CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23989/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; • esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso —con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla configurabilità del dolo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. — è formulato in modo generico e, comunque, è riproduttivo di profilo di doglianza già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, invero, che, la Corte d'appello, con motivazione corretta ed esaustiva, ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo nella condotta del ricorrente, essendo stato accertato come lo stesso avesse usato violenza nei confronti dei pubblici ufficiali per evitare di essere sottoposto a controllo (cfr. sentenza impugnata pagg. 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso