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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45640/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di capoluogo emiliano, resa in data 03/06/2020, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riconducendo il fatto per il quale costui era stato riconosciuto responsabile del delitto di ricettazione nella ipotesi contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen.; considerato che i motivi di ricorso, che contestano, sotto il profilo della qualificazione giuridica, l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto, con cui il ricorrente omette di confrontarsi; primo fra tutti, il carattere indubbiamente significativo del silenzio sempre serbato dall'imputato circa la provenienza del telefono di (incontestata) origine delittuosa e rinvenuto nella sua disponibilità; la Corte territoriale, in definitiva, e sulla scorta della ricostruzione dei fatti operata conformemente nei due gradi di merito, ha potuto correttamente invocare nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc.

Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella); non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, ,-rzsolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di ».menti che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass.

SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero); si è inoltre chiarito che il delitto di ricettazione è punibile a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 2, 22.11.2007 n. 45.256, Lapertosa; Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 25.439, Sarr.); la sentenza impugnata è perciò assolutamente coerente con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. è di natura colposa e deve ritenersi sussistente ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (cfr., Cass. Pen., 2, 7.10.2015 n. 43.929, Calvisi; Cass. Pen., 2, 11.11.2016 n. 51.056, [OSCURATO:PERSONA]); è stato anche chiarito che "è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. tutte le volte che non venga accertata la legittima provenienza delle cose che si acquistano da persone che non esercitano legittimamente il commercio e che, perciò, offrano motivo di dubitare della legittima provenienza della merce» (Cass. Sez., 6, 25.1.1979 n. 3.421, Braunhofer); rilevato che la censura concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è in realtà generica lamentando il ricorrente la mancata considerazione degli elementi e dei fattori che avrebbero militato per una conclusione diversa e che sarebbero stati evidenzìati nell'atto di appello ma di cui, tuttavia, il ricorso non fa menzione; per altro verso, se è vero che la Corte di Appello ha riconosciuto la marginalità del fatto tanto da ricondurlo nella ipotesi lantemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., è pur vero che ha giustificato l'impossibilità di contenere la pena nei minimo edittale richiamando il precedente specifico risultante a carico del ricorrente e che, invero, evocando un profilo concernente la personalità dell'imputato, ha inteso sia pure implicitamente ritenere la non meritevolezza di una ulteriore mitigazione della pena attraverso il riconoscimento delle sollecitate attenuanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di capoluogo emiliano, resa in data 03/06/2020, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riconducendo il fatto per il quale costui era stato riconosciuto responsabile del delitto di ricettazione nella ipotesi contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen.; considerato che i motivi di ricorso, che contestano, sotto il profilo della qualificazione giuridica, l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto, con cui il ricorrente omette di confrontarsi; primo fra tutti, il carattere indubbiamente significativo del silenzio sempre serbato dall'imputato circa la provenienza del telefono di (incontestata) origine delittuosa e rinvenuto nella sua disponibilità; la Corte territoriale, in definitiva, e sulla scorta della ricostruzione dei fatti operata conformemente nei due gradi di merito, ha potuto correttamente invocare nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella); non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, ,-rzsolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di ».menti che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass. SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero); si è inoltre chiarito che il delitto di ricettazione è punibile a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 2, 22.11.2007 n. 45.256, Lapertosa; Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 25.439, Sarr.); la sentenza impugnata è perciò assolutamente coerente con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. è di natura colposa e deve ritenersi sussistente ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (cfr., Cass. Pen., 2, 7.10.2015 n. 43.929, Calvisi; Cass. Pen., 2, 11.11.2016 n. 51.056, [OSCURATO:PERSONA]); è stato anche chiarito che "è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. tutte le volte che non venga accertata la legittima provenienza delle cose che si acquistano da persone che non esercitano legittimamente il commercio e che, perciò, offrano motivo di dubitare della legittima provenienza della merce» (Cass. Sez., 6, 25.1.1979 n. 3.421, Braunhofer); rilevato che la censura concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è in realtà generica lamentando il ricorrente la mancata considerazione degli elementi e dei fattori che avrebbero militato per una conclusione diversa e che sarebbero stati evidenzìati nell'atto di appello ma di cui, tuttavia, il ricorso non fa menzione; per altro verso, se è vero che la Corte di Appello ha riconosciuto la marginalità del fatto tanto da ricondurlo nella ipotesi lantemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., è pur vero che ha giustificato l'impossibilità di contenere la pena nei minimo edittale richiamando il precedente specifico risultante a carico del ricorrente e che, invero, evocando un profilo concernente la personalità dell'imputato, ha inteso sia pure implicitamente ritenere la non meritevolezza di una ulteriore mitigazione della pena attraverso il riconoscimento delle sollecitate attenuanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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