CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04206/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te determinato ORDINANZA sul ricorso 25105-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, - intimato - per la cassazione della sentenza n. 810 del 2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 4 aprile 2017 e pubblicata il 20 aprile 2017 con il numero 810/2017 (R.G.N. 1542/2015). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 30 ottobre 2015 (n. 1024/2015), ha riconosciuto il diritto della signora [OSCURATO:PERSONA] all'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato di [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2008, per un totale di 102 giornate. Ad avviso del giudice di prime cure, l'INPS non ha ottemperato all'onere di provare la natura fittizia del rapporto di lavoro subordinato, che non si può desumere da mere irregolarità contabili, amministrative e gestionali. 2.- Con sentenza pubblicata il 20 aprile 2017, con il numero 810/2017, la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto il gravame proposto dall'INPS e, in riforma dell'impugnata pronuncia, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha rilevato che incombe sugli assicurati l'onere di provare l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato. Il Tribunale ha errato, dunque, nel porre a carico dell'INPS la prova della legittimità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi. Il legale rappresentante della società cooperativa non ha fornito alcun ragguaglio sull'effettivo fabbisogno aziendale. Peraltro, gli ettari di terreno dichiarati non sono compatibili con il numero di operai a tempo determinato che si sostiene siano stati impiegati. Gli elementi desumibili dal verbale ispettivo non sono contraddetti dalle testimonianze acquisite in giudizio: la credibilità dei testi «è fortemente compromessa dall'accertata esistenza, in capo ad entrambi, di uno specifico interesse personale a vedere riconosciute le giornate lavorative dichiarate dal presunto datore di lavoro». I giudici d'appello hanno ravvisato «gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, in considerazione anche della reciproca soccombenza delle parti»: sono state rigettate, difatti, le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione, d'indeterminatezza della domanda, di decadenza dall'azione, sollevate dall'INPS nel corso del giudizio di primo grado. 3.- [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, con ricorso notificato il 19 ottobre 2017 e affidato a due motivi. 4.- L'INPS non ha svolto, in questa sede, attività difensiva. 5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La signora [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso per cassazione, che si possono così compendiare. 1.1.- Con il primo mezzo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. I documenti prodotti, le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero descritto in modo particolareggiato l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, avrebbero suffragato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Al contrario, il verbale, valorizzato dalla Corte territoriale, non documenterebbe alcuna «attività accertativa»: gl'ispettori che l'hanno redatto non avrebbero compiuto alcun accesso, nessuna verifica sarebbe stata svolta. 1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e l'errata applicazione dell'art. 246 cod. proc. civ. Nessun interesse personale e concreto, idoneo a legittimare l'azione o l'intervento in giudizio, si potrebbe ravvisare in capo ai colleghi della ricorrente, per il sol fatto che siano stati coinvolti nel medesimo accertamento ispettivo. L'INPS non avrebbe neppure dimostrato che il medesimo provvedimento di cancellazione dagli elenchi sia stato adottato anche nei confronti dei testi che hanno deposto. La Corte d'appello avrebbe radicalmente escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro, che nel lavoro agricolo, peraltro, non postulerebbe il controllo e la direzione costante del datore di lavoro. Sarebbe sufficiente lo svolgimento della prestazione lavorativa nel contesto dell'altrui organizzazione produttiva e, nel caso di specie, tale circostanza non sarebbe controversa. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe violato le norme sul giusto processo di cui agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., «omettendo di integrare il contraddittorio, ammettendo ulteriori testi sia di parte appellata che di parte appellante». Gl'ispettori non sarebbero stati sentiti come testimoni, gli allegati del verbale non sarebbero stati depositati. La sentenza impugnata non avrebbe neppure tenuto conto della mancata comparizione dell'INPS all'udienza di assunzione della prova. 2.- Il primo motivo è inammissibile. 3.- L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che s'identifica in un preciso accadimento storico-naturalistico, in una circostanza determinata (Cass., sez. II, 26 aprile 2022, n. 13024). Non rilevano le mere questioni, le argomentazioni (Cass., sez. VI-I, 26 gennaio 2022, n. 2268, e 6 settembre 2019, n. 22397), le deduzioni difensive (Cass., sez. II, 14 giugno 2017, n. 14802). In virtù delle innovazioni introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, applicabile ratione temporis, può essere denunciata in Cassazione solo l'anomalia della motivazione che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, a condizione che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Quest'anomalia s'identifica nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Non rileva, dunque, il semplice difetto di sufficienza della motivazione. Il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito non indichi gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, così da precludere ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Tale vizio dev'essere valutato «non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva» (fra le molte, Cass., sez. I, 29 dicembre 2022, n. 38004, in coerenza con Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053). Si deve ribadire, inoltre, che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. Nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, il giudice non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive: si devono dunque ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e tutte le circostanze che, per quanto non siano menzionati specificamente, sono tuttavia logicamente incompatibili con la decisione adottata (fra le molte, Cass., sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056). 4.- Come si evince dalla sua rubrica, il motivo censura l'insufficienza della motivazione, senza enucleare alcun fatto storico decisivo del quale sia stato omesso l'esame. Le doglianze si appuntano sulla scelta dei giudici d'appello di conferire rilievo dirimente al verbale ispettivo e di svalutare le deposizioni assunte e tendono, nella loro essenza, a ottenere un riesame del merito della controversia e a criticare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie. Con una motivazione che non presta il fianco a rilievi di apparenza o d'insanabile contraddittorietà, la Corte territoriale ha preso le mosse dall'individuazione del corretto criterio di riparto degli oneri della prova: in caso di contestazione da parte dell'INPS, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133). Posto tale principio, che il giudice di prime cure aveva disatteso (pagina 3 della sentenza impugnata), la Corte d'appello ha ponderato tutti gli elementi di prova acquisiti e, nell'esercizio del prudente apprezzamento che le spetta (art. 116 cod. proc. civ.), ha illustrato le ragioni che l'hanno indotta a reputare le risultanze dell'accertamento ispettivo preminenti rispetto alle prove testimoniali, anche in virtù di dati oggettivi e d'inferenze logiche adeguatamente esposte. Quanto all'accertamento ispettivo, la Corte territoriale non ha posto l'accento solo sulla mancanza di collaborazione da parte del datore di lavoro, ma anche sull'incompatibilità tra gli ettari di terreno denunciati e il numero di operai agricoli a tempo determinato che avrebbero lavorato sui terreni dell'azienda. Lungi dal trascurare l'esame delle deposizioni e degli elementi di segno contrario che esse hanno offerto, i giudici d'appello hanno espresso un motivato giudizio di dubbia credibilità dei testimoni interrogati (pagina 5 della sentenza impugnata). Il motivo, che ambisce a una più favorevole rivalutazione dell'intero materiale istruttorio, senza indicare uno specifico fatto decisivo di cui sia stato omesso l'esame, non è conforme al paradigma di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., impinge sul versante dell'accertamento di mero fatto e va dichiarato, pertanto, inammissibile. 5.- Inammissibile è anche il secondo mezzo. Rubricato come violazione ed errata applicazione dell'art. 246 cod. proc. civ., il motivo enumera anche una congerie di disposizioni della Carta fondamentale (artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.) che la Corte di merito avrebbe violato. 5.1.- Il richiamo all'art. 246 cod. proc. civ. è eccentrico rispetto alla ratio decidendi, che non s'incardina sulla incapacità dei testi, regolata dalla previsione invocata, ma sulla scarsa attendibilità, che la Corte d'appello ha sottoposto ad accurato vaglio critico, mediante un puntuale raffronto con i dati oggettivi che l'accertamento ispettivo ha consentito di acquisire (pagina 5 della sentenza impugnata). 5.2.- La ricorrente evoca, inoltre, la violazione dei molteplici ed eterogenei precetti costituzionali, a vario titolo attinenti al giusto processo. La pura e semplice menzione dei principi costituzionali sul giusto processo non vale a conferire consistenza alle censure della ricorrente. L'art. 111, primo comma, Cost., nel prescrivere l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, puntualizza che il giusto processo è «regolato dalla legge». Sulle specifiche violazioni della legge chiamata a regolare il giusto processo, il motivo non si attarda. In spregio all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente addebita alla Corte territoriale di non avere assunto gli altri testi indicati da entrambe le parti, senza fornire ragguagli di sorta sull'identità di testi, sulle circostanze che avrebbero dovuto riferire, sull'idoneità di tali elementi a sovvertire le conclusioni cui la Corte è giunta sulla base delle emergenze istruttorie già acquisite. La ricorrente neppure chiarisce se - e in quali termini - ai giudici d'appello siano stati sollecitati approfondimenti istruttori. Le violazioni che la ricorrente denuncia sono irrimediabilmente generiche, con la conseguente inammissibilità delle censure. 5.3.- Nel porre in risalto la credibilità del racconto dei testi interrogati nel giudizio di primo grado e la valenza significativa della mancata comparizione dell'INPS all'udienza di assunzione delle prove, le censure si risolvono, per altro verso, nella surrettizia richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e restano confinate a un'apodittica contrapposizione di una diversa lettura rispetto a quella avallata, con analitico e ponderato apprezzamento, dai giudici d'appello. Anche sotto questo profilo, le critiche formulate con il secondo mezzo risultano inammissibili. 6.- Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso dev'essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile. 7.- Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, in quanto l'INPS non ha svolto attività difensiva. 8.- A norma dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), la declaratoria d'inammissibilità del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo