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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37458/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24425/2014R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio Tasco, in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 54; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , n.224/28/13,pronunciata in data 10 luglio 2013, depositata i n data 3 0 settembre 2013 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 dicembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: tributi r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorre con sei motivi contro l ’ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , che è rimasta intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.224/28/13,pronunciata in data 10 luglio 2013, depositata in data 30 settembre 2013 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio contro l a decision e n. 358/30/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto i l ricorso del la contribuente avverso l’avviso di intimazione, scaturito da una cartella di pagamento, ritenendo che la cartella non fosse stata ritualmente notificata, sebbene risultasse consegnata presso la sede della società a [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi come delegato al ritiro;

2. con la sentenza impugnata, la C.t.r., rilevata preliminarmente la regolare costituzione delle parti nel precedente grado di giudizio e l’ammissibilità dell’appello, riteneva che l’avviso di intimazione fosse sufficientemente motivato per relationem, con rifermento alla cartella di pagamento; la C.t.r. rilevava, inoltre, che la suddetta cartella risultava notificata dal messo notificatore mediante consegna aRoberti Rodolfo presso la sede della società, alla via Ezio n.24 in Roma, e che la relata di notifica poteva essere contestata solo con la proposizione di querela di falso; pertanto, la C.t.r. concludeva nel senso della piena regolarità della notifica, eseguita, peraltro, presso la sede della società risultante dal certificato del CCIAA, aRoberti Rodolfo , qualificatosi come delegato al ritiro dello studio Bovi; secondo la C.t.r., in caso di falsità delle dichiarazioni dell’addetto al ritiro, la contribuente avrebbe dovuto procedere penalmente; infine il giudice di appello rilevava che la partita iva delle società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] era la stessa, a r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riprova del fatto che la società era il medesimo soggettoed aveva solo mutato denominazione sociale;

3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 1 5 dicembre2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197 ; [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.11, 12, 23, 24, 53 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, sarebbestata inammissibile la costituzione nel primo grado di giudizio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avvenuta con memoria depositata in data 27 settembre 2011, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quando la società era stata incorporata in data 1 luglio 2011 in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; pertanto la procura al difensore da parte di un soggetto non più esistente sarebbe stata nulla e la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento prodromica all’atto di intimazione, depositata in primo grado e non ridepositata in appello, sarebbe stata inammissibile;

1.2. il motivo è inammissibile; esso tende ad affermare l’invalidità della costituzione del concessionario in primo grado al dichiarato fine di farne conseguire l’inammissibilità dei documenti relativi alla contestata notifica della cartella di pagamento, prodotti in primo grado e non in appello; in primo luogo deve rilevarsi che il ricorso introduttivo fu notificato ad [OSCURATO:PERSONA] in data 7 aprile 2009 e che l’atto di costituzione del concessionario contenente la procura al difensore, riportato in ricorso, è datato 12 giugno 2010; r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dal ricorso non risulta la data di deposito dell’atto di costituzione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., pertanto non è verificabile l’assunto della ricorrente, secondo la quale la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sarebbe avvenuta dopo la fusione per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la carenza di prova è rilevata anche nella sentenza impugnata, che sul punto va confermata; comunque, nel secondo grado di giudizio, l’appellante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo la validità della notifica della cartella di pagamento, che risultava pacificamente avvenuta secondo le modalità attestate dalladocumentazione, che non doveva essere prodotta, in quanto già presente nel fascicolo d’ufficio; tali modalità, analiticamente riportate nelle sentenze dei gradi di merito, risultano pacificamente ammesse dalla ricorrente ed ampiamente trascrittein ricorso; pertanto, nessun dubbio può esservi in ordine alle modalità della notifica della cartella, propedeutica all’intimazione di pagamento, avvenuta a mezzo di messo notificatore, il quale ha attestato di aver consegnato l’atto a [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi come “delegato al ritiro dello studio Bovi, dove la società ha sede”, presso la sede della stessa ;

2.1. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.139, 140, 145 e 148 cod. proc. civ. e dell’art.60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 139, 140, 145 e 148 cod. proc. civ. e dell’art.60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sostiene la ricorrente che la C.t.r., s ulla base di una visura camerale del 18maggio 2009 che indicava la sede legale della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via Ezio n.24, non ha tenuto conto del successivo trasferimento della sede legale; invero, la consegna dell’atto era avvenuta in data 30 agosto 2004, quando la sede legale era stata trasferita da alcuni mesi in via della Giuliana n.50, come risultava dall’atto di modifica dei patti sociali del 24 maggio 2004, depositato ed iscritto alla CCIA di Roma il 10 giugno 2004, con cui la società aveva anche cambiato ragione sociale ([OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]); pertanto, secondo la ricorrente, la notifica era da considerarsi inesistente, in quanto era avvenuta nei confronti di un soggetto diverso ed in un luogo in cui, contrariamente a quanto dichiarato dal ricevente e riportato nella relata di notifica del messo, all’epoca non vi era più la sede legale della società; ritiene, inoltre, la ricorrente che per contestare la validità della suddetta notifica, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.t.r., non era necessaria la querela di falso, in quanto il messo notificatore si era limitato a riportare le dichiarazioni del soggetto che aveva ricevuto l’atto, dichiarandosi “delegato al ritiro dello studio Bovi, dove la società ha sede”; pertanto, non si metteva in discussione la veridicità di quanto riportato dal messo notificatore, in ordine alle dichiarazioni ricevute, ma il contenuto stesso delle dichiarazioni, a cui non si estendeva l’attestazione di pubblica fede; la C.t.r., dunque, non avrebbe motivato in ordine alla contestazione dell’invalidità radicale della notifica della cartella di pagamento, avvenuta a mani di persona qualificatasi addetto alla ricezione, ma in luogo diverso dalla sede legale; r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con il quarto motivo, la ricorrente dell’omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.; in particolare, la ricorrente deduce che la C.t.r. non avrebbe rilevato che nella visura camerale aggiornata risultava il trasferimento della sede legale, adeguatamente pubblicizzato, prima dell’effettuazione della notifica;

2.2. i motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati; il giudice di appello ha rilevato come il tenore letterale della relata del messo notificatore, nonostante alcune imprecisioni, consentiva di ritenere che vi fosse l’attestazione che la notificafosse avvenuta nella sede della società, nelle mani di un soggetto che si è definito addetto alla ricezione per lo studio Bovi ove aveva sede la società; come questa Corte ha già precisato in fattispecie analoga, la notificazione a persona giuridica eseguita presso la sede legale, poi trasferita in luogo diverso, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si è svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell'ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all'ente medesimo (Cass. n.10694/2020); nel caso di specie, lanotifica della cartella esattoriale alla società contribuente, eseguita all’indirizzo della precedente sede legale mediante consegna alla persona specificamentepreposta alla ricezione per conto dell’ente, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell’ente medesimo; r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ciò in considerazione della diretta riferibilità alla società, in virtù delprincipio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità; tale conclusione va confermata anche nei casi, come quello in esame, in cui la notifica sia eseguita presso un luogo già indicato comesede legale della società, poi trasferita presso un indirizzo diverso; l’esistenza di un collegamento fattuale tra illuogo di effettuazione della notificae le sedi in cui, nel tempo, l’ attività della societàsi è svolta, unitamente al ruolo dichiarato dal consegnatario della cartella diincaricato alla ricezione degli atti, portano a ritenere che tale luogo costituisca una sede operativa dell’ente e adescludere, per tale via, che lo stesso sia estraneo all’azienda (cfr. Cass.n.10694/2020, in motivazione); inoltre, nel caso di specie, la società destinataria si è limitata a sostenere la illegittimità della notificazione ex articolo 145 cod. proc. civ., in quanto eseguita a mani di un addetto alla ricezione presso la vecchia sede legale, senza tuttavia dedurre prova alcuna atta a smentire la circostanza che la persona consegnataria del plico fosse addetta alla sede o incaricata alla ricezione(cfr. Cass. n. 8477/2018); infine, deve rilevarsi ulteriormente che, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la notificazione degli avvisi di accertamento tributari e degli altri atti (nella specie, un avviso di liquidazione dell'INVIM) ad una società commerciale, che abbia omesso di dare comunicazione all'ufficio delle imposte, ai sensi del secondo comma del precedente art. 36, della variazione dell'indirizzo dellasede legale o amministrativa - variazione che ha effetto solo dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della relativa comunicazione -, è validamente eseguita r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi (cfr. Cass. n.342/2006);

3.1. con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 156 e 160 cod. proc. civ. e dell’art.60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; la società sostiene che la notifica della cartella di pagamento sarebbe inesistente, anche perché contenente l’erronea indicazione della precedente ragione sociale; con il sesto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 145, 156 e 160 cod. proc. civ. e dell’art.60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, nessun rilievo, ai fini della validità della notifica della cartella di pagamento, poteva assumere la circostanza, valorizzata dal giudice di appello, secondo cui l’identità della partitaIva consentiva di ritenere che la società fosse la stessa e che avesse modificato solo la denominazionesociale; sostiene, invece, la ricorrente che l’indicazione di un diverso socio accomandatario comportava un’incertezza sull’individuazione dell’ente;

3.2. i motivi sono infondatie vanno rigettati, poiché, sotto tale profilo, non si rinviene alcuna nullità della notifica, in quanto l’erronea indicazione della precedente ragione sociale non comportava alcuna incertezza nell’individuazione dell’ente destinatario della notifica, che era sempre lo stesso, come comprovato, tra l’altro, dalla identità della partita Iva; in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato; nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto il concessionario è rimasto intimato; r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

La Corte rigetta ilricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24425/2014R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio Tasco, in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 54; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , n.224/28/13,pronunciata in data 10 luglio 2013, depositata i n data 3 0 settembre 2013 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 dicembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: tributi r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorre con sei motivi contro l ’ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , che è rimasta intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.224/28/13,pronunciata in data 10 luglio 2013, depositata in data 30 settembre 2013 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio contro l a decision e n. 358/30/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto i l ricorso del la contribuente avverso l’avviso di intimazione, scaturito da una cartella di pagamento, ritenendo che la cartella non fosse stata ritualmente notificata, sebbene risultasse consegnata presso la sede della società a [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi come delegato al ritiro; 2. con la sentenza impugnata, la C.t.r., rilevata preliminarmente la regolare costituzione delle parti nel precedente grado di giudizio e l’ammissibilità dell’appello, riteneva che l’avviso di intimazione fosse sufficientemente motivato per relationem, con rifermento alla cartella di pagamento; la C.t.r. rilevava, inoltre, che la suddetta cartella risultava notificata dal messo notificatore mediante consegna aRoberti Rodolfo presso la sede della società, alla via Ezio n.24 in Roma, e che la relata di notifica poteva essere contestata solo con la proposizione di querela di falso; pertanto, la C.t.r. concludeva nel senso della piena regolarità della notifica, eseguita, peraltro, presso la sede della società risultante dal certificato del CCIAA, aRoberti Rodolfo , qualificatosi come delegato al ritiro dello studio Bovi; secondo la C.t.r., in caso di falsità delle dichiarazioni dell’addetto al ritiro, la contribuente avrebbe dovuto procedere penalmente; infine il giudice di appello rilevava che la partita iva delle società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] era la stessa, a r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riprova del fatto che la società era il medesimo soggettoed aveva solo mutato denominazione sociale; 3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 1 5 dicembre2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197 ; [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.11, 12, 23, 24, 53 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, sarebbestata inammissibile la costituzione nel primo grado di giudizio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avvenuta con memoria depositata in data 27 settembre 2011, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quando la società era stata incorporata in data 1 luglio 2011 in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; pertanto la procura al difensore da parte di un soggetto non più esistente sarebbe stata nulla e la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento prodromica all’atto di intimazione, depositata in primo grado e non ridepositata in appello, sarebbe stata inammissibile; 1.2. il motivo è inammissibile; esso tende ad affermare l’invalidità della costituzione del concessionario in primo grado al dichiarato fine di farne conseguire l’inammissibilità dei documenti relativi alla contestata notifica della cartella di pagamento, prodotti in primo grado e non in appello; in primo luogo deve rilevarsi che il ricorso introduttivo fu notificato ad [OSCURATO:PERSONA] in data 7 aprile 2009 e che l’atto di costituzione del concessionario contenente la procura al difensore, riportato in ricorso, è datato 12 giugno 2010; r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dal ricorso non risulta la data di deposito dell’atto di costituzione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., pertanto non è verificabile l’assunto della ricorrente, secondo la quale la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sarebbe avvenuta dopo la fusione per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la carenza di prova è rilevata anche nella sentenza impugnata, che sul punto va confermata; comunque, nel secondo grado di giudizio, l’appellante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo la validità della notifica della cartella di pagamento, che risultava pacificamente avvenuta secondo le modalità attestate dalladocumentazione, che non doveva essere prodotta, in quanto già presente nel fascicolo d’ufficio; tali modalità, analiticamente riportate nelle sentenze dei gradi di merito, risultano pacificamente ammesse dalla ricorrente ed ampiamente trascrittein ricorso; pertanto, nessun dubbio può esservi in ordine alle modalità della notifica della cartella, propedeutica all’intimazione di pagamento, avvenuta a mezzo di messo notificatore, il quale ha attestato di aver consegnato l’atto a [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi come “delegato al ritiro dello studio Bovi, dove la società ha sede”, presso la sede della stessa ; 2.1. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.139, 140, 145 e 148 cod. proc. civ. e dell’art.60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 139, 140, 145 e 148 cod. proc. civ. e dell’art.60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sostiene la ricorrente che la C.t.r., s ulla base di una visura camerale del 18maggio 2009 che indicava la sede legale della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via Ezio n.24, non ha tenuto conto del successivo trasferimento della sede legale; invero, la consegna dell’atto era avvenuta in data 30 agosto 2004, quando la sede legale era stata trasferita da alcuni mesi in via della Giuliana n.50, come risultava dall’atto di modifica dei patti sociali del 24 maggio 2004, depositato ed iscritto alla CCIA di Roma il 10 giugno 2004, con cui la società aveva anche cambiato ragione sociale ([OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]); pertanto, secondo la ricorrente, la notifica era da considerarsi inesistente, in quanto era avvenuta nei confronti di un soggetto diverso ed in un luogo in cui, contrariamente a quanto dichiarato dal ricevente e riportato nella relata di notifica del messo, all’epoca non vi era più la sede legale della società; ritiene, inoltre, la ricorrente che per contestare la validità della suddetta notifica, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.t.r., non era necessaria la querela di falso, in quanto il messo notificatore si era limitato a riportare le dichiarazioni del soggetto che aveva ricevuto l’atto, dichiarandosi “delegato al ritiro dello studio Bovi, dove la società ha sede”; pertanto, non si metteva in discussione la veridicità di quanto riportato dal messo notificatore, in ordine alle dichiarazioni ricevute, ma il contenuto stesso delle dichiarazioni, a cui non si estendeva l’attestazione di pubblica fede; la C.t.r., dunque, non avrebbe motivato in ordine alla contestazione dell’invalidità radicale della notifica della cartella di pagamento, avvenuta a mani di persona qualificatasi addetto alla ricezione, ma in luogo diverso dalla sede legale; r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con il quarto motivo, la ricorrente dell’omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.; in particolare, la ricorrente deduce che la C.t.r. non avrebbe rilevato che nella visura camerale aggiornata risultava il trasferimento della sede legale, adeguatamente pubblicizzato, prima dell’effettuazione della notifica; 2.2. i motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati; il giudice di appello ha rilevato come il tenore letterale della relata del messo notificatore, nonostante alcune imprecisioni, consentiva di ritenere che vi fosse l’attestazione che la notificafosse avvenuta nella sede della società, nelle mani di un soggetto che si è definito addetto alla ricezione per lo studio Bovi ove aveva sede la società; come questa Corte ha già precisato in fattispecie analoga, la notificazione a persona giuridica eseguita presso la sede legale, poi trasferita in luogo diverso, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si è svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell'ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all'ente medesimo (Cass. n.10694/2020); nel caso di specie, lanotifica della cartella esattoriale alla società contribuente, eseguita all’indirizzo della precedente sede legale mediante consegna alla persona specificamentepreposta alla ricezione per conto dell’ente, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell’ente medesimo; r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ciò in considerazione della diretta riferibilità alla società, in virtù delprincipio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità; tale conclusione va confermata anche nei casi, come quello in esame, in cui la notifica sia eseguita presso un luogo già indicato comesede legale della società, poi trasferita presso un indirizzo diverso; l’esistenza di un collegamento fattuale tra illuogo di effettuazione della notificae le sedi in cui, nel tempo, l’ attività della societàsi è svolta, unitamente al ruolo dichiarato dal consegnatario della cartella diincaricato alla ricezione degli atti, portano a ritenere che tale luogo costituisca una sede operativa dell’ente e adescludere, per tale via, che lo stesso sia estraneo all’azienda (cfr. Cass.n.10694/2020, in motivazione); inoltre, nel caso di specie, la società destinataria si è limitata a sostenere la illegittimità della notificazione ex articolo 145 cod. proc. civ., in quanto eseguita a mani di un addetto alla ricezione presso la vecchia sede legale, senza tuttavia dedurre prova alcuna atta a smentire la circostanza che la persona consegnataria del plico fosse addetta alla sede o incaricata alla ricezione(cfr. Cass. n. 8477/2018); infine, deve rilevarsi ulteriormente che, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la notificazione degli avvisi di accertamento tributari e degli altri atti (nella specie, un avviso di liquidazione dell'INVIM) ad una società commerciale, che abbia omesso di dare comunicazione all'ufficio delle imposte, ai sensi del secondo comma del precedente art. 36, della variazione dell'indirizzo dellasede legale o amministrativa - variazione che ha effetto solo dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della relativa comunicazione -, è validamente eseguita r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi (cfr. Cass. n.342/2006); 3.1. con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 156 e 160 cod. proc. civ. e dell’art.60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; la società sostiene che la notifica della cartella di pagamento sarebbe inesistente, anche perché contenente l’erronea indicazione della precedente ragione sociale; con il sesto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 145, 156 e 160 cod. proc. civ. e dell’art.60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, nessun rilievo, ai fini della validità della notifica della cartella di pagamento, poteva assumere la circostanza, valorizzata dal giudice di appello, secondo cui l’identità della partitaIva consentiva di ritenere che la società fosse la stessa e che avesse modificato solo la denominazionesociale; sostiene, invece, la ricorrente che l’indicazione di un diverso socio accomandatario comportava un’incertezza sull’individuazione dell’ente; 3.2. i motivi sono infondatie vanno rigettati, poiché, sotto tale profilo, non si rinviene alcuna nullità della notifica, in quanto l’erronea indicazione della precedente ragione sociale non comportava alcuna incertezza nell’individuazione dell’ente destinatario della notifica, che era sempre lo stesso, come comprovato, tra l’altro, dalla identità della partita Iva; in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato; nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto il concessionario è rimasto intimato; r.g. n.24425/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte rigetta ilricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei p
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