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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26865/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 29 settembre 2021 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto estremamente generico perché reiterativo del corrispondente motivo di appello e non si confronta con le ragioni poste a base della decisione della Corte di appello, che ha affermato che l'imputato ha agito ben consapevole che la sua condotta distruttiva avrebbe cagionato lesioni agli agenti di polizia intervenuti per bloccarlo; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ben spiegato le ragioni per le quali il nuovo reato costituisce manifestazione di un'accresciuta pericolosità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 29 settembre 2021 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto estremamente generico perché reiterativo del corrispondente motivo di appello e non si confronta con le ragioni poste a base della decisione della Corte di appello, che ha affermato che l'imputato ha agito ben consapevole che la sua condotta distruttiva avrebbe cagionato lesioni agli agenti di polizia intervenuti per bloccarlo; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ben spiegato le ragioni per le quali il nuovo reato costituisce manifestazione di un'accresciuta pericolosità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 26865/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris