CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22278/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale terapeutico; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha valutato la collaborazione resa agli inquirenti, la partecipazione alle iniziative trattamentali, i permessi premio già ottenuti, la positiva relazione dell'equipe interna; rilevato che l'ordinanza, premesso che il detenuto aveva fine pena al 16 agosto 2027 ed aveva concordato programma terapeutico ambulatoriale, ha rilevato che la condanna riguardava numerosi e recenti fatti di spaccio di stupefacenti e che, a fronte dei dati positivi costituiti dalle opportunità anche lavorative offerte dal contesto familiare, dalla partecipazione al trattamento, dai due permessi premio ottenuti, dovevano essere considerati l'epoca recente dei reati, la revisione critica ancora con aspetti di superficialità, la contiguità geografica tra il luogo di residenza e il contesto dei reati commessi; ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 mag