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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 luglio 2025

Cassazione n. 22656/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 643/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.

REG.

TOSCANA n. 887 /0 9 / 2019 depositata il 21 /0 5 /20 19 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato il deposito della prevista dichiarazione di adesione, della documentazione afferente ai relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e le risultanze dell’interlocutoria datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] degli [OSCURATO:PERSONA] competenti; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; che, pertanto, il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 643/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 887 /0 9 / 2019 depositata il 21 /0 5 /20 19 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato il deposito della prevista dichiarazione di adesione, della documentazione afferente ai relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e le risultanze dell’interlocutoria datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] degli [OSCURATO:PERSONA] competenti; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; che, pertanto, il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La P
Decreto Cassazione n. 22656/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris