Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1602/2010
ECLI:EU:C:2010:728
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]199/09
[OSCURATO:PERSONA] SIA
contro
[OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments)
«Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario — Art. 6, n. 2 — Richiesta di informazione tariffaria vincolante — Nozione di “un solo tipo di merci”»
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante — Oggetto — Un solo tipo di merci
— Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 6, n. 2)
L’art. 6, n. 2, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce
il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento dal regolamento n. 1602/2000, deve essere interpretato nel
senso che una richiesta di informazione tariffaria vincolante può riguardare svariate merci a condizione che queste costituiscano
un solo tipo di merci. Solamente merci che presentino caratteristiche simili e i cui elementi di differenziazione siano privi
di qualsivoglia rilevanza ai fini della loro classificazione tariffaria possono essere considerate come costituenti un solo
tipo di merci ai sensi di tale disposizione.
(v. punto 24 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
2 dicembre 2010 (
*
)
«Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario – Art. 6, n. 2 – Richiesta di informazione tariffaria vincolante – Nozione di “un solo tipo di merci”»
Nel procedimento C‑199/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Augstākās tiesas
Senāta Administratīvo lietu departaments (Lettonia), con decisione 30 aprile 2009, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2009,
nella causa
[OSCURATO:PERSONA] SIA
contro
[OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. D. Šváby (relatore), E. Juhász, G. Arestis e T. von Danwitz,
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] SIA, dal sig. A. Tauriņš, valdes loceklis;
– per la [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests, dal sig. A. Drulle, in qualità di agente;
– per il governo lettone, dalle sig.re K. Drēviņa e K. Krasovska, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. A. Sauka e dalla sig.ra L. Bouyon, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, n. 2 del regolamento (CEE) della Commissione
2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce
il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 2000,
n. 1602 (GU L 188, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di attuazione del codice doganale»).
2
Tale domanda è stata sottoposta nell’ambito di una controversia fra la [OSCURATO:PERSONA] SIA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA]
ieņēmumu dienests (amministrazione finanziaria statale lettone; in prosieguo: la «VID») relativamente al rifiuto da parte
di quest’ultima di fornire un’informazione tariffaria vincolante per le merci designate come «pannelli a cristalli liquidi
LCD», in quanto era stata depositata un’unica richiesta di informazione tariffaria vincolante per più tipi di merci.
Contesto normativo
3
L’art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario
(GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97
(GU 1997, L 17, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), così dispone:
«Chiunque chieda all’autorità doganale di prendere una decisione sull’applicazione della normativa doganale fornisce tutti
gli elementi e tutti i documenti necessari a detta autorità per poter decidere».
4
A tenore dell’art. 11, n. 1, del codice doganale:
«Chiunque può ottenere dall’autorità doganale informazioni sull’applicazione della normativa doganale.
È possibile non dare seguito a tale richiesta qualora quest’ultima non si riferisca ad un’operazione commerciale realmente
prospettata».
5
L’art. 12 del codice doganale così dispone:
«1. L’autorità doganale fornisce, su richiesta scritta e in base a modalità determinate secondo la procedura del comitato, informazioni
tariffarie vincolanti o informazioni vincolanti in materia di origine.
2. L’informazione tariffaria vincolante o l’informazione vincolante in materia di origine obbliga l’autorità doganale nei confronti
del titolare soltanto per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine
di una merce.
(…)
3. Il titolare dell’informazione deve essere in grado di provare che vi è corrispondenza sotto tutti gli aspetti:
– in materia tariffaria: tra le merci dichiarate e quelle descritte nell’informazione;
(…)
4. Un’informazione vincolante è valida sei anni in materia tariffaria e tre anni in materia di origine a decorrere dalla data
della sua comunicazione. In deroga all’articolo 8, essa è ritirata se si basa su elementi inesatti o incompleti comunicati
dal richiedente.
(…)».
6
L’art. 5 del regolamento di attuazione del codice doganale comunitario prevede quanto segue:
«Ai sensi del presente titolo, si intende per:
1) informazione vincolante: un’informazione tariffaria o un’informazione in materia d’origine che impegna le amministrazioni
di tutti gli Stati membri (...), quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7;
(…)».
7
Ai sensi dell’art. 6 del regolamento di attuazione del codice doganale comunitario:
«1. La richiesta di informazione vincolante dev’essere formulata per iscritto e presentata all’autorità doganale competente dello
Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all’autorità doganale competente
dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente.
Le richieste di informazioni tariffarie vincolanti si effettuano mediante un formulario conforme all’esemplare che figura
nell’allegato 1 ter.
2. La richiesta d’informazione tariffaria vincolante può riguardare un solo tipo di merci; la domanda d’informazione vincolante
in materia d’origine può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze atte all’acquisizione dell’origine.
3. A) La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve contenere, in particolare, i seguenti elementi d’informazione:
a) nome e indirizzo del titolare;
b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
c) nomenclatura doganale nella quale dev’essere effettuata la classificazione. Qualora il richiedente desideri ottenere la classificazione
di una merce in una delle nomenclature di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 6, lettera b), del codice
[doganale], la nomenclatura in questione dev’essere menzionata espressamente nella sua domanda d’informazione tariffaria vincolante;
d) descrizione dettagliata della merce che ne permetta l’identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura
doganale;
e) composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano determinanti
per la sua classificazione;
f) eventuale fornitura sotto forma di allegati di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione per consentire
all’autorità doganale di determinare la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale;
g) classificazione prevista;
h) disponibilità a fornire, su richiesta dell’autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa nella
lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
i) indicazione degli elementi d’informazione da considerare “riservati”;
j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nell[’Unione] un’informazione
tariffaria vincolante per una merce identica o simile;
(…)
4. Se, al momento del ricevimento della domanda, l’autorità doganale ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi necessari
per pronunciarsi con cognizione di causa, essa invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti. (…)
(...)».
[OSCURATO:PERSONA] principale e questione pregiudiziale
8
Il 15 febbraio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] presentava alla VID una richiesta di informazione tariffaria vincolante relativa a pannelli
a cristalli liquidi LCD, i quali, a parere della summenzionata società, dovevano essere classificati nella sottovoce 9013
80 20 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione
7 settembre 2004, n. 1810 (GU L 327, pag. 1; in prosieguo: la «NC»). Relativamente alla descrizione della merce in causa,
la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava trattarsi di pannelli a cristalli liquidi utilizzati come componenti nella fabbricazione di apparecchi
elettronici e che tale prodotto non poteva di per sé ricevere né elaborare autonomamente nessuna informazione.
9
Ritenendo la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] non conforme all’art. 6, n. 1, del codice doganale e all’art. 6, nn. 2 e 3, del regolamento
di attuazione del codice doganale, la VID ha rifiutato di fornire un’informazione tariffaria vincolante. A motivo di tale
diniego l’amministrazione considerava, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito elementi sufficienti al fine di consentirle
di classificare le merci di cui trattasi, e, dall’altro, che detta società non aveva presentato richieste separate in funzione
delle diverse caratteristiche delle merci in causa, dal momento che i pannelli a cristalli liquidi hanno svariate dimensioni,
ossia, 26, 29 e 32 pollici.
10
[OSCURATO:PERSONA] contestava la decisione della VID dinanzi all’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale),
ottenendo una pronuncia a suo favore sia in primo grado, dinanzi al giudice succitato, sia in appello, dinanzi all’Administratīvā
apgabaltiesa (Corte amministrativa investita dell’appello). Quest’ultima riteneva che nessuna disposizione del codice doganale
o del regolamento di attuazione del codice doganale ostasse a che in un’unica richiesta di informazione tariffaria vincolante
figurassero più merci da classificare in un solo e medesimo codice della NC.
11
La VID è quindi ricorsa in cassazione dinanzi all’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments, che ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 6, n. 2, del regolamento [di attuazione del codice doganale] sia da interpretare nel senso che, quando è presentata
una richiesta di informazione tariffaria vincolante, si debba fornire un’informazione vincolante relativamente a merci identiche,
che hanno in comune la denominazione commerciale, il numero di articolo, o qualsiasi altro criterio distintivo, ossia che
identifica la merce corrispondente».
Sulla questione pregiudiziale
12
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 6, n. 2, del regolamento di attuazione del codice
doganale, secondo il quale una richiesta d’informazione tariffaria vincolante può riguardare un solo tipo di merci, debba
essere interpretato nel senso che una richiesta del genere deve essere limitata ad una sola merce e, pertanto, non possa concernere
merci diverse anche qualora gli elementi di differenziazione fra le stesse siano minimi.
13
La questione sottoposta dal giudice del rinvio si concretizza nel verificare se pannelli a cristalli liquidi LCD, come quelli
oggetto della controversia principale, costituiscano «un solo tipo di merci» ai sensi dell’art. 6, n. 2, del regolamento di
attuazione del codice doganale.
14
Occorre innanzitutto constatare che il codice doganale e il regolamento di attuazione del codice doganale non offrono definizioni
della nozione di «un solo tipo di merci» di cui all’art. 6, n. 2, di detto regolamento. Pertanto, ciò che rileva ai fini dell’interpretazione
della nozione in discussione è che si tenga conto allo stesso tempo del suo dettato, del suo contesto e delle finalità di
tale disposizione (v., in tal senso, sentenza 6 marzo 2008, causa C‑98/07, [OSCURATO:PERSONA] e BG [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1281,
punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
15
In proposito occorre constatare, in primo luogo, che, secondo il dettato del menzionato art. 6, n. 2, il quale fa riferimento
ad «un solo tipo di merci», una richiesta di informazione tariffaria vincolante può riguardare merci diverse purché queste
siano del medesimo tipo. Alla luce del significato abituale di tale ultimo termine, solamente merci che presentino caratteristiche
simili sono idonee a rappresentare «un solo tipo di merci».
16
In secondo luogo, al fine di determinare quali elementi di differenziazione ostino alla possibilità di considerare che merci
le quali presentano caratteristiche simili rientrino in un solo tipo di merci, ai sensi dell’art. 6, n. 2, del regolamento
di attuazione del codice doganale, si deve rammentare che il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti mira a rassicurare
l’operatore economico sotto il profilo della certezza del diritto quando sussista un dubbio sulla classificazione tariffaria
di una merce (v. sentenza 29 gennaio 1998, causa C‑315/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑317, punto 28). L’informazione tariffaria
vincolante garantisce quindi al suo titolare la classificazione della merce in una voce tariffaria precisa, il che consente
di conoscere, in modo anticipato, l’importo dei dazi dovuti al momento di svolgere le formalità doganali per la merce in questione.
17
Peraltro, il sistema menzionato rende più agevole il funzionamento dei servizi doganali stessi, in quanto la classificazione
tariffaria delle merci oggetto di siffatta informazione è stabilita per tutte le future dichiarazioni doganali relative a
tali merci durante il periodo di validità dell’informazione in parola (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19).
18
Affinché lo scopo del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti possa essere raggiunto, l’art. 6, n. 3, del regolamento
di attuazione del codice doganale impone al soggetto che richiede tale informazione di fornire, nella sua richiesta, una descrizione
dettagliata della merce nonché ogni elemento utile tale da consentire alle autorità doganali interessate di determinare la
corretta classificazione della merce di cui trattasi nella nomenclatura doganale.
19
Tenuto conto della finalità perseguita dalla normativa in causa, non si può considerareche determinate merci, ancorché abbiano
caratteristiche simili, costituiscono un solo tipo di merci ai sensi dell’art. 6, n. 2, del regolamento di attuazione del
codice doganale quando possono essere classificate in voci o sottovoci diverse della nomenclatura doganale. Infatti, l’inclusione
di più merci che possano da rientrare in voci o sottovoci differenti nella medesima richiesta di informazione tariffaria vincolante,
oltre ad accrescere la complessità del lavoro dei servizi doganali, comporterebbe un elevato rischio di errore nella valutazione
delle informazioni fornite nella richiesta e, di conseguenza, nella determinazione della classificazione di tali merci.
20
In tale contesto una richiesta di informazione tariffaria vincolante non può riguardare merci diverse, anche qualora esse
presentino caratteristiche simili, allorché gli elementi di differenziazione esistenti fra dette merci sono tali da avere
una qualsiasi incidenza sulla classificazione tariffaria delle stesse.
21
Orbene, nella causa principale, va constatato che la ricorrente nella controversia principale ha formulato una richiesta di
informazione tariffaria vincolante al fine di sciogliere ogni dubbio circa la classificazione tariffaria di vari pannelli
a cristalli liquidi LCD. Dalla decisione di rinvio risulta che la richiesta in parola verteva su pannelli di svariate dimensioni,
ossia, rispettivamente, di 26, 29 e 32 pollici. Anche volendo supporre, come pretende la ricorrente della causa principale,
che la dimensione dei pannelli a cristalli liquidi LCD fosse l’unico elemento di differenziazione esistente fra le diverse
merci oggetto della menzionata richiesta, si deve constatare che siffatto elemento di differenziazione non è privo di rilevanza
ai fini della classificazione tariffaria dei pannelli in questione.
22
Sebbene, infatti, la classificazione considerata dalla ricorrente nella causa principale nella sua richiesta di informazione
tariffaria vincolante fosse riferita alla voce 9013 della NC, che non fa menzione della dimensione di una merce tra i fattori
rilevanti ai fini della relativa classificazione in una o l’altra fra le sottovoci della voce in parola, siffatta classificazione
proposta non vincola le autorità doganali. Orbene, come risulta dalla sentenza 11 giugno 2009, causa C‑16/08, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5015,
punti 19, 20 e 30), il dubbio concernente la classificazione tariffaria di pannelli a cristalli liquidi LCD, sussistente all’epoca
dei fatti di cui alla causa principale, riguardava, in sostanza, la loro classificazione nelle voci 8528, 8529 o 9013 della
NC. Si deve osservare che la dimensione di una merce compresa nella voce 8528 della NC può costituire un fattore rilevante
ai fini della classificazione in una delle sottovoci di tale voce.
23
In tale contesto, pannelli, come quelli in discussione nella controversia principale, che presentano elementi di differenziazione
i quali non sono privi di rilevanza ai fini della classificazione tariffaria, non possono essere considerati costituenti un
solo tipo di merci ai sensi dell’art. 6, n. 2, del regolamento di attuazione del codice doganale.
24
Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che l’art. 6, n. 2, del regolamento di
attuazione del codice doganale deve essere interpretato nel senso che una richiesta di informazione tariffaria vincolante
può riguardare svariate merci a condizione che queste costituiscano un solo tipo di merci. Solamente merci che presentino
caratteristiche simili e i cui elementi di differenziazione siano privi di qualsivoglia rilevanza ai fini della loro classificazione
tariffaria possono essere considerate come costituenti un solo tipo di merci ai sensi di tale disposizione.
Sulle spese
25
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento
(CE) della Commissione 24 luglio 2000, n. 1602, deve essere interpretato nel senso che una richiesta di informazione tariffaria
vincolante può riguardare svariate merci a condizione che queste costituiscano un solo tipo di merci. Solamente merci che
presentino caratteristiche simili e i cui elementi di differenziazione siano privi di qualsivoglia rilevanza ai fini della
loro classificazione tariffaria possono essere considerate come costituenti un solo tipo di merci ai sensi di tale disposizione.
Firme
*
Lingua processuale: il lettone.