente del [OSCURATO:PERSONA] che le funzioni esercitate dal 2001 al 2004 dalla sig.ra T. e dal sig. T. potevano non avere un reale rapporto con le funzioni di assistente parlamentare. 16 Con decisione del 4 marzo 2009, il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «segretario generale»), in seguito ad un procedimento in contraddittorio e dopo aver consultato i questori il 14 gennaio 2009, ha constatato che al ricorrente era stato indebitamente versato, nell’ambito dell’articolo 14 della regolamentazione SID, un importo pari a EUR 148160,27 e ha chiesto all’ordinatore del [OSCURATO:PERSONA] di adottare le misure necessarie per il recupero di tale importo. 17 Lo stesso giorno, l’ordinatore del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al ricorrente una nota di addebito chiedendo il rimborso di EUR 148160,27. 18 Il 14 agosto 2009 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dopo aver ricevuto dal segretario generale, il 21 ottobre 2008, il fascicolo relativo alle irregolarità in questione, ha notificato al [OSCURATO:PERSONA] e al ricorrente l’avvio di un’indagine. 19 Il 14 ottobre 2011 l’OLAF, dopo aver sottoposto ad indagine e sentito il ricorrente il 6 luglio 2011, ha trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] una copia della propria relazione finale d’indagine (in prosieguo: la «relazione dell’OLAF»). Quest’ultima ha concluso che il ricorrente aveva indebitamente percepito talune indennità per le funzioni svolte dalla sig.ra T., dal sig. T. e dalla sig.ra B. e ha raccomandato al [OSCURATO:PERSONA] di adottare le misure necessarie per recuperare le somme dovute. Il 25 ottobre 2011 l’OLAF ha notificato al ricorrente la conclusione dell’indagine. 20 Il 28 maggio 2013, sulla base della relazione dell’OLAF, il segretario generale, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della regolamentazione SID, ha informato il ricorrente della propria intenzione di procedere al recupero di tutte le somme versate dal [OSCURATO:PERSONA] relative alla sig.ra T., al sig. T. e alla sig.ra B. e lo ha invitato a presentare le sue osservazioni al riguardo. 21 Il 25 giugno 2013 il ricorrente è stato sentito dal segretario generale durante un’audizione. Il 27 giugno 2013 il ricorrente ha trasmesso al segretario generale un resoconto dell’audizione. I questori sono stati consultati dal segretario generale il 2 luglio 2013. 22 Con la decisione controversa il segretario generale ha rilevato che, mentre la decisione del 4 marzo 2009 prevedeva il recupero di una somma di EUR 148160,27, un ulteriore importo di EUR 107694,72 era stato indebitamente versato al ricorrente e ha chiesto all’ordinatore del [OSCURATO:PERSONA] di adottare le misure necessarie per il recupero di quest’ultimo importo. In sostanza, il segretario generale ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito gli elementi probatori che consentivano di dimostrare che la sig.ra T., il sig. T e la sig.ra B. avessero prestato attività di assistente parlamentare. 23 Rilevando che le somme versate a titolo di indennità di assistenza parlamentare corrispondevano a un importo complessivo pari a EUR 255854,99, una parte del quale era stata oggetto della decisione del 4 marzo 2009, la decisione controversa ha concluso che l’importo ulteriore di EUR 107694,72 non era conforme alla regolamentazione SID e doveva essere recuperato. Il 5 luglio 2013, l’ordinatore del [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la nota di addebito controversa che ha ordinato il recupero di EUR 107694,72 entro il 31 agosto 2013. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 24 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 settembre 2013, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e della nota di addebito controversa. 25 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha dedotto cinque motivi, attinenti, il primo, alla violazione della procedura prevista dalle misure di attuazione, nonché dei principi del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa, il secondo, a un’erronea applicazione della regolamentazione SID, il terzo, a un errore di valutazione dei documenti giustificativi, il quarto, a un difetto di imparzialità del segretario generale e, infine, il quinto, alla prescrizione delle somme di cui si chiede il recupero. Considerando che le somme di cui trattasi erano prescritte e che il firmatario della nota di addebito controversa non aveva dimostrato la propria qualità di ordinatore, il ricorrente ha chiesto al Tribunale altresì di annullare tale nota. 26 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto nel merito il ricorso del ricorrente, senza pronunciarsi sulle eccezioni di irricevibilità del ricorso sollevate dal [OSCURATO:PERSONA]. Domande delle parti in sede di impugnazione 27 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata. 28 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — respingere l’impugnazione; — condannare il ricorrente alle spese. Sull’impugnazione 29 A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce cinque motivi. 30 [OSCURATO:PERSONA] considera, in via principale, che l’impugnazione è irricevibile in toto. In via subordinata, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che i motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione devono essere respinti in quanto in parte irricevibili e in parte infondati. Sulla ricevibilità del ricorso nel suo complesso 31 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso, in quanto il ricorrente si limiterebbe, essenzialmente, a riprodurre i motivi degli argomenti da esso già presentati dinanzi al Tribunale, senza formulare un’argomentazione riguardante specificamente il ragionamento svolto dal Tribunale nella sentenza impugnata. 32 A tal riguardo, occorre tuttavia constatare che l’argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] è formulata in termini generali e non è affatto suffragata da un’analisi precisa dell’argomentazione svolta dal ricorrente nell’ambito della sua impugnazione. 33 Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità deve essere respinta, nei limiti in cui essa è diretta contro l’impugnazione nel suo complesso. 34 Ciò premesso, la constatazione di cui al punto precedente non pregiudica in nulla l’esame della ricevibilità di taluni motivi presi separatamente (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑601/11 P , EU:C:2013:465 , punti 70 , 71 e 73 ). Sul primo motivo Argomenti delle parti 35 Con il suo primo motivo, composto di sei parti, il ricorrente sostiene, sostanzialmente, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella valutazione delle misure di attuazione, ha viziato la sentenza impugnata con una motivazione contraddittoria e ha violato il principio del rispetto dei diritti della difesa. 36 [OSCURATO:PERSONA] risponde che prima, la quinta e la sesta parte del primo motivo sono irricevibili, in quanto, con tali parti, il ricorrente si limiterebbe a riprendere l’argomentazione presentata dinanzi al Tribunale, senza criticare specificamente la motivazione di quest’ultimo nella sentenza impugnata. Per il resto, tale motivo sarebbe in parte inconferente e in parte infondato. Giudizio della Corte 37 Per quanto riguarda l’irricevibilità, fatta valere dal [OSCURATO:PERSONA], della prima, della quinta e della sesta parte del primo motivo, occorre ricordare che, qualora una parte contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se una parte non potesse così basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe parzialmente privato del suo significato (v., segnatamente, sentenza del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA], C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P , EU:C:2010:541 , punto 116 ). 38 Nel caso di specie, se è vero che taluni passaggi dell’argomentazione dedotta dal ricorrente nell’ambito del primo motivo mancano di rigore, tuttavia risulta chiaramente dall’impugnazione che gli argomenti dedotti nell’ambito della prima, della quinta e della sesta parte di tale motivo sono diretti a dimostrare che il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nell’applicazione delle misure di attuazione e avrebbe violato i diritti della difesa del ricorrente. Tali parti sono, pertanto, ricevibili. 39 Con la prima parte del suo primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’esplicito tenore letterale dell’articolo 68, paragrafo 3, delle misure di attuazione, il quale precisa che tale disposizione si applica anche agli ex deputati e ai terzi, avendo dichiarato che tali misure di attuazione non si applicavano al procedimento di recupero condotto nei confronti del ricorrente, sebbene sia pacifico che quest’ultimo è un ex deputato. 40 A tal proposito, risulta dall’articolo 68, paragrafo 1, delle misure di attuazione che «[o]gni somma indebitamente versata in applicazione delle presenti misure di [attuazione] dà luogo a ripetizione». Tale paragrafo precisa in tal modo l’ambito di applicazione materiale del suddetto articolo 68, limitandolo al recupero delle somme versate in applicazione di tali misure di attuazione. Orbene, è pacifico che le somme di cui trattasi nel caso di specie sono state versate al ricorrente in applicazione della regolamentazione SID e delle misure di attuazione, la cui entrata in vigore è successiva ai versamenti controversi. Di conseguenza, ai punti 27 e 28 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente escluso l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 68 delle misure di attuazione, atteso che la circostanza che tale disposizione faccia riferimento agli ex deputati è irrilevante a tal riguardo. 41 Occorre peraltro rilevare che, secondo l’articolo 72, paragrafi 1, 3 e 4, delle misure di attuazione, tale disposizione è diretta a istituire una procedura di mezzi di ricorso che consenta al segretario generale di trattare le obiezioni formulate dai deputati e dagli ex deputati, nonché dai loro aventi diritto, per quanto riguarda la corretta applicazione delle suddette misure nei loro confronti. Orbene, poiché il Tribunale ha correttamente dichiarato che il procedimento di ripetizione dell’indebito nei confronti del ricorrente non era fondato sull’articolo 68 delle misure di attuazione, si deve considerare che non tutte le obiezioni del ricorrente relative allo svolgimento di tale procedimento possono essere ritenute un mezzo di ricorso ai sensi di tale articolo 72. 42 Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, escludendo, ai punti 27, 28 e 31 della sentenza impugnata, l’applicabilità delle misure di attuazione al procedimento di recupero dei crediti di cui trattasi. 43 In tali circostanze, occorre altresì disattendere la quinta parte di tale motivo, attinente all’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso dichiarando che la decisione controversa ha potuto essere adottata sul fondamento degli articoli da 78 a 80 del regolamento n. 966/2012, mentre al procedimento di recupero dell’indebito condotto nei confronti di un ex deputato avrebbero dovuto essere applicate solo le misure di attuazione. 44 Infatti, la sola circostanza che gli articoli da 78 a 80 del regolamento n. 966/2012 non contengono modalità riguardanti specificamente il procedimento relativo al recupero di crediti presso deputati europei, bensì riguardano l’accertamento dei crediti dell’Unione e gli ordini di riscossione, come ha rilevato il Tribunale al punto 31 della sentenza impugnata, non può rendere applicabili le misure di attuazione, in violazione della loro portata materiale. 45 Devono quindi essere disattese la prima e la quinta parte del primo motivo. 46 Quanto alla seconda e alla quarta parte del primo motivo, attinenti ad un’asserita motivazione contraddittoria della sentenza impugnata per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 68 delle misure di attuazione nonché della regolamentazione SID nel caso di specie, si deve constatare che esse si fondano su una lettura erronea della sentenza impugnata. 47 Infatti, in primo luogo, dopo aver osservato, ai punti 27 e 28 della sentenza impugnata, che le misure di attuazione non erano applicabili al procedimento condotto nei confronti del ricorrente, il Tribunale, al punto 29 di tale sentenza, ha chiaramente indicato che avrebbe esaminato gli argomenti del ricorrente attinenti ad un’erronea applicazione degli articoli 68 e 72 delle misure di attuazione «indipendentemente dal problema se la ripetizione delle somme non dovute avesse dovuto svolgersi sul fondamento delle misure di attuazione» e «supponendo che le misure di attuazione fossero state applicate». Ne consegue che il Tribunale non ha viziato la sentenza impugnata con una motivazione contraddittoria per quanto riguarda l’applicabilità nel caso di specie del suddetto articolo 68, atteso che ha proceduto, ad abundantiam, all’esame della violazione delle misure di attuazione. 48 In secondo luogo, risulta dalla sentenza impugnata che, al punto 27 di tale sentenza il Tribunale ha constatato che, se è vero che il versamento delle somme in questione, che ha avuto luogo tra il 2001 e il 2004, è stato effettuato sul fondamento della regolamentazione SID, quest’ultima, come ha esposto il Tribunale al punto 30 di tale stessa sentenza, è stata abrogata al momento dell’entrata in vigore della decisione 2005/684/CE, Euratom del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo ( GU 2005, L 262, pag. 1 ). Pertanto, il Tribunale ha rilevato giustamente, al punto 31 della sentenza impugnata, senza viziare la propria sentenza con una qualsivoglia contraddizione al riguardo, che il procedimento di recupero delle somme indebitamente versate, nel contesto del quale è stata adottata nel 2013 la decisione controversa, non poteva fondarsi sulla regolamentazione SID. 49 Peraltro, poiché il Tribunale ha giustamente dichiarato, come risulta dai punti da 40 a 44 della presente sentenza, che le misure di attuazione non erano applicabili al caso di specie, occorre constatare altresì che la terza e la quarta parte del primo motivo del ricorrente, nella parte in cui riguardano un’erronea interpretazione del rapporto tra gli articoli 68 e 72 delle suddette misure di attuazione, nonché uno snaturamento del contenuto della lettera del 27 giugno 2013, la quale, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere considerata un mezzo di ricorso ai sensi del citato articolo 72, sono dirette contro motivi ad abundantiam della sentenza impugnata e non possono, in applicazione della costante giurisprudenza della Corte, comportare l’annullamento di tale sentenza (v. sentenze del 21 dicembre 2011, Francia/[OSCURATO:PERSONA] of Iran, C‑27/09 P , EU:C:2011:853 , punto 79 , e del 13 febbraio 2014, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA], C‑31/13 P , EU:C:2014:70 , punto 82 ). 50 [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, devono essere respinte la seconda, la terza e la quarta parte del primo motivo. 51 Infine, per quanto riguarda la sesta parte di tale motivo, relativa all’errore di diritto del Tribunale quanto alla sua valutazione dell’asserita violazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dei diritti della difesa del ricorrente, occorre ricordare che il principio del rispetto dei diritti della difesa, in qualsiasi procedimento che sia stato promosso nei confronti di una persona e che possa concludersi con un atto ad essa pregiudizievole, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione applicabile, anche in assenza di una specifica normativa in proposito. Tale principio impone che i destinatari delle decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista sugli elementi addebitati a loro carico per fondare tali decisioni (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 1992, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑48/90 e C‑66/90 , EU:C:1992:63 , punti 44 e 45 ; del 24 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA]/Lisrestal e a., C‑32/95 P , EU:C:1996:402 , punto 30 , nonché del 9 giugno 2005, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑287/02 , EU:C:2005:368 , punto 37 ). 52 Orbene, con tale parte, il ricorrente contesta al Tribunale di avere erroneamente considerato, al punto 37 della sentenza impugnata, che la mancata comunicazione ai questori della sua lettera del 27 giugno 2013 non aveva pregiudicato i suoi diritti della difesa, atteso che tali questori avrebbero emesso il loro parere senza conoscere la posizione del ricorrente. 53 A tal riguardo, risulta dai punti da 32 a 39 della sentenza impugnata che il Tribunale ha esaminato se, in assenza di una specifica procedura di ripetizione dell’indebito prevista dal regolamento n. 966/2012, i diritti della difesa del ricorrente siano stati rispettati nel procedimento che ha condotto all’adozione della decisione controversa. Il Tribunale ha constatato, al punto 33 della sentenza impugnata, senza che ciò sia stato rimesso in discussione dal ricorrente nella sua impugnazione, che, prima dell’adozione della decisione controversa, «il segretario generale [aveva], da un lato, sentito il ricorrente e, dall’altro, consultato i questori». 54 Il ricorrente non deduce neanche uno snaturamento della valutazione dei fatti svolta dal Tribunale, al punto 36 della sentenza impugnata, secondo la quale, contrariamente a quanto egli sosteneva dinanzi al Tribunale, i questori non si erano pronunciati nel procedimento che ha condotto all’adozione della decisione controversa, bensì sono stati soltanto consultati, atteso che il loro parere non aveva vincolato il segretario generale al momento dell’adozione di tale decisione. 55 Inoltre, come ha constatato il Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata, senza che tale valutazione sia stata rimessa in discussione dal ricorrente nella sua impugnazione, se è vero che il [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che la lettera del 27 giugno 2013 non era stata comunicata ai questori, tale lettera costituisce soltanto un resoconto, redatto dal ricorrente, dell’audizione di quest’ultimo dinanzi al segretario generale. Orbene, in assenza di qualsiasi elemento aggiuntivo che dimostri in cosa la mancata comunicazione ai questori di tale lettera nell’ambito della loro consultazione violerebbe le esigenze derivanti dal rispetto dei diritti della difesa del ricorrente, ricordate al punto 51 della presente sentenza, occorre considerare che il Tribunale ha giustamente respinto l’argomento del ricorrente attinente ad una violazione dei suoi diritti della difesa. Deve essere pertanto respinta la sesta parte del primo motivo dell’impugnazione. 56 Per i motivi sopra esposti il primo motivo dev’essere integralmente respinto. Sul secondo motivo Argomenti delle parti 57 Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo, al punto 54 della sentenza impugnata, che l’onere della prova relativo all’utilizzo dell’indennità di assistenza parlamentare conformemente alla regolamentazione SID ricadesse, nell’ambito del procedimento di recupero di tali indennità, sul ricorrente e non sul [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che l’onere della prova spettava al [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle circostanze, da un lato, che il ricorrente avrebbe soddisfatto le condizioni prevista dalla suddetta regolamentazione per quanto riguarda la concessione dell’indennità nel momento in cui l’aveva richiesta e, dall’altro, che la decisione controversa sarebbe stata adottata più di nove anni dopo la scadenza del mandato del ricorrente. 58 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo, poiché attiene ad un’erronea applicazione della regolamentazione SID per quanto riguarda l’onere della prova dell’utilizzazione conforme delle indennità di assistenza parlamentare, è inconferente, atteso che è diretto contro motivi ad abundantiam della sentenza impugnata. Nella parte in cui esso attiene alla violazione del principio del termine ragionevole quanto all’onere della suddetta prova, il [OSCURATO:PERSONA] lo considera infondato. Giudizio della Corte 59 Occorre constatare che il secondo motivo, nella parte in cui attiene ad un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso dichiarando, al punto 54 della sentenza impugnata, «che spettava [...] al ricorrente fornire gli elementi che avrebbero consentito di rimettere in discussione la decisione [controversa] per la parte in cui essa indica che egli non ha fornito alcun elemento probatorio che consentisse di dimostrare che gli assistenti parlamentari in questione avevano effettuato lavori di assistenza parlamentare ai sensi dell’articolo 14 della regolamentazione SID», è rivolto contro motivi ad abundantiam della sentenza impugnata. Infatti, risulta da tale punto 54 che l’addebito del ricorrente relativo all’onere della prova asseritamente a carico del [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato per la prima volta dinanzi al Tribunale in fase di replica e che esso è stato dichiarato quindi irricevibile dal Tribunale. 60 Entro tali limiti, tale motivo deve quindi essere respinto, in quanto inconferente, in applicazione alla giurisprudenza ricordata al punto 49 della presente sentenza. 61 Peraltro, nei limiti in cui il ricorrente sostiene altresì che il Tribunale avrebbe erroneamente accertato una ripartizione dell’onere della prova a vantaggio del [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’utilizzo delle indennità di assistenza parlamentare conformemente alla regolamentazione SID malgrado il prolungato periodo trascorso tra la scadenza del mandato del deputato e la data di adozione della decisione controversa, occorre sottolineare che dal fascicolo della causa in primo grado risulta che una siffatta argomentazione non è stata dedotta dinanzi al Tribunale. Pertanto, tale argomento presenta un carattere di novità e deve essere respinto, in quanto irricevibile, in applicazione della costante giurisprudenza della Corte (sentenza dell’8 marzo 2016, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑431/14 P , EU:C:2016:145 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata). 62 Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto. Sul terzo motivo Argomenti delle parti 63 Con il suo terzo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale, in primo luogo, di aver violato il principio del contraddittorio, avendo omesso di pronunciarsi sulla violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), sebbene la CEDU si imponga al [OSCURATO:PERSONA] in quanto istituzione dell’Unione. 64 In secondo luogo, il ricorrente ritiene che il principio di imparzialità, quale risulta dall’articolo 6 della CEDU abbia una portata più ampia del principio di buona amministrazione applicato dal Tribunale nella sentenza impugnata al fine di pronunciarsi sul corrispondente tale motivo dedotto dinanzi a esso. Pertanto, il Tribunale avrebbe altresì violato il principio di imparzialità. 65 [OSCURATO:PERSONA] considera, in via principale, che il terzo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile, atteso che il ricorrente si limita a ripetere gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Del resto, tale motivo sarebbe fondato su una lettura erronea della sentenza impugnata, poiché il Tribunale avrebbe debitamente motivato il proprio rigetto del motivo attinente all’asserita parzialità del segretario generale. In ogni caso, l’articolo 6 della CEDU non potrebbe essere applicato al procedimento dinanzi al segretario generale. Giudizio della Corte 66 Per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il terzo motivo deve essere dichiarato irricevibile, occorre sottolineare, alla luce della giurisprudenza rammentata al punto 37 della presente sentenza, che, ove una parte contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi in sede di impugnazione, salvo privare il procedimento di impugnazione di una parte del suo significato. Tale argomento è tanto più rilevante allorché viene contestato al Tribunale di aver erroneamente omesso di esaminare un motivo del ricorrente (v. ordinanza del 22 giugno 2004, Meyer/[OSCURATO:PERSONA], C‑151/03 P , non pubblicata, EU:C:2004:381 , punto 50 ). 67 Orbene, con il suo terzo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver omesso di pronunciarsi sul suo argomento attinente ad una violazione dell’articolo 6 della CEDU nel caso di specie. Pertanto, il terzo motivo di impugnazione è ricevibile. 68 A tal proposito, occorre rilevare che, con l’argomento secondo il quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull’addebito attinente all’articolo 6 della CEDU, il ricorrente contesta al Tribunale, in realtà, di non essersi pronunciato, nell’ambito dell’esame dell’addebito attinente alla violazione del principio di imparzialità, sul suo argomento, formulato per la prima volta in fase di replica, secondo il quale tale principio sarebbe sancito altresì dal suddetto articolo 6, il quale si imporrebbe al [OSCURATO:PERSONA] in quanto istituzione dell’Unione. 69 Orbene, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non comporta che esso sia tenuto a rispondere dettagliatamente a ciascun argomento dedotto (v. sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑120/06 P e C‑121/06 P , EU:C:2008:476 , punto 91 , nonché ordinanza del 29 ottobre 2009, Portela/[OSCURATO:PERSONA], C‑85/09 P , non pubblicata, EU:C:2009:685 , punto 31 ). La motivazione del Tribunale può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi della decisione del Tribunale ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo sindacato (v., in particolare, sentenze del 22 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑266/06 P , EU:C:2008:295 , punto 103 , e dell’8 marzo 2016, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑431/14 P , EU:C:2016:145 , punto 38 ). 70 [OSCURATO:PERSONA] luce di tale giurisprudenza, si deve constatare che, se è vero che il Tribunale non si è espressamente pronunciato, ai punti da 63 a 68 della sentenza impugnata, sull’articolo 6 della CEDU, risulta tuttavia chiaramente dalla motivazione del Tribunale che esso ha preso posizione sull’addebito attinente al principio di imparzialità, respingendolo con una motivazione che consente al ricorrente di comprendere i motivi della sua decisione e alla Corte di esercitare il suo sindacato. A tal riguardo, il Tribunale ha segnatamente osservato, al punto 63 della sentenza impugnata, che il principio di buona amministrazione, applicabile a tutte le istituzioni dell’Unione, comporta l’obbligo, per ciascuna istituzione, di esaminare in modo imparziale tutti gli elementi rilevanti del caso di specie. Inoltre, al punto 64 di tale sentenza, esso ha osservato che il segretario generale deve assumere solennemente dinanzi all’ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] l’impegno di svolgere le proprie funzioni in piena imparzialità e coscienza. Esso ha poi dichiarato, ai punti da 65 a 68 della stessa sentenza, al termine di un esame circostanziato, che il segretario generale non è venuto meno a tale impegno quando ha adottato la decisione controversa. Il Tribunale si è quindi pronunciato, ai punti da 63 a 68 della sentenza impugnata, sull’addebito del ricorrente attinente alla violazione del principio di imparzialità. 71 Inoltre, senza che sia necessario pronunciarsi sul problema se l’articolo 6 della CEDU si applichi a un procedimento amministrativo condotto dal [OSCURATO:PERSONA] e riguardante la ripetizione dell’indebito, occorre rilevare che, poiché il ricorrente si limita a sostenere che il principio di imparzialità come risulta da tale disposizione ha una portata più ampia rispetto al contesto del principio di buona amministrazione, egli non deduce tuttavia alcun argomento giuridico che consenta di rimettere in discussione quanto constatato dal Tribunale ai punti da 63 a 68 della sentenza impugnata. 72 Di conseguenza, tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile in applicazione della costante giurisprudenza della Corte secondo la quale un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui viene chiesto l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenze dell’11 aprile 2013, Mindo/[OSCURATO:PERSONA], C‑652/11 P , EU:C:2013:229 , punto 21 , nonché del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , punto 46 ). 73 Pertanto, il terzo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione del ricorrente deve essere disatteso. Sul quarto motivo 74 Con il suo quarto motivo, il ricorrente fa valere che, avendo dichiarato che il recupero delle somme indebitamente versate non era prescritto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Tale motivo si articola in quattro parti. Occorre esaminare la terza parte del presente motivo in primo luogo e la prima e la seconda parte di tale motivo congiuntamente. Sul terzo capo del quarto motivo – Argomenti delle parti 75 Con la terza parte del suo quarto motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver violato il principio di tutela del legittimo affidamento, avendo dichiarato che il ricorrente non poteva credere che le somme che gli erano state versate a titolo di indennità di assistenza parlamentare non gli sarebbero più state richieste a causa del prolungato periodo trascorso tra la data in cui tali somme gli erano state versate e la data di adozione della decisione controversa. 76 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del ricorrente. – Giudizio della Corte 77 Si deve rammentare che il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento presuppone che rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all’interessato dalle autorità competenti dell’Unione (v., in particolare, sentenze del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], C‑182/03 e C‑217/03 , EU:C:2006:416 , punto 147 , nonché del 7 aprile 2011, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑321/09 P , EU:C:2011:218 , punto 45 ). 78 A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 80 della sentenza impugnata, che il ricorrente non ha dedotto alcun argomento che consentisse di considerare che, alla luce di circostanze di specie, egli aveva maturato un legittimo affidamento sul fatto che le somme in questione non potevano essere recuperate. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che gli elementi a sua disposizione, relativi allo svolgimento del procedimento condotto nei confronti del ricorrente, escludevano che quest’ultimo avesse potuto nutrire un siffatto affidamento, malgrado il prolungato periodo trascorso dai fatti che avevano condotto all’adozione della decisione controversa. 79 Pertanto, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 77 della presente sentenza, si deve considerare che il Tribunale ha giustamente dichiarato che la sola circostanza che un periodo prolungato sia trascorso tra la data in cui tali somme sono state versate e la data dell’adozione della decisione controversa non è sufficiente, di per sé e in assenza di qualsiasi altro elemento rilevante, per far sorgere, in capo al ricorrente, un legittimo affidamento sul fatto che le somme in questione non saranno più richieste. 80 Di conseguenza, si deve considerare che il Tribunale ha giustamente respinto l’addebito del ricorrente relativo alla violazione del principio di protezione del legittimo affidamento. 81 Ne consegue che la terza parte del quarto motivo è infondata. Sul primo e sul secondo capo del quarto motivo – Argomenti delle parti 82 Con la prima parte del suo quarto motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato il regolamento n. 1605/2002 e il regolamento n. 478/2007, avendo dichiarato che le somme richieste a titolo della decisione controversa non erano prescritte, mentre avrebbe dovuto riconoscere che le somme versate nel 2001 e all’inizio del 2002 erano prescritte nel 2007, in applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dal regolamento n. 1605/2002. Per quanto riguarda le somme versate nella seconda metà del 2002 e fino al 2004, l’entrata in vigore del regolamento n. 478/2007, il quale precisa che il termine di prescrizione quinquennale decorreva a partire dalla data limite comunicata al debitore nella nota di addebito, non potrebbe aver interrotto la prescrizione in corso, atteso che nessuna nota di addebito sarebbe stata emessa dal [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie durante il periodo di prescrizione ancora in corso. 83 Con la seconda parte di tale quarto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio di irretroattività, avendo respinto la sua argomentazione secondo la quale la nota di addebito controversa, adottata sul fondamento del regolamento delegato n. 1268/2012, non poteva riaprire i termini di prescrizione scaduti nel 2009. 84 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del ricorrente. – Giudizio della Corte 85 Con la prima e con la seconda parte del quarto motivo, il ricorrente sostiene che un termine di prescrizione quinquennale dei crediti dell’Unione nei confronti dei terzi era previsto dalla normativa dell’Unione vigente alla data del versamento delle somme controverse e che la regola relativa al dies a quo di tale termine, secondo la quale quest’ultimo inizierebbe a decorrere a partire dalla data indicata nella nota di addebito, sarebbe stata adottata solo nel 2007. 86 Occorre osservare, al riguardo, che la Corte ha già precisato che l’articolo 73bis del regolamento n. 1605/2002, che fissava un termine di prescrizione dei crediti dell’Unione pari a cinque anni, non poteva, di per sé, senza le sue modalità di esecuzione, essere utilmente fatto valere per dimostrare che un credito dell’Unione era prescritto (v. sentenza del 13 novembre 2014, Nencini/[OSCURATO:PERSONA], C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 , punti 43 e 44 ). 87 Pertanto, tale articolo 73bis, che deve essere letto in combinato disposto con le sue modalità di applicazione previste dall’articolo 85ter del regolamento n. 2342/2002, prevede un termine quinquennale di prescrizione per consentire agli organi dell’Unione di recuperare i crediti dell’Unione nei confronti dei terzi, il cui punto di partenza decorre a partire dalla data di scadenza comunicata al debitore nella nota di addebito (v. sentenza del 13 novembre 2014, Nencini/[OSCURATO:PERSONA], C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 , punti 45 e 46 ). 88 Tale interpretazione vale altresì per gli articoli 81 del regolamento n. 966/2012 e 93 del regolamento delegato n. 1268/2012, in vigore al momento dell’adozione della decisione controversa, atteso che tali disposizioni corrispondono rispettivamente, in sostanza, agli articoli 73bis del regolamento n. 1605/2002 e 85ter del regolamento n. 2342/2002. 89 Contrariamente a quanto sembra considerare il ricorrente, tali disposizioni non fissavano alcun termine entro il quale una nota di addebito doveva essere comunicata al debitore a decorrere dalla data del fatto generatore del credito in questione (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Nencini/[OSCURATO:PERSONA], C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 , punto 47 ). Ne consegue che il Tribunale ha giustamente considerato che i crediti oggetto della decisione controversa non erano prescritti e che la decisione controversa non era stata adottata in violazione del principio di irretroattività. 90 Pertanto, devono essere respinte la prima e la seconda parte del quarto motivo, in quanto infondate. Sulla quarta parte del quarto motivo – Argomenti delle parti 91 Con la quarta parte del suo quarto motivo di impugnazione, il ricorrente contesta al Tribunale di aver ignorato la portata del principio del termine ragionevole, non tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti della causa. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, alla luce dell’entità delle somme in questione, della modesta complessità della causa nonché del comportamento esemplare del ricorrente, che il periodo quasi decennale trascorso tra la scadenza del mandato del ricorrente e l’adozione della decisione controversa da parte del [OSCURATO:PERSONA] rivestiva un carattere irragionevole. 92 [OSCURATO:PERSONA] considera, in via principale, che il Tribunale non avrebbe dovuto esaminare nel caso di specie la violazione del termine ragionevole, atteso che tale violazione non era stata dedotta dal ricorrente innanzi ad esso. Se tuttavia si considerasse che il motivo attinente alla violazione del termine ragionevole è stato sollevato d’ufficio dal Tribunale, quest’ultimo avrebbe commesso un errore di diritto, in quanto tale motivo non rientra nella categoria dei motivi che possono o devono essere sollevati d’ufficio dal Tribunale. In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto invitare le parti a presentare le loro osservazioni a tal proposito. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di procedere a una sostituzione dei motivi della sentenza impugnata. 93 In via subordinata, il [OSCURATO:PERSONA] considera che il principio del termine ragionevole non è stato violato dal Tribunale. – Giudizio della Corte 94 Occorre rilevare che la Corte ha già dichiarato che il rispetto del termine di prescrizione non può essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’Unione, bensì deve essere sollevato dalla parte interessata (sentenza dell’8 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑469/11 P , EU:C:2012:705 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente ha espressamente sollevato dinanzi al Tribunale l’addebito attinente ad un’azione tardiva del [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la constatazione del suo credito, poiché tale azione violerebbe le disposizioni dei regolamenti n. 1605/2002 e n. 2342/2002, che contengono le regole di prescrizione applicabili ai crediti dell’Unione nei confronti di terzi. 95 In tale contesto, il Tribunale, come risulta dal punto 89 della presente sentenza, ha giustamente dichiarato che nessuna disposizione del diritto dell’Unione precisava il termine entro il quale una nota di addebito, vale a dire l’atto con il quale la constatazione di un credito da parte di un’istituzione dell’Unione è portata a conoscenza del debitore, doveva essere comunicata a quest’ultimo. 96 Orbene, come ha giustamente osservato anche il Tribunale al punto 81 della sentenza impugnata, emerge dalla giurisprudenza della Corte che, in circostanze del genere, l’esigenza di certezza del diritto esige che le istituzioni dell’Unione esercitino i loro poteri entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenze del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA], C‑74/00 P e C‑75/00 P , EU:C:2002:524 , punti da 139 a 141 e giurisprudenza ivi citata; del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./BEI, C‑334/12 RX-II , EU:C:2013:134 , punto 28 , nonché del 13 novembre 2014Nencini/[OSCURATO:PERSONA], C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 , punti 47 e 48 ). 97 Ne consegue che il Tribunale, nel silenzio dei testi applicabili e alla luce delle circostanze del caso di specie, si è correttamente pronunciato, ai punti da 81 a 87 della sentenza impugnata, sugli argomenti del ricorrente attinenti ad un’azione tardiva del [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la constatazione dei crediti che esso aveva nei suoi confronti, anche sotto il profilo del principio del termine ragionevole. 98 Pertanto, occorre respingere le obiezioni di quest’ultimo esposte al punto 92 della presente sentenza ed esaminare la fondatezza della quarta parte del quarto motivo dell’impugnazione del ricorrente, con il quale quest’ultimo contesta al Tribunale di aver ignorato la portata del principio del termine ragionevole. 99 A tal riguardo, occorre rilevare che il carattere ragionevole di un termine deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, segnatamente, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità della causa e delle diverse fasi procedurali seguite dall’istituzione dell’Unione, nonché del comportamento delle parti durante il procedimento (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2004, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑501/00 , EU:C:2004:438 , punto 53 ; del 7 aprile 2011, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑321/09 P , EU:C:2011:218 , punto 34 , nonché del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./BEI, C‑334/12 RX-II , EU:C:2013:134 , punto 28 e giurisprudenza ivi citata). 100 Infatti, il carattere ragionevole di un termine non può essere esaminato facendo riferimento ad un limite massimo preciso, determinato astrattamente (sentenze del 7 aprile 2011, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑321/09 P , EU:C:2011:218 , punto 33 , nonché del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./BEI, C‑334/12 RX-II , EU:C:2013:134 , punti 29 e 30 ). 101 Per quanto riguarda il contesto specifico del caso in esame, la Corte ha già precisato che l’articolo 73bis del regolamento n. 1605/2002, che corrisponde, sostanzialmente, all’articolo 81 del regolamento n. 966/2012, mira a limitare nel tempo la possibilità di recupero dei crediti dell’Unione nei confronti di terzi, al fine di soddisfare il principio di sana gestione finanziaria e fissa, in tale ottica, un termine quinquennale, e che l’articolo 85ter del regolamento n. 2342/2002, che corrisponde all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 1268/2012, prevede che tale termine inizi a decorrere dalla data di scadenza comunicata al debitore nella nota di addebito (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Nencini/[OSCURATO:PERSONA], C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 , punto 45 ). 102 Considerato tale articolo 73bis, è stato dichiarato che, nel silenzio dei testi applicabili per quanto riguarda il termine di comunicazione di una nota di addebito al debitore da parte di un’istituzione dell’Unione, si deve presumere, in linea di principio, che tale termine è irragionevole allorché tale comunicazione sia intervenuta oltre un termine di cinque anni a decorrere dal momento in cui l’istituzione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Nencini/[OSCURATO:PERSONA], C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 , punti 48 e 49 ). 103 A tal riguardo, si deve considerare che, alla luce dell’articolo 78, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 966/2012 nonché degli articoli 81 e 82 del regolamento delegato n. 1268/2012, un’istituzione dell’Unione è normalmente in grado di far valere il proprio credito a partire dalla data in cui tale istituzione dispone degli elementi giustificativi che consentono di appurare un determinato credito come certo, liquido ed esigibile, ovvero avrebbe potuto disporre di tali elementi giustificativi, se essa avesse agito con la diligenza richiesta. 104 In tale contesto, va precisato che la durata di oltre cinque anni trascorsa tra la data in cui l’istituzione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito e la data di comunicazione di una nota di addebito non può, automaticamente, comportare la violazione del principio del termine ragionevole. Infatti, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 99 della presente sentenza, occorre anche verificare se una siffatta durata possa essere spiegata con le circostanze proprie della causa. 105 È così che, al punto 49 della sentenza del 13 novembre 2014, Nencini/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑447/13 P , EU:C:2014:2372 ), la Corte ha fatto riferimento al periodo quinquennale menzionato in tale punto non come limite massimo al di là del quale la comunicazione di una nota di addebito da parte dell’istituzione al debitore dovrebbe essere considerata, indipendentemente dalle circostanze di specie, come necessariamente intervenuta entro un termine irragionevole, bensì a sostegno della presunzione, peraltro confutabile, ricordata al punto 102 della presente sentenza. 106 Analogamente, una comunicazione di una siffatta nota di addebito entro un termine inferiore al suddetto termine quinquennale, in una causa di modesta complessità, la rilevanza della quale è notevole per il debitore o nella quale l’istituzione dell’Unione non sia stata diligente, in particolare per quanto riguarda l’ottenimento dei documenti giustificativi che le consentono di appurare un credito come certo, liquido ed esigibile, potrebbe non soddisfare i requisiti del principio del termine ragionevole. In un’ipotesi del genere, spetterebbe al debitore fornire la prova del carattere irragionevole di un siffatto termine inferiore al termine quinquennale. 107 Nel caso di specie, con la decisione controversa, il [OSCURATO:PERSONA] intende ottenere dal ricorrente il rimborso di un importo supplementare che gli è stato versato a titolo di indennità di assistenza parlamentare, in aggiunta a quello già richiesto con la decisione di domanda di rimborso del segretario generale del 4 marzo 2009. Tale domanda di rimborso supplementare è stata adottata a seguito del deposito, il 14 ottobre 2011, della relazione dell’OLAF, dalla quale risulta che nessuno dei tre assistenti del ricorrente effettuava lavori di assistenza parlamentare. In tali circostanze, si deve considerare che il [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie era normalmente in grado di far valere il proprio credito, nel senso precisato al punto 103 della presente sentenza, al momento della consegna di tale relazione. Poiché la nota di addebito controversa era stata emessa dal [OSCURATO:PERSONA] il 5 luglio 2013, il termine entro il quale quest’ultima è stata comunicata al ricorrente non può essere considerato irragionevole. 108 Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 99 della presente sentenza, il Tribunale ha potuto dichiarare, senza incorrere in errore di diritto che, adottando la decisione controversa e la nota di addebito controversa, il [OSCURATO:PERSONA] non è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del principio del termine ragionevole, alla luce delle circostanze della causa, in particolare di quelle relative al comportamento e alla diligenza dell’istituzione dell’Unione nella gestione del procedimento che ha condotto all’adozione di tale decisione e di tale nota. 109 Considerato quanto precede, la quarta parte del quarto motivo, dedotta dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione non è fondata. 110 Ne consegue che il quarto motivo deve essere integralmente respinto. Sul quinto motivo 111 Con il suo quinto motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto la sua domanda diretta all’annullamento della nota di addebito controversa, mentre esso avrebbe dovuto riconoscere il carattere prescritto delle somme richieste con la decisione controversa, e, pertanto, annullare tale nota. 112 [OSCURATO:PERSONA] considera che gli argomenti dedotti dal ricorrente nell’ambito di tale motivo rappresentano una mera ripetizione degli argomenti sviluppati dinanzi al Tribunale. In ogni caso, occorrerebbe respingerli, atteso che il ricorrente sosterrebbe erroneamente che il recupero delle somme oggetto della decisione controversa era prescritto. 113 Per quanto riguarda il quinto motivo, è sufficiente osservare che il rigetto del quarto motivo, attinente alla violazione delle regole di prescrizione e del principio del termine ragionevole comporta, di conseguenza e per gli stessi motivi, il rigetto del quinto motivo. 114 Poiché nessuno dei motivi di impugnazione può essere accolto, l’impugnazione deve essere respinta in toto. Sulle spese 115 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese. 116 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 117 Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 966/2016 — Fons Iuris — Fons Iuris