CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42150/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Cosenza udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 7 maggio 2024, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina della continuazione tra i reati di cui ai seguenti provvedimenti: a) sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 24 febbraio 2022, irrevocabile il 2 febbraio 2023, di condanna alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309 del 1990, commessi a Cosenza dal mese di novembre 2013 al mese di agosto 2014; b) sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza il 10 dicembre 2021, irrevocabile il 26 settembre 2023, di condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000.000 di multa in relazione a diverse ipotesi di reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309 del 1990, commessi a Cosenza negli anni 2019, 2020 e 2021. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso pubblico ministero che ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del medesimo disegno criminoso. Nello specifico l'organo dell'accusa evidenzia che il giudice dell'esecuzione avrebbe del tutto omesso di considerare sia il lungo lasso di tempo intercorso tra i reati, dall'anno 2014 al 2019, che il fatto che questi si inseriscono in un contesto criminale del tutto diverso. I primi fatti sono legati alla partecipazione del condannato a un'associazione che è venuta meno nel 2014, gli ulteriori, commessi dopo un periodo di detenzione, si riferiscono a condotte differenti, realizzate dopo che erano stati reperiti nuovi clienti. Circostanze queste, secondo il ricorrente, che imporrebbero di escludere che i fatti facciano parte di una unica e originaria programmazione, che dovrebbe risalire al 2014, quanto, piuttosto, di ritenere che siano sintomatici di una proclività a delinquere. Problema questo che il giudice dell'esecuzione ha totalmente omesso di considerare. 3. In data 15 luglio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione sarebbe errata in quanto l'esistenza di un unico disegno criminoso è esclusa dal lungo lasso di tempo intercorso tra la commissione dei reati, dall'anno 2014 al 2019, e dal fatto che questi si inseriscono in contesti criminali del tutto diversi. La doglianza è fondata. 2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. art. 81 comma secondo cod. pen., il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate - a individuare l'esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le T condotte poste in essere. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall'esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili "indici rivelatori" della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l'omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 - 01). L'unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). La nozione di continuazione, d'altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi in cui tutti i singoli reati sono stati puntualmente progettati e previsti in relazione allo svolgimento, nelle occasioni, nei tempi e nelle modalità esecutive delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, caratterizzata dalla variabilità delle situazioni di fatto. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 — 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 — 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01 La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 — 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazioni autonome o comunque orientate a realizzare, più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia. 2.2. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non si è conformato ai principi indicati e la motivazione dell'ordinanza, fondata solo sulla considerazione per cui le modalità dei fatti sarebbero le medesime, è carente. Il giudice, che pure ha ritenuto l'esistenza di una "programmazione idonea a configurare la medesimezza del disegno criminoso", infatti, ha del tutto omesso di confrontarsi con gli elementi di fatto emersi, costituiti dal lungo lasso di tempo intercorso tra i reati, oltre cinque anni, dalla circostanza che in tale periodo il condannato ha subito un periodo di detenzione, nonché dal fatto che i nuovi episodi sono stati realizzati in un contesto criminale almeno parzialmente diverso. Non ha sul punto alcuna consistenza la mera e apodittica affermazione che lo iato temporale e il periodo di detenzione non sono idonei a creare una frattura nell'unicità del disegno criminoso, rimasto di contro del tutto indimostrato. 3. A fronte delle considerazioni esposte l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché il Tribunale di Cosenza, attenendosi ai principi esposti e libero nell'esito, proceda a un nuovo esame. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per n