CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 32079/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 22 novembre 2022, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha convalidato la perquisizione veicolare e personale e il successivo conseguente sequestro, operati di iniziativa dalla Polizia giudiziaria, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali si è proceduto per i reati di cui agli art. 518 -quater cod. pen. (entrambi, con distinte imputazioni) e 648-bis (il solo [OSCURATO:PERSONA]). Il vincolo di sequestro è ricaduto, nello specifico, su 1.655 monete di presunta natura archeologica a carico di [OSCURATO:PERSONA], e di 24 monete di presunta natura archeologica e di euro 20.000 in contanti a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento del Pubblico ministero è stato impugnato e il Tribunale di Trento ha rigettato il riesame proposto nell'interesse degli indagati, con ordinanza in data 13-15 dicembre 2022. 2. I suddetti indagati ricorrono per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con un unico, congiunto atto di impugnazione, con cui si formulano quattro motivi di ricorso, qui riassunti nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. b), 354 e 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha infatti ricondotto l'attività perquirente all'ipotesi di cui all'art. 4, I. 22 maggio 1975, n. 152, relativa all'accertamento del possesso di armi ed esplosivi, ma, ad avviso della difesa, non ricorrerebbero i presupposti di legge idonei a legittimare un simile atto d'indagine. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. b), 354, 356 e 182 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.,, avendo i giudici dell'impugnazione cautelare ritenuto tardiva l'eccezione di nullità del sequestro per difetto dell'avviso agli indagati del diritto all'assistenza da parte di un difensore, in quanto dedotta solo con motivi aggiunti, pur essendo, viceversa, di ordine generale a regime intermedio. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. b), e 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., in relazione al mancato accoglimento della richiesta di breve differimento dell'udienza, avanzata dalla difesa per poter esaminare il contenuto della consulenza in materia numismatica trasmessa dal Pubblico ministero solo il giorno stesso della discussione del riesame. 2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 247, 253 e 324 cod. proc. pen., censurando la difesa l'affermazione del Tribunale, secondo cui il provvedimento del Pubblico ministero illustra con sufficiente chiarezza come il materiale in sequestro costituisca corpo del reato. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, limitatamente al terzo motivo, nei termini e per le ragioni di seguite esposti. 1. Il 12 dicembre 2022, la Procura della Repubblica procedente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale del riesame, ad integrazione degli atti già trasmessi, copia delle dichiarazioni, pervenute in pari data, rese il giorno precedente ai Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA]:urale dall'ausiliario nominato per gli accertamenti tecnici, dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha suddiviso, a una prima lettura, le monete in sequestro in varie categorie, specificando per ciascuna la provenienza, l'interesse storico-documentario o numismatico, il carattere di rarità e pregio. L'ufficio del Pubblico ministero ha così correttamente offerto al contraddittorio delle parti le nuove emergenze procedimentali, ma, stante la tempistica dell'acquisizione al fascicolo, gli indagati non hanno potuto averne contezza sino al giorno dell'udienza. All'udienza camerale del 13 dicembre 20:22, infatti, la difesa - la quale pure aveva da parte sua presentato documentazione relativa alla provenienza dei beni e depositato memoria integrativa - ha chiesto termine, come da verbale, «per poter contraddire la nota di PG depositata» il giorno precedente. Il Tribunale, per quanto consta ex actis, non ha dato risposta a questa istanza, ovvero, al più, riservandosi la decisione nel merito, l'ha implicitamente rigettata. 2. Ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 324, comma 7, «su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi». La giurisprudenza di legittimità afferma che è possibile impugnare la decisione, asseritamente erronea, di rigetto della richiesta di posponimento della udienza camerale, solo quando essa sia fondata su una palese violazione di legge ovvero sia nulla per carenza assoluta di motivazione ovvero presenti una motivazione solo apparente (Sez. 1, n. 6360 del 12/10/2022, dep. 2023, Eurolido, Rv. 284355; Sez. 2, n. 22961 del 31/05/2022, Manzoni, Rv. 283408; Sez. 6, n. 13049 del 03/03/2016, Ripani, Rv. 266189). La doglianza, avuto riguardo anche ai quanto precisato nel paragrafo seguente, è dunque ammissibile e fondata. 3. Quanto al mancato rispetto del termine acceleratorio in relazione alla data di deposito degli atti di indagine sopravvenuti, occorre osservare come, nel procedimento per l'applicazione di misure cautelari reali, il difensore non abbia diritto alla copia degli atti del pubblico ministero prima del loro deposito, a seguito della trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria procedente, presso la cancelleria del Tribunale del riesame (Sez. 1, n. 19181 del 10 aprile 2008, Sole, Rv. 240191). L'omesso deposito, pertanto, nella cancelleria dello stesso Tribunale, per tre giorni liberi e consecutivi ex art. 324, comma 6, cod. proc. pen., degli atti sui quali si fonda la misura cautelare comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se tempestivamente dedotta e non sanata, determina l'invalidità dell'ordinanza conclusiva del proc:edimento, ma non l'inefficacia del sequestro (Sez. 5, n. 35156 del 19/04/2016, Rossetto, Rv. 267860; Sez. 3, n. 3939 del 05/12/2013, dep. 2014, Spigno, Rv. 258837). 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, all'esito del pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti. Le restanti censure proposte dai ricorrenti restano assorbite. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di