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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 21549/2024

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 33731/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del legale rapp.te p.t. e C [OSCURATO:PERSONA] del concordato preventivo di SAMOR ITALIA, elettivamente domiciliati in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] nr 21 presso lo studio dell ’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], soc. coop., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma , v ia della Balduina nr 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che la rappresentata e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura in calce al controricorso -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2047/2018, depositata in data 31/7/2018; udita la relazione della causa svolta nelle camer e di consiglio non partecipatedell’8 novembre 2023 e , in riconvocazione , dell’8 luglio 2024,dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1 La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 31/7/2018, ha rigettato l’appello diSamor Italia [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e in concordato preventivo (breviter “Samor”) contro la sentenza del Tribunale di Bologna che, in accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”), avverso il decreto ingiuntivo notificatole da Samor per il pagamento della somma di € 870.672,85, pretesa a titolodi canoni di locazione di un immobile, aveva dichiarato tale credito estinto per compensazione con il controcredito certo, liquido ed esigibile, vantato dalla Banca nei confronti dellalocatrice in dipendenza di un contratto di un mutuo ipotecario, di un mutuo chirografario e di uno scoperto di conto corrente. 1 La corte bolognese ha ritenut o legittima la compensazione in quanto il credito di Samor, pur se relativo a canoni scaduti dopo l’ ammissione della società alla procedura di concordato, trovava il suo momento genetico nella data, anteriore,di stipula del contratto di locazione, al pari dei controcrediti della banca, tutti nascenti dall’inadempimento della locatrice a contratti conclusi prima dell’apertura della procedura concorsuale. 2 Samor ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso, col quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato per un motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La decisione è stata assunta a seguito di riconvocazione del collegio deliberante in data 8 luglio 2024. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 169 l.fall., 821, 1571 ,2917 e 2948 cc, in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 cpc; assume che la corte d’appello, nell’ammettere, in violazione del principio della cristallizzazione delle situazioni debitorie-creditorie al momento dell’apertura del concorso, la compensabilità dei crediti relativi ai canoni mensili maturati dopo l’ammissione della conduttrice al concordato preventivo avrebbe: i) ridimensionato le complesse argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione S.U 775/1999, che ai fini della determinazione dell’anteriorità al fallimento del controcredito opposto in compensazione fanno riferimento al fatto genetico e/o alla radice causale del credito non ritenendo sufficiente l’anteriorità del contratto; ii)fornito una errata descrizione della natura del contratto di locazione, che è contratto ad esecuzione continuata o periodica, in cui il tempo e la durata hanno un rilevo causale essenziale, con la conseguenza che il diritto di credito del locatore non sorge nella sua unicità ed interezza alla data della stipula, ma matura giorno per giorno in conseguenza della durata nel tempo dell’obbligo del locatore di far godere l’immobile al conduttore; iii) malamente inquadrato il credito da canone di locazione come unico ed inscindibile , invece che come credito da “frutti civili” che si acquisiscono giorno per giorno in ragione della durata del diritto”, come sarebbe confermato dalla distinta ed autonoma disciplina del regime di prescrizione dei canoni; iv) utilizzato argomenti non pertinenti per contrastare la giurisprudenza che, in materia di determinazione dell’anteriorità del credito, si era formata sul contratto di mandato all’incasso.

Il collegio ritiene che le suindicate censure prospettino questioni di diritto, inerenti la legittimità del meccanismo compensativo di cui agli artt. 56 e 169 l.fall, anche con riferimento a crediti maturati dopo l’apertura della procedura di concordato, di rilevanza nomofilattica, sulle quali, peraltro, si registra un contrasto fra la sentenza di questa Corte n. 24046/2015, applicata dai giudici del merito, e le numerose altre pronunce che, sebbene riferite a crediti verso il fallito o verso il debitore ammesso al concordato, hanno ritenuto prededucibili i crediti da canoni di locazione per l’appunto maturati dopo l’apertura della procedura.

Appare pertanto opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza ex art. 375, comma 1 cpc.

PQM La Corte, rimette la causa in pubblica udienza.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 33731/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del legale rapp.te p.t. e C [OSCURATO:PERSONA] del concordato preventivo di SAMOR ITALIA, elettivamente domiciliati in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] nr 21 presso lo studio dell ’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], soc. coop., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma , v ia della Balduina nr 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che la rappresentata e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura in calce al controricorso -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2047/2018, depositata in data 31/7/2018; udita la relazione della causa svolta nelle camer e di consiglio non partecipatedell’8 novembre 2023 e , in riconvocazione , dell’8 luglio 2024,dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1 La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 31/7/2018, ha rigettato l’appello diSamor Italia [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e in concordato preventivo (breviter “Samor”) contro la sentenza del Tribunale di Bologna che, in accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”), avverso il decreto ingiuntivo notificatole da Samor per il pagamento della somma di € 870.672,85, pretesa a titolodi canoni di locazione di un immobile, aveva dichiarato tale credito estinto per compensazione con il controcredito certo, liquido ed esigibile, vantato dalla Banca nei confronti dellalocatrice in dipendenza di un contratto di un mutuo ipotecario, di un mutuo chirografario e di uno scoperto di conto corrente. 1 La corte bolognese ha ritenut o legittima la compensazione in quanto il credito di Samor, pur se relativo a canoni scaduti dopo l’ ammissione della società alla procedura di concordato, trovava il suo momento genetico nella data, anteriore,di stipula del contratto di locazione, al pari dei controcrediti della banca, tutti nascenti dall’inadempimento della locatrice a contratti conclusi prima dell’apertura della procedura concorsuale. 2 Samor ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso, col quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato per un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La decisione è stata assunta a seguito di riconvocazione del collegio deliberante in data 8 luglio 2024. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 169 l.fall., 821, 1571 ,2917 e 2948 cc, in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 cpc; assume che la corte d’appello, nell’ammettere, in violazione del principio della cristallizzazione delle situazioni debitorie-creditorie al momento dell’apertura del concorso, la compensabilità dei crediti relativi ai canoni mensili maturati dopo l’ammissione della conduttrice al concordato preventivo avrebbe: i) ridimensionato le complesse argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione S.U 775/1999, che ai fini della determinazione dell’anteriorità al fallimento del controcredito opposto in compensazione fanno riferimento al fatto genetico e/o alla radice causale del credito non ritenendo sufficiente l’anteriorità del contratto; ii)fornito una errata descrizione della natura del contratto di locazione, che è contratto ad esecuzione continuata o periodica, in cui il tempo e la durata hanno un rilevo causale essenziale, con la conseguenza che il diritto di credito del locatore non sorge nella sua unicità ed interezza alla data della stipula, ma matura giorno per giorno in conseguenza della durata nel tempo dell’obbligo del locatore di far godere l’immobile al conduttore; iii) malamente inquadrato il credito da canone di locazione come unico ed inscindibile , invece che come credito da “frutti civili” che si acquisiscono giorno per giorno in ragione della durata del diritto”, come sarebbe confermato dalla distinta ed autonoma disciplina del regime di prescrizione dei canoni; iv) utilizzato argomenti non pertinenti per contrastare la giurisprudenza che, in materia di determinazione dell’anteriorità del credito, si era formata sul contratto di mandato all’incasso. Il collegio ritiene che le suindicate censure prospettino questioni di diritto, inerenti la legittimità del meccanismo compensativo di cui agli artt. 56 e 169 l.fall, anche con riferimento a crediti maturati dopo l’apertura della procedura di concordato, di rilevanza nomofilattica, sulle quali, peraltro, si registra un contrasto fra la sentenza di questa Corte n. 24046/2015, applicata dai giudici del merito, e le numerose altre pronunce che, sebbene riferite a crediti verso il fallito o verso il debitore ammesso al concordato, hanno ritenuto prededucibili i crediti da canoni di locazione per l’appunto maturati dopo l’apertura della procedura. Appare pertanto opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza ex art. 375, comma 1 cpc. PQM La Corte, rimette la causa in pubblica udienza. Co
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