CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 30884/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2362/2025 CC - 09/07/2025 R.G.N. 16919/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio per un nuovo giudizio, limitatamente alla richiesta di estinzione della pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Belpasso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30884/2025 Roma, lì, 15/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14 aprile 2025 il Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto le richieste avanzate da [OSCURATO:PERSONA] di applicare l'indulto alla condanna emessa in data 06 giugno 2008 dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, irrevocabile in data 19 settembre 2012, e alla condanna emessa in data 19 giugno 2008 dal Tribunale di Catania, irrevocabile in data 06 ottobre 2015, o di dichiarare estinte, per decorso del tempo, le pene irrogate con tali due sentenze, o in subordine di riconoscere il vincolo della continuazione tra i due reati giudicati con esse. Il Tribunale ha respinto la richiesta di applicazione dell'indulto per avere l'istante riportato una condanna alla pena di tre anni di reclusione per un delitto commesso in data 01/12/2008, fatto che imporrebbe la revoca del beneficio, qualora concesso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006. Ha altresì respinto la richiesta di dichiarare estinte per prescrizione le pene irrogate con le due sentenze indicate, per essere stato l'istante dichiarato recidivo reiterato, specifico e infraquinquennale con la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa in data 07 maggio 2010, divenuta definitiva in data 27 settembre 2011 e quindi anteriormente al decorso del termine di prescrizione delle predette pene. Infine ha respinto la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione, per la mancanza di omogeneità tra i relativi reati e per la distanza temporale tra gli stessi. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione al diniego della declaratoria di estinzione per prescrizione delle pene di cui alle due sentenze di condanna. Il rigetto della richiesta di dichiarare estinte le pene irrogate con le sentenze indicate nell'istanza è errato. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente fosse stato dichiarato recidivo con la condanna emessa dal Tribunale di Ragusa in data 07 maggio 2010, divenuta definitiva in data 27 settembre 2011, ma detta sentenza è stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, per cui non poteva essere utilizzata dal giudice dell'esecuzione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente alla declaratoria di estinzione della pena irrogata con la sentenza emessa dal Tribunale di Belpasso. 4. Il ricorrente, in data 16 giugno 2025, ha depositato una memoria, con allegati, ribadendo le ragioni dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, con riferimento alla sola richiesta di dichiarare estinta la pena irrogata con la sentenza emessa in data 06 giugno 2008 dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, divenuta definitiva in data 19 settembre 2012. 2. Il giudice dell'esecuzione ha applicato il disposto di cui all'art. 172, settimo comma, cod. pen., che stabilisce la imprescrittibilità della pena per i soggetti dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, commi 2 e 4, cod. pen. Tale norma, secondo la giurisprudenza di legittimità, si applica non solo ai soggetti ritenuti recidivi qualificati nel giudizio che ha portato alla condanna della cui pena si chiede la prescrizione, ma anche a coloro che vengono dichiarati tali in un giudizio successivo, relativo o meno ad un reato commesso durante il decorso del tempo necessario per la prescrizione della pena (Sez. 1, n. 13794 del 13/03/2025, Rv. 287877). Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto sussistente questa seconda condizione, per essere stato il ricorrente ritenuto recidivo specifico, infraquinquennale e reiterato con la sentenza emessa in data 07 maggio 2010 dal Tribunale di Ragusa e divenuta irrevocabile in data 27 settembre 2011. Tale decisione, in verità, appare contrastare con il principio stabilito dalla sentenza Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 278165, secondo cui «L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa», dal momento che l'accertamento della recidiva sarebbe intervenuto prima della definitività delle due sentenze indicate nell'istanza, e quindi prima dell'inizio del decorso della prescrizione delle rispettive pene. 3. L'applicabilità del disposto dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., deve però essere prioritariamente valutata con riferimento allo specifico motivo di ricorso, che si fonda sulla inesistenza della condanna che, avendo accertato la recidiva qualificata del ricorrente, è stata ritenuta ostativa alla prescrizione di entrambe le pene. Il ricorrente ha affermato, infatti, che la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa in data 07 maggio 2010 è, in realtà, inesistente, ed ha allegato al suo ricorso la sentenza emessa da questa Corte in data 09 giugno 2016, n. 26081, che ha annullato senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione, la sentenza impugnata, descritta come emessa in data 02 luglio 2014 dalla Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa in data 07 maggio 2010 dal Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, per il delitto di truffa. Il certificato penale in atti, invece, riporta, al n. 4), la condanna in questione, descritta come emessa in data 07 maggio 2010, per il delitto di truffa, dal Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, affermandone la irrevocabilità in data 27 settembre 2011 e dando atto anche della sua messa in esecuzione, dapprima con sospensione della stessa e poi con la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata. L'inconciliabilità del contenuto di questi due atti rende indispensabile la verifica, da parte del giudice dell'esecuzione, della effettiva esistenza della sentenza in questione, stanti le rilevanti conseguenze derivanti dalla sua esecutività. Deve ricordarsi, infatti, che ai fini della dichiarazione di imprescrittibilità della pena la recidiva deve essere accertata in giudizio e formalmente dichiarata dal giudice della cognizione, in quanto «La recidiva non può essere desunta dal giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen., sulla base dei precedenti penali del condannato, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la recidiva non è un mero "status" soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede)» (Sez. 5, n. 46804 del 14/10/2021, Rv. 282383). La decisione sulla imprescrittibilità della pena irrogata con la sentenza emessa in data 06 giugno 2008 dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, per essere stato il condannato dichiarato recidivo, deve perciò essere annullata, non essendo accertata la sussistenza della causa in base alla quale essa è stata dichiarata. La relativa questione deve essere sottoposta a nuovo esame da parte del giudice dell'esecuzione, che dovrà in via prioritaria accertare la veridicità della ritenuta condizione del condannato di recidivo qualificato. Il diniego della dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena irrogata con la sentenza emessa in data 19 giugno 2008 dal Tribunale di Catania, divenuta irrevocabile in data 06 ottobre 2015, è invece corretto, sia pure per il diverso motivo del non essere ancora interamente decorso il termine prescrizionale, che è pari a dieci anni. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto nella sola parte in cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione del diniego della declaratoria di estinzione per prescrizione della pena irrogata con la sentenza emessa in data 06 giugno 2008 dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, divenuta irrevocabile il 19 settembre 2012, motivato dall'essere stato il ricorrente dichiarato recidivo qualificato. Esso deve, invece, essere rigettato con riferimento all'analoga doglianza relativa alla sentenza emessa in data 19 giugno 2008 dal Tribunale di Catania, divenuta irrevocabile in data 06 ottobre 2015. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio sul punto, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza di estinzione della pena irrogata con la sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, del 6/06/2008, irrevocabile il 19/09/2012, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 09 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]