CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 27703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Verona rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Giannotti3 Francesco avverso il decreto di perquisizione personale e locale e sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verona in data 25.1.2022 in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio di autonoma valutazione del giudice e alla omessa valutazione dei rilievi difensivi, lamentando che il decreto di perquisizione e sequestro impugnato era sorretto da motivazione apparente in quanto contenente un rinvio agli atti di indagine senza alcuna autonoma valutazione alle emergenze investigative fondate esclusivamente su uno scritto anonimo, che non poteva integrare la notitia criminis nè avere valore di elemento di prova. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000, lamentando che il Tribunale si era limitato ad elencare una serie di fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. senza determinare se le stesse fossero inesistenti sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo e, comunque, espressione di sovraffatturazione; neppure era stata descritta la natura del contributo offerto dal ricorrente e l'elemento soggettivo del reato contestato. Con il terzo motivo deduce violazione dii legge e difetto di motivazione in ordine alla nullità del decreto di perquisizione e sequestro per carenza motivazionale, lamentando che il decreto di sequestro impugnato era assolutamente carente di motivazione in ordine all'oggetto del vincolo reale e della concreta finalità probatoria perseguita; inoltre, la motivazione era carente in ordine ai dispositivi elettronici in sequestro, a fronte della eccepita violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza per indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici; infine, con riferimento alle somme di denaro in sequestro non era stato precisato il nesso di derivazione o pertinenza cori il reato. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva con motivi nuovi. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 2:3, comma 8, d.1 n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Deve osservarsi che i motivi di ricorso si risolvono, in sostanza, nella formulazione di rilievi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, come è noto, non è consentito proporre in questa sede, in quanto il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Rv.239692;Sez.U, n.5876 del 28/01/2004, Rv.226710; Sez.5, n.43068 del 13/10/2009, Rv.245093; Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Rv.269656). 2. Il Tribunale ha espresso diffusa motivazione in ordine alle censure qui riproposte, rimarcando come il decreto di sequestro impugnato, pur richiamando i contenuti delle note della Guardia di Finanza, contenesse una puntuale ed esaustiva ricostruzione delle risultanze investigative e degli elementi di fatto dai quale desumere la sussistenza del fumus commissi delicti e la finalità probatoria, così risultando, ritenuto sussistenti i presupposti applicativi della misura ablativa reale (pag 3,4 e 5, dell'ordinanza impugnata). Va ricordato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 - 01). Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all'idoneità degli elementi su cui su fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per ac:quisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez 3, n. 3465 del 03/10/2019.dep.28/01/2020,Rv. 78542 - 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016,.Rv.267007 - 01; Sez 3,n.15254 del 10/03/2015, Rv.263053 - 01 Rv.267007 - 01 Sez.3, n.15177 del 24/03/20:11, Rv.250300 - 01). 3. Nè coglie nel segno l'eccepita violazione del principio ch proporzionalità ed adeguatezza per indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, avendo il Tribunale disatteso tale eccezione con motivazione conforme ai seguenti principi di diritto: in tema di sequestro probatorio, deve ritenersi legittimo e non in contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, il sequestro di un intero "personal computer" piuttosto che l'estrapolazione con copia forense di singoli dati quando esso sia giustificato dalle difficoltà tecniche di estrapolare, con riproduzione mirata, i dati contenuti nella memoria (Sez.5, n.38456 del 17/05/2019, Rv.277343 - 01); in tema di sequestro probatorio, l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole "res" strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare "ex ante" l'oggetto del sequestro (Sez.6,n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 - 02). 4. Deve, infine, rilevarsi che nell'ordinanza impugnata si dà atto della circostanza che il pubblico ministero ha già proceduto alla restituzione dei dispositivi informatici dei quali ha estratto copia forense, con la conseguenza, che trova applicazione il principio di diritto, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati immagazzinati, qualora non venga dedotta, sulla base di elementi univoci, la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità delle informazioni contenute negli oggetti sequestrati, non essendo a tal fine sufficiente il mero interesse del ricorrente ad una pronunzia sulla legittimità del provvedimento cautelare (Sez. 5,n. 13694 del 15/02/2019, Rv.274975 - 01). 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, conseguentemente, dei motivi nuovi, atteso che l'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza o genericità dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso codice, in base alla quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; SeZ.1, n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv.242129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087). 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento