CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 24786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24643/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA - SEZ.DIST. di LIVORNOn. 142/2020 depositata i l 04/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 07/10/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. importava transpallet di produzione cinese dichiarando il codice doganale 8427900090 relativo a transpallet pesatori, con conseguente non assoggettamento - a differenza dei transpallet manuali, classificabili al codice doganale 8427900019 – al dazio antidumping di cui al Reg. UE n. 1008 del 2011. “La contestazione della Dogana nasceva dal fatto che il codice applicato dall'importatore era stato giustificato per il fatto che i transpallet idonei alla movimentazione della merce disponeva[no] di un meccanismo di pesatura che, però, secondo i verificatori[,] non rendeva il prodotto assimilabile ad un carrello pesatore su cui il dazio antidumping non trovava applicazione” (così la sentenza in epigrafe). L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestava la classificazione, assumendo che si trattasse di transpallet manuali, atteso che il sistema di pesatura era approssimativo e non inserito nel telaio. La contribuente apriva controversia doganale, conclusasi con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, che confermava la riclassificazione al codice doganale 8427900019, con conseguente assoggettamento al dazio. 2. La contribuente impugnava il suddetto provvedimento, lamentando che i transpallet importati, poiché erano comunque dotati di un sistema di pesatura “e dunque avevano anche ‘un’altra funzione’ (oltre quella di trasporto)”, “non potevano ritenersi soggetti a dazio e ciò viepiù considerato che, con Regolamento UE 2016/1346 dell’8 agosto 2016 (conclusivo di un'inchiesta apertasi il 15 dicembre 2015), esso era stato esteso ai carrelli pesatori (con sistema ‘non integrato’ nel telaio, come quelli ‘de quibus’) importati dalla data di apertura dell'inchiesta ([OSCURATO:DATA_NASCITA]); dunque, avendo la [OSCURATO:PERSONA] importato i beni in data 7 ottobre 2015, essi […] non sarebbero stati soggetti a dazio sia in ossequio al Regolamento CE del 18 luglio 2005 n. 1174/2005, sia in ossequio al Regolamento UE 2016/1346 dell'8 agosto 2016 […]” (pp. 4 e 5 del ricorso). 3. La CTP Livorno rigettava il ricorso. 4. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR della Toscana sulla base della seguente motivazione: Il ricorso non è fondato in quanto la Dogana non ha posto in essere un'interpretazione retroattiva del regolament[o] di esecuzione, ma ha preso spunto dalle risultanze dell'indagine svolta prima di adottare il provvedimento normativo e ben riprodotta nella premessa all'articolato, per considerare l'utilizzazione del codice 8427900090 anziché il codice 8427900019 come pratica elusiva. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto opportuno dare un'indicazione normativa cosicché fosse chiaro in maniera definitiva che l'espediente adottato per evitare l'applicazione del dazio antidumping non poteva essere adottato, ma ciò non significa che[,] per le operazioni di importazione precedenti all'emanazione del regolamento, le [OSCURATO:PERSONA] non potessero utilizzare i normali strumenti interpretativi che l'ordinamento mette loro a disposizione per contrastare pratiche elusive. Dall'indagine effettuata è emerso che[,] non appena si è cominciato ad importare i transpallet con dispositivo di pesatura, le importazioni dei transpallet manuali è diminuita di quello stesso quantitativo[,] a riprova che l'uso è equivalente. D'altronde che l'accessorio che consente una pesatura, peraltro con margine di errore rilevante, non abbia alcuna reale utilità è dimostrato dal fatto che i veri carrelli pesatori dispongono di un meccanismo molto più sofisticato per procedere alla pesatura perché incorporato nella struttura, e non vengono utilizzati per spostare la merce. 5. La contribuente propone ricorso per Cassazione affidandosi ad un solo motivo, cui resiste l'Agenzia con controricorso. Considerato che: 1 Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 13, par. 3, e 14, par. 5, Reg. UE n. 1036 del 2016 (cd. Regolamento di base) e dell’art. 1 Reg. UE n. 1346 del 2016 (cd. Regolamento esecutivo), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. La contribuente aveva immesso in libera pratica i beni importati il 07/10/2015, anteriormente all'apertura dell'inchiesta, che risale al [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché non era stata effettuata alcuna registrazione ai sensi degli artt. 13, par. 3, e 14, par. 5, Reg. UE n. 1036 del 2016. Alla luce di tali dati di fatto, la decisione della CTR è erronea. “Infatti[,] pur non potendosi dubitare che, rispetto a qualsivoglia importazione[,] sussista il potere dell'Agenzia di stabilire (contestandola) l'origine dichiarata (sia essa preferenziale che non preferenziale) delle merci (in applicazione delle norme contenute nel [OSCURATO:PERSONA][,] dunque contestando il diverso regime daziario), qualora si verta in ipotesi di pratiche asseritamente ‘elusive’ (per contrastare le quali si sia ritenuto di aprire ‘un'inchiesta’)[,] per esse non possono che dirsi cogenti gli articoli 13 e 14 del regolamento di base[,] in ragione dei quali, qualora la condotta - al termine dell'inchiesta - si riveli potenzialmente elusiva (tanto da giustificare l'estensione del dazio)[,] esso (dazio) si rende ‘applicabile solo alle importazioni registrate dalla data di apertura dell'inchiesta (e non [a] quelle avvenute prima’”. 2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. 2.1. [OSCURATO:PERSONA]. UE n. 1346 del 2016 – il quale, in premessa, espressamente richiama “il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (il ‘regolamento di base’), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5”, e, al considerando 7, rammenta che “le misure in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC, come descritto nei considerando 5 e 6” [secondo cui, rispettivamente, “nell'aprile 2013 il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base imponendo un dazio del 70,8% a tutte le importazioni nell'Unione di transpallet manuali originari della RPC” e “nel settembre 2014 la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 della Commissione in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, istituendo un'aliquota individuale del 54,1% sulle importazioni di transpallet manuali fabbricati da [OSCURATO:PERSONA].”] – rende conto degli esiti dell’inchiesta “aperta il 15 dicembre 2015 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2346 della Commissione (‘il regolamento di apertura’)” (considerando 14). Segnatamente: - afferma che “ il prodotto oggetto dell'inchiesta ha le stesse caratteristiche di base e le stesse utilizzazioni finali dei transpallet manuali. Il dispositivo di pesatura apposto su di esso non altera le sue caratteristiche e in alcuni casi può essere rimosso. Entrambi i prodotti sono essenzialmente utilizzati per lo stesso scopo, ovvero sollevamento carichi per il trasporto, e la funzione di indicazione di peso non è stata considerata una caratteristica essenziale” (considerando 61); - concl ude che “la pratica di elusione è costituita dalle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta” (considerando 62). Indi, all’art. 1, parr. 1 e 2, così statuisce: 1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, attualmente classificate ai codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427900011 e 8427900019) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431200011 e 8431200019), originari della Repubblica popolare cinese[,] è esteso allo stesso prodotto presentato all'importazione con un cosiddetto ‘sistema di indicazione codici di peso’ consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, attualmente classificato ai TARIC 8427900030 e 8431200050. 2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni nell'Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, registrati in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2346, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. 2.2. La CTR – laddove scrive che l’Agenzia ha semplicemente “preso spunto dalle risultanze dell'indagine”, svolta dalla Commissione in vista dell’adozione del Reg. UE n. 1346 del 2016, “per considerare l'utilizzazione del codice 8427900090 anziché il codice 8427900019 come pratica elusiva”, soggiungendo non potersi ritenere che detto regolamento inibisse alle [OSCURATO:PERSONA] di “utilizzare i normali strumenti interpretativi che l'ordinamento mette loro a disposizione per contrastare pratiche elusive” – non tiene in considerazione che, al fine di assicurare il principio di irretroattività con specifico riferimento alle fattispecie elusive, quale quella che ne occupa, gli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 1036 del 2016, non a caso evocati dal Reg. n. 1346 del 2016 come “base giuridica”, prevedono il meccanismo della cd. “registrazione”, a decorrere dalla quale gli operatori economici sono preavvertiti che le loro attività potrebbero andar soggette ad un più sfavorevole regime tributario. Talché l’estensione del dazio antidumping ad operazioni di importazione di transpallet pesatori con sistemi imprecisi e non integrati che siano state effettuate prima della data di apertura dell’inchiesta ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e quindi in assenza di qualsivoglia dichiarazione – come, nella specie, in conseguenza della riclassificazione dei transpallet importati dalla contribuente dal codice doganale dichiarato 8427900090 a quello, ritenuto corretto, 8427900019, in ragione dell’inidoneità del sistema di pesatura montato a svolgere funzioni apprezzabili, in grado di aggiungersi alla sola elevazione tipica dei transpallet manuali e quindi di giustificare la classificazione dichiarata – costituisce violazione del principio di irretroattività. 2.3. D’altronde, la conferma di siffatta conclusione si ritrae da ciò che la motivazione addotta dalla CTR a giustificazione della ritenuta liceità dell’azione dell’Ufficio coincide con quella del Reg. n. 1346 del 2016 (“Non appena si è cominciato ad importare i transpallet con dispositivo di pesatura, le importazioni dei transpallet manuali è diminuita di quello stesso quantitativo[,] a riprova che l'uso è equivalente”; “che l'accessorio che consente una pesatura, peraltro con margine di errore rilevante, non abbia alcuna reale utilità è dimostrato dal fatto che i veri carrelli pesatori dispongono di un meccanismo molto più sofisticato per procedere alla pesatura perché incorporato nella struttura, e non vengono utilizzati per spostare la merce”). Una tale motivazione, infatti, tradisce l’essersi la CTR finanche sostituita alla Commissione nell’estendere in funzione antielusiva il dazio antidumping, previsto per le sole importazioni di transpallet manuali, anche alle importazioni di transpallet comunque, astrattamente, definibili pesatori, ancorché provvisti di sistemi imprecisi e non integrati, con conseguente vulnerazione, altresì, delle attribuzioni esclusivamente riservate alla Commissione medesima. 3. In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata e cassata. 4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Suprema Corte è abilitata a decidere la causa nel merito. 4.1. Tenuto presente che l’importazione oggetto di giudizio è stata effettata il 07/10/2015, prima dell’apertura dell’inchiesta ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), il provvedimento impugnato, confermativo della riclassificazione, con conseguente applicazione del dazio antidumping, è illegittimo e deve essere annullato, in accoglimento dell’originario ricorso introduttivo del giudizio. 5. L’obiettiva particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente. P.Q.M. In accoglimento del ricorso, annulla e cassa la sentenza impugnat