CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2025
Cassazione n. 05145/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROdato avi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che in data 25 novembre 2024 il ricorrente ha comunicato la propria dichiarazione di rinuncia al ricorso, con procura speciale autenticata dal difensore, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata autorizzato l'accesso del medico presso l'istituto penitenziario; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processúali, versandosi nel caso di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente per il venir meno dell'interesse alla decisione, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsoPe.R SofgAvdé-nl.":-A eA([OSCURATO:PERSONA], ssc, Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P4, idente