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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 1971

Cassazione n. 16108/2026

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oli il 07/02/19713. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/19694. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1968avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 3 ottobre 2023 dal Tribunale di Nolanei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ireati di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. loro ascritti (capo 1, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; capo2, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati,formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

L’unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è diretto a dedurre la violazione degliartt. 648 e 648-bis cod. pen., in quanto il ricorrente, senza essere concorso nello smontaggiodell’autovettura, avrebbe solamente occultato il telaio dell’autovettura, provento di riciclaggiogià consumato.2.2.

Con l’unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deduce la violazione dell’art.648 cod. pen. e i connessi vizi di motivazione, in relazione alla mancata derubricazione neldelitto di ricettazione, avendo l’istruttoria provato solo il mero trasporto di beni di provenienzaillecita (la cui consapevolezza non osta alla invocata riqualificazione).2.3.

L’unico motivo di ricorso articolato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parimenti incentrato, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sullamancata sussunzione nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., posto che l’attività dismontaggio di autovetture, quali coadiutori di [OSCURATO:PERSONA], ben poteva non essereaccompagnata dalla coscienza della loro provenienza furtiva.3.

I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi insuperabilmente generici,siccome del tutto avulsi dall’effettivo contenuto della sentenza impugnata, e, comunque,manifestamente infondati in punto di diritto.3.1.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale chiarisce che l’imputato si era recato pressol’officina proprio per ottenere la pressatura della carcassa del veicolo, di modo che l’interacondotta era sorretta da un chiaro obiettivo dissimulatorio.Le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] non tengono conto della natura concorsualedella contestazione, di modo che l’imputato risponde della complessiva azione delittuosaposta in essere con il suo consapevole apporto.Entrambi i ricorrenti, peraltro, trascurano che anche il solo trasporto della res – pursenza porre in essere attività di trasformazione, ma in termini tali da renderne di fattomaggiormente difficoltosa l’individuazione – rileva ex art. 648-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 45230del 26/11/2024, Essarrar, Rv. 287317-01; Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv.279586-01).3.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infine, evitano di confrontarsi con il fondamentale passaggioargomentativo della sentenza impugnata che ricorda la loro posizione processuale di reiconfessi «dello smontaggio delle autovetture di illecita provenienza per necessità in quantodisoccupati».4.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oli il 07/02/19713. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/19694. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1968avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 3 ottobre 2023 dal Tribunale di Nolanei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ireati di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. loro ascritti (capo 1, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; capo2, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati,formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. L’unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è diretto a dedurre la violazione degliartt. 648 e 648-bis cod. pen., in quanto il ricorrente, senza essere concorso nello smontaggiodell’autovettura, avrebbe solamente occultato il telaio dell’autovettura, provento di riciclaggiogià consumato.2.2. Con l’unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deduce la violazione dell’art.648 cod. pen. e i connessi vizi di motivazione, in relazione alla mancata derubricazione neldelitto di ricettazione, avendo l’istruttoria provato solo il mero trasporto di beni di provenienzaillecita (la cui consapevolezza non osta alla invocata riqualificazione).2.3. L’unico motivo di ricorso articolato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parimenti incentrato, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sullamancata sussunzione nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., posto che l’attività dismontaggio di autovetture, quali coadiutori di [OSCURATO:PERSONA], ben poteva non essereaccompagnata dalla coscienza della loro provenienza furtiva.3. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi insuperabilmente generici,siccome del tutto avulsi dall’effettivo contenuto della sentenza impugnata, e, comunque,manifestamente infondati in punto di diritto.3.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale chiarisce che l’imputato si era recato pressol’officina proprio per ottenere la pressatura della carcassa del veicolo, di modo che l’interacondotta era sorretta da un chiaro obiettivo dissimulatorio.Le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] non tengono conto della natura concorsualedella contestazione, di modo che l’imputato risponde della complessiva azione delittuosaposta in essere con il suo consapevole apporto.Entrambi i ricorrenti, peraltro, trascurano che anche il solo trasporto della res – pursenza porre in essere attività di trasformazione, ma in termini tali da renderne di fattomaggiormente difficoltosa l’individuazione – rileva ex art. 648-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 45230del 26/11/2024, Essarrar, Rv. 287317-01; Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv.279586-01).3.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infine, evitano di confrontarsi con il fondamentale passaggioargomentativo della sentenza impugnata che ricorda la loro posizione processuale di reiconfessi «dello smontaggio delle autovetture di illecita provenienza per necessità in quantodisoccupati».4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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