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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 dicembre 2017

Cassazione n. 33399/2026

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eglianza di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLillo Barletta ha proposto personalmente ricorso avverso l’ordinanza inepigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l’istanza didifferimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare.Osserva il Collegio che per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, èesclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporrepersonalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve esseresottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale dellaCorte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a normadell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, che si stima equodeterminare in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eglianza di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLillo Barletta ha proposto personalmente ricorso avverso l’ordinanza inepigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l’istanza didifferimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare.Osserva il Collegio che per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, èesclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporrepersonalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve esseresottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale dellaCorte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a normadell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, che si stima equodeterminare in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33399/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris