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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 23030/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge per omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990; con il secondo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e precisamente in relazione alla omessa declaratoria di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sull'aggravante della recidiva.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di merito riservati alla cognizione del giudice di appello, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato come l'imputato non abbia fornito un contributo efficiente alla neutralizzazione, per il presente e il futuro, dell'attività criminosa, conducendo alla scoperta e al sequestro di rilevanti risorse di capitali, sostanze od attrezzature che avrebbero consentito di continuare o di ripristinare l'attività criminosa, in quanto si è limitato ad ammettere di far parte del clan D'Alteri°, svolgendo il ruolo di mediatore e ad indicare il nominativo dei suoi complici, in parte già individuati e noti alle forze degli dell'ordine, senza aggiungere alcun elemento di assoluta novità.

Anche l'indicazione del complice Bastone non ha avuto particolare incidenza sulla cessazione dell'attività criminosa, che era stata già interrotta per effetto dell'intervento della polizia giudiziaria.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una precisa e circostanziata anaiisi della problematica, avendo i giudici di Secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai plurimi precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, indicativi di una spiccata pericolosità sociale.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge per omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990; con il secondo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e precisamente in relazione alla omessa declaratoria di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sull'aggravante della recidiva. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di merito riservati alla cognizione del giudice di appello, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato come l'imputato non abbia fornito un contributo efficiente alla neutralizzazione, per il presente e il futuro, dell'attività criminosa, conducendo alla scoperta e al sequestro di rilevanti risorse di capitali, sostanze od attrezzature che avrebbero consentito di continuare o di ripristinare l'attività criminosa, in quanto si è limitato ad ammettere di far parte del clan D'Alteri°, svolgendo il ruolo di mediatore e ad indicare il nominativo dei suoi complici, in parte già individuati e noti alle forze degli dell'ordine, senza aggiungere alcun elemento di assoluta novità. Anche l'indicazione del complice Bastone non ha avuto particolare incidenza sulla cessazione dell'attività criminosa, che era stata già interrotta per effetto dell'intervento della polizia giudiziaria. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una precisa e circostanziata anaiisi della problematica, avendo i giudici di Secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai plurimi precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, indicativi di una spiccata pericolosità sociale. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estens
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