CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 agosto 1988
Cassazione n. 28193/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 12/11/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari - sez distaccata di Sassari del 12 novembre 2025 di conferma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen. del Gup Tribunale di Sassari in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 9000 di multa. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di doglianze disattese dalla Corte di appello con motivazione approfondita e adeguata. I giudici, con percorso argomentativo non manifestamente illogico, hanno ritenuto provata la detenzione dei 17 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana trovata in un terreno abbandonato adiacente alla abitazione del ricorrente sulla base di plurimi indici e in particolare: delle spontanee dichiarazioni rese dallo stesso imputato utilizzabili in ragione del rito prescelto; delle dichiarazioni del padre coimputato, sentito in sede di integrazione probatoria nel corso del giudizio abbreviato; del rinvenimento nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di materiale per il confezionamento della droga e di una significativa somma di denaro (in assenza di prove in ordine alla attività lavorativa). Il ricorrente a fronte di tale percorso argomentativo, sollecita una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio. Considerato che il terzo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte ha valorizzato i plurimi precedenti a carico di [OSCURATO:PERSONA], in aderenza del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice anche solo sulla base dei precedenti penali (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Né sussiste alcuna contraddizione fra la disapplicazione della recidiva, in ragione della risalenza dei precedenti, e la mancata concessione delle generiche in ragione della biografia criminale: la disapplicazione della aggravante è conseguente ad un giudizio negativo in ordine all'essere il reato per cui si procede sintomatico eli accresciuta pericolosità, mentre il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti è conseguente alla assenza di positivi elementi ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio.Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M