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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10119/2026

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fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, invirtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Manna, presso il cui studio sito in Roma, alla Via del Pozzo delleCornacchie n. 55, è elettivamente domiciliata;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 3617/2022, depositata il 12/8/2022;Numero registro generale 2770/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 10119/2026Data pubblicazione 18/04/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;In data 1.12.2017 la [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delleEntrate notificò alla signora [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “lacontribuente”) l’avviso di accertamento n.

TK501R405501- 2017,relativo all’anno d’imposta 2013.Con tale atto impositivo l’Ufficio recuperò a tassazione in capo allacontribuente redditi di capitale, di cui all’art. 47, comma 1, d.P.R. n.917/86, imputati alla stessa nella misura del 49,72% (per un importopari ad euro 396.627,00), derivanti da utili extra bilancio (per unimporto di euro 797.721,00) in precedenza accertati con avviso diaccertamento n.

TK503R405399/2017 emesso per il 2013 in capo allaMusa Srl, società interamente partecipata dalla contribuente.La contribuente propose ricorso, nel quale eccepì la mancatadistribuzione degli utili, l’erroneità del calcolo operato dall’Ufficio,l’illegittimità dell’avviso di accertamento per carenza assoluta dielementi probatori e la non applicabilità delle sanzioni irrogate.L’Ufficio, nell’atto di controdeduzioni, ha contestato la fondatezza delricorso.[OSCURATO:PERSONA] di Roma accolse il ricorso,osservando che la società Musa aveva impugnato a sua volta gli avvisidi accertamento relativi all'IRAP.Tali avvisi di accertamento furono annullati con sentenza n.11012114/2019 emessa dalla quattordicesima sezione della C.T.P.L'annullamento degli avvisi di accertamento in capo alla societàdeterminò, a dire del giudice di primo grado, il venir meno delpresupposto impositivo a carico della contribuente, costituitor.g. n. 2770/2024 a.c. 23/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 2770/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 10119/2026Data pubblicazione 18/04/2026dall'asserita percezione di utili extrabilancio (redditi di capitale) dallapredetta società.L’Ufficio propose ricorso in appello, nel quale chiese, in via preliminare,la riunione del procedimento con quello di cui il numero di R.G. 6011del 2019, avente ad oggetto l’appello proposto dallo scrivente ufficioavverso la sentenza 11012/14/2019, a seguito dell’annullamento degliavvisi di accertamento, emessi nei confronti della società unipersonaleMusa srl, per gli anni 2012, 2013 e 2014, per evidenti ragioni diconnessione oggettiva e soggettiva.Nel merito, denunciò la nullità della sentenza per carenza dimotivazione e ribadì la fondatezza delle pretese impositive.Nel contraddittorio con la contribuente, la CTR di Roma, con la sentenzan. 351/2023, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere, sul presupposto che con altra sentenzad’appello sarebbe stato confermato anche l’avviso di accertamentoemesso nei confronti della odierna contribuente in relazione all’anno2013.Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe, l’Agenzia delleEntrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1.

Con il suo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’Agenzia delle Entrate censura la sentenzaimpugnata per aver dichiarato cessata la materia del contendere su unerroneo presupposto di fatto, e cioè che fosse stata confermata, consentenza di appello resa dalla stessa C.T.R. del Lazio, la ripresa fiscaledi cui all’avviso di accertamento emesso per l’anno 2013 nei confrontidell’odierna contribuente, ripresa fondata sulla distribuzione di utiliextracontabili conseguiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. partecipatatotalitariamente dalla [OSCURATO:PERSONA].r.g. n. 2770/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 2770/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 10119/2026Data pubblicazione 18/04/2026Invece, ha spiegato la ricorrente Agenzia che la sentenza n. 2022 del2021 emessa dalla C.T.R. del Lazio ha confermato sì la ripresa fiscalerelativa agli utili extracontabili in capo alla società conseguiti nel 2013,ma che quella sentenza non aveva avuto ad oggetto la ripresa fiscaledel reddito da capitale conseguito nel 2013 dalla [OSCURATO:PERSONA] in seguito alladistribuzione degli utili conseguiti dalla società: l’avviso diaccertamento relativo al reddito da capitale per distribuzione di utiliextracontabili da parte della società, conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2013,è oggetto del presente giudizio, non di quello conclusosi in appello conla sentenza n. 2022/2021, impugnata per cassazione dai contribuenticon ricorso rigettato da questa Suprema Corte con pronuncia n.12051/2024.Il giudice di appello, dunque, si sarebbe dovuto pronunciare nel meritodel ricorso allora proposto in secondo grado dall’Agenzia, nonessendovi i presupposti per dichiarare cessata la materia delcontendere.1.1.

Innanzitutto, si deve rigettare l’eccezione di inammissibilitàspiegata, nel controricorso, dalla contribuente.

Il ricorso dell’Agenziadele Entrate, infatti, è rispettoso dei requisiti di specificità e da essoemerge chiaramente il tenore della censura proposta.1.2.

Nel merito, il ricorso è fondato.Risulta sia dal ricorso introduttivo della contribuente sia dalla sentenzadella C.T.P., entrambi allegati al presente ricorso dell’Agenzia, che ilgiudizio conclusosi con la pronuncia di questa Corte n. 12051/24riguardava, con riferimento all’anno d’imposta 2013, solo l’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società, non anche l’avviso diaccertamento emesso, per la stessa annualità d’imposta, nei confrontidella odierna contribuente per la ripresa delle imposte sul reddito dacapitale costituito dagli utili presuntamente distribuiti.r.g. n. 2770/2024 a.c. 23/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 2770/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 10119/2026Data pubblicazione 18/04/2026Tale ultimo avviso di accertamento è invece oggetto del presentegiudizio.Orbene, essendo stata confermata con pronuncia passata in giudicato(n. 12051/2024) la ripresa fiscale a carico della società per il 2013, nonpoteva dichiararsi cessata la materia del contendere del presentegiudizio: il giudice dell’appello avrebbe dovuto decidere nel merito ilgravame dell’Agenzia.Cosa che dovrà fare, dunque, il giudice del rinvio, al quale la causa èrinviata affinché proceda ad esaminare nuovamente l’appello a suotempo proposto dall’Agenzia delle Entrate.2.

Il ricorso è fondato, la sentenza è cassata e la causa è rinviata, ancheper le spese, alla CGT-2 del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 2770/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, invirtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Manna, presso il cui studio sito in Roma, alla Via del Pozzo delleCornacchie n. 55, è elettivamente domiciliata;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 3617/2022, depositata il 12/8/2022;Numero registro generale 2770/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 10119/2026Data pubblicazione 18/04/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;In data 1.12.2017 la [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delleEntrate notificò alla signora [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “lacontribuente”) l’avviso di accertamento n. TK501R405501- 2017,relativo all’anno d’imposta 2013.Con tale atto impositivo l’Ufficio recuperò a tassazione in capo allacontribuente redditi di capitale, di cui all’art. 47, comma 1, d.P.R. n.917/86, imputati alla stessa nella misura del 49,72% (per un importopari ad euro 396.627,00), derivanti da utili extra bilancio (per unimporto di euro 797.721,00) in precedenza accertati con avviso diaccertamento n. TK503R405399/2017 emesso per il 2013 in capo allaMusa Srl, società interamente partecipata dalla contribuente.La contribuente propose ricorso, nel quale eccepì la mancatadistribuzione degli utili, l’erroneità del calcolo operato dall’Ufficio,l’illegittimità dell’avviso di accertamento per carenza assoluta dielementi probatori e la non applicabilità delle sanzioni irrogate.L’Ufficio, nell’atto di controdeduzioni, ha contestato la fondatezza delricorso.[OSCURATO:PERSONA] di Roma accolse il ricorso,osservando che la società Musa aveva impugnato a sua volta gli avvisidi accertamento relativi all'IRAP.Tali avvisi di accertamento furono annullati con sentenza n.11012114/2019 emessa dalla quattordicesima sezione della C.T.P.L'annullamento degli avvisi di accertamento in capo alla societàdeterminò, a dire del giudice di primo grado, il venir meno delpresupposto impositivo a carico della contribuente, costituitor.g. n. 2770/2024 a.c. 23/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 2770/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 10119/2026Data pubblicazione 18/04/2026dall'asserita percezione di utili extrabilancio (redditi di capitale) dallapredetta società.L’Ufficio propose ricorso in appello, nel quale chiese, in via preliminare,la riunione del procedimento con quello di cui il numero di R.G. 6011del 2019, avente ad oggetto l’appello proposto dallo scrivente ufficioavverso la sentenza 11012/14/2019, a seguito dell’annullamento degliavvisi di accertamento, emessi nei confronti della società unipersonaleMusa srl, per gli anni 2012, 2013 e 2014, per evidenti ragioni diconnessione oggettiva e soggettiva.Nel merito, denunciò la nullità della sentenza per carenza dimotivazione e ribadì la fondatezza delle pretese impositive.Nel contraddittorio con la contribuente, la CTR di Roma, con la sentenzan. 351/2023, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere, sul presupposto che con altra sentenzad’appello sarebbe stato confermato anche l’avviso di accertamentoemesso nei confronti della odierna contribuente in relazione all’anno2013.Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe, l’Agenzia delleEntrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’Agenzia delle Entrate censura la sentenzaimpugnata per aver dichiarato cessata la materia del contendere su unerroneo presupposto di fatto, e cioè che fosse stata confermata, consentenza di appello resa dalla stessa C.T.R. del Lazio, la ripresa fiscaledi cui all’avviso di accertamento emesso per l’anno 2013 nei confrontidell’odierna contribuente, ripresa fondata sulla distribuzione di utiliextracontabili conseguiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. partecipatatotalitariamente dalla [OSCURATO:PERSONA].r.g. n. 2770/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 2770/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 10119/2026Data pubblicazione 18/04/2026Invece, ha spiegato la ricorrente Agenzia che la sentenza n. 2022 del2021 emessa dalla C.T.R. del Lazio ha confermato sì la ripresa fiscalerelativa agli utili extracontabili in capo alla società conseguiti nel 2013,ma che quella sentenza non aveva avuto ad oggetto la ripresa fiscaledel reddito da capitale conseguito nel 2013 dalla [OSCURATO:PERSONA] in seguito alladistribuzione degli utili conseguiti dalla società: l’avviso diaccertamento relativo al reddito da capitale per distribuzione di utiliextracontabili da parte della società, conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2013,è oggetto del presente giudizio, non di quello conclusosi in appello conla sentenza n. 2022/2021, impugnata per cassazione dai contribuenticon ricorso rigettato da questa Suprema Corte con pronuncia n.12051/2024.Il giudice di appello, dunque, si sarebbe dovuto pronunciare nel meritodel ricorso allora proposto in secondo grado dall’Agenzia, nonessendovi i presupposti per dichiarare cessata la materia delcontendere.1.1. Innanzitutto, si deve rigettare l’eccezione di inammissibilitàspiegata, nel controricorso, dalla contribuente. Il ricorso dell’Agenziadele Entrate, infatti, è rispettoso dei requisiti di specificità e da essoemerge chiaramente il tenore della censura proposta.1.2. Nel merito, il ricorso è fondato.Risulta sia dal ricorso introduttivo della contribuente sia dalla sentenzadella C.T.P., entrambi allegati al presente ricorso dell’Agenzia, che ilgiudizio conclusosi con la pronuncia di questa Corte n. 12051/24riguardava, con riferimento all’anno d’imposta 2013, solo l’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società, non anche l’avviso diaccertamento emesso, per la stessa annualità d’imposta, nei confrontidella odierna contribuente per la ripresa delle imposte sul reddito dacapitale costituito dagli utili presuntamente distribuiti.r.g. n. 2770/2024 a.c. 23/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 2770/2024Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 10119/2026Data pubblicazione 18/04/2026Tale ultimo avviso di accertamento è invece oggetto del presentegiudizio.Orbene, essendo stata confermata con pronuncia passata in giudicato(n. 12051/2024) la ripresa fiscale a carico della società per il 2013, nonpoteva dichiararsi cessata la materia del contendere del presentegiudizio: il giudice dell’appello avrebbe dovuto decidere nel merito ilgravame dell’Agenzia.Cosa che dovrà fare, dunque, il giudice del rinvio, al quale la causa èrinviata affinché proceda ad esaminare nuovamente l’appello a suotempo proposto dall’Agenzia delle Entrate.2. Il ricorso è fondato, la sentenza è cassata e la causa è rinviata, ancheper le spese, alla CGT-2 del Lazio, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 2770/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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