CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 12346/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05QZVKH), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/2/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA]„ che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa in data 11/04/219 dal Tribunale di Livorno, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e 385 cod.pen. e condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 111 Cost,. 6 par. 3 CEDU, art 3 par. 2 direttiva n. 64 del 21, 143 cod.proc.pen. Il ricorrente lamenta la omessa traduzione in lingua araba del provvedimento limitativo della libertà personale, del decreto di citazione per il giudizio in appello e della sentenza resa dalla Corte di appello di Firenze, con conseguente lesione del diritto di difesa; evidenzia che l'autorità giudiziaria era a conoscenza che l'imputato non comprendeva la lingua italiana in quanto alla prima udienza di trattazione era stato nominato un interprete di lingua araba. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 601 cod.proc.pen. e 385 cod.pen. Argomenta che la mancata traduzione del decreto di citazione in appello aveva determinato una compressione del diritto di difesa, in quanto tale atto non contiene solo la data di udienza ma anche i requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), d-bis, f,g) , l'indicazione del giudice competente e, fuori del caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso„ l'imputato e il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di giorni quindici dalla notifica del decreto, requisiti rilevanti ai fini dell pieno esercizio del diritto di difesa; la mancata conoscenza dei diritti azionabili dinanzi alla Corte di appello, contenuti nel decreto di citazione in appello aveva determinato la violazione dell'art.601 cod.proc.pen.; lamenta che la omessa traduzione in lingua araba del provvedimento limitativo della libertà personale aveva determinato la mancata conoscenza del provvedimento limitativo della libertà personale, con violazione dell'art. 385 cod.pen.; infine, la mancata traduzione della sentenza ne aveva determinato la mancata comprensione del contenuto, con la necessità di rimettere l'imputato personalmente nei termini per l'impugnazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, secondo le argomentazioni che seguono. 2. Deve rilevarsi, in via preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori doglianze proposte, che la Corte di appello ha erroneamente disatteso l'eccezione di nullità del decreto di citazione in appello ritualmente sollevata dal difensore dell'imputato. Secondo il più recente e condivisibile, l'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotta che non comprende l'italiano integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, andando ad incidere negativamente sul diritto alla partecipazione al giudizio (Sez.5, n. 20035 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vacariu, Rv.284515; conf., sia pur con riferimento al previgente tenore dell'art. 143 cod.proc.pen., Sez.4, n. 14174 del 28/10/2005, Kajtazi, Rv. 233948; Sez.6, n. 44421 del 22/10/2015, Amoha, Rv. 265026). Ed è stato precisato che l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotte, non irreperibile né latitante, sussiste, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., anche nel caso in cui lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez.1, n. 28562 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ali, Rv. 283355; Sez.3, n.21035 del 2022, non massimata). E' stato anche sottolineato come, in base all'interpretazione letterale dell'art. 143, commi 1 e 2, cod.proc.pen., assume rilievo il fatto che l'inciso «negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta» è collocata all'inizio del comma 2, con la conseguenza che l'incipit deve essere riferito a tutti gli atti che, stando a tale previsione, devono essere obblic;jatoriamente tradotti, ivi comprese l'informazione di garanzia, le informazioni sul diritto di difesa e le sentenze, atti che non contengono la formulazione dell'accusa o, nel caso della sentenze, che conseguono alla notifica di atti con i quali l'accusa è stata già portata a conoscenza dell'imputato. Quanto detto consente di affermare che l'incipit dell'art. 143, comma 2, cod.proc.pen. non delimita gli atti oggetto di traduzione con riferimento alla funzione di informare l'imputato sull'accusa mossa a suo carico, bensì richiama il presupposto generale per la traduzione degli atti e, cioè, la mancata conoscenza della lingua italiana. Del resto, la previsione contenuta all'art. 143, comma 1, cod.proc.pen. non limita affatto la finalità della traduzione alla sola esigenza di consentire all'imputato la conoscenza dell'accusa, bensì contempla più in generale l'esigenza di garantire la consapevole partecipazione al procedimento e la conoscenza del significato degli atti adottati (cfr. Sez.6, n. 3993 del 2024, non massimata).3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso, affinché si proceda ad una nuova citazione dell'imputato, nel rispetto delle garanzie previste per l'imputato alloglotta e mediante notificazione della citazione a giudizio che consenta l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Co