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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 31799/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta per l'imputato la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento, senza rinvio o con rinvio, dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pavia rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], in in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C., avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex artt. 321 cod.proc.pen. e 12-bis d.lgs 74/2000, diretta e per equivalente, in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000- omessa presentazione delle dichiarazioni Iva e delle dichiarazioni dei redditi per le annualità 2020,2021 e 2022.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C., a mezzo dei difensori di fiducia muniti di procura speciale, articolando quattro motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321 e 324 cod.proc.pen. nonchè art 12-bis d.lgs 74/2000 e apparenza della motivazione.

Lamenta che il Tribunale aveva confermato il decreto di sequestro senza confrontarsi con le censure mosse dal ricorrente e dare specifica risposta ai motivi di riesame proposti; in particolare, la difesa del ricorrente aveva prodotto atti formali dell'Amministrazione finanziaria che, dopo l'emissione del decreto di sequestro e prima della decisione del Tribunale, comprovavano l'esistenza di una procedura legale di accertamento con adesione disciplinata dal d.lgs n. 218/1997, sfociata in atti definitivi con i quali l'Ufficio aveva rivisto la pretesa originaria per l'annualità 2021 in misura radicale e formalizzato un percorso rateale di pagamento; inoltre, la difesa aveva dedotto che per l'anno 2020 l'atto tributario risultava sub iudice ed era stato sospeso dal Giudice tributario; infine, per l'anno 2022 si era evidenziato che gli atti dell'Amministrazione non erano stati ancora notificati; su tali profili, incidenti sul fumus commmissi delicti, il Tribunale aveva espresso una motivazione apparente in quanto affidata ad una formula onnicomprensiva e priva di specificità, che non spiegava perché gli elementi addotti non sarebbero incidenti sul giudizio cautelare.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 5 d.lgs 74/2000 e degli artt. 321 e 324 cod.proc.pen. con riferimento al profitto del reato tributario.

Argomenta che la documentazione prodotta comprovava che con riferimento all'anno di imposta 2021 nè l'Iva societaria nè l'IRPEF personale superavano il 2limite di punibilità con conseguente mancanza di un profitto confiscabile su cui fondare il sequestro; il Tribunale aveva ignorato tale dato incorrendo in violazione di legge perché aveva mantenuto il sequestro per una annualità per la quale il fumus del delitto di omessa dichiarazione non era più configurabile; era, poi, erronea la valutazione di irrilevanza attribuita dal Tribunale alla sospensione dell'atto tributario relativo all'anno di imposta 2020, trattandosi di dato che incideva sulla pretesa fiscale, e meramente assertiva la motivazione; con riferimento all'annualità 20202, infine, il Tribunale, con riferimento alla composizione del profitto confiscabile, non aveva distinto la natura di imposta da ciò che attiene a interessi, addizionali, sanzioni o contributi.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod.proc.pen., 125, comma 3, 324 cod.proc.pen. con riferimento al periculum in mora.

Argomenta che il periculunn richiesto dall'art. 321 cod. proc.pen. non può identificarsi con la sola esistenza del debito tributario nè con la mera necessità di assicurare una futura confisca, ma deve consistere in un rischio concreto, attuale ed individualizzato che la libera disponibilità del bene comprometta effettivamente le finalità cui il vincolo è preordinato; su tale profilo il Tribunale aveva espresso una motivazione apparente, in quanto il periculum era stato dedotto in via automatica dalla pendenza del debito tributario e dalla mancata estinzione dello stesso in un'unica soluzione e non da fatti specifici ed individualizzati di depauperamento o dissipativo del patrimonio; il Tribunale, inoltre, aveva evidenziato un presupposto fattuale inesistente e, cioè, la presenza di pregresse condanne dell'indagato per reati della medesima indole; inoltre.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 324 cod.proc.pen. e 12-bis d.lgs 74/2000 in relazione ai principi di proporzionalità, gradualità e minor sacrificio necessario del patrimonio, di tutela del terzo estraneo e di distinzione tra confisca diretta e per equivalente.

Lamenta che il Tribunale non aveva verificato l'effettiva persistenza del profitto nel patrimonio della società con conseguente mancata distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente nonchè del profitto relativo all'Iva della società da quello relativo alle imposte sui redditi della persona fisica, basati entrambi sulla medesima base economica della redditività societaria ; inoltre, il Tribunale aveva riconosciuto la fondatezza della questione relativa alla tutela dei diritti di terzi estranei alla contestazione penale ma aveva rinviato alla fase esecutiva, così mantenendo un sequestro potenzialmente illegittimo.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il PG ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; il difensore del ricorrente ha 3depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. nella quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, secondo le argomentazioni che seguono.

2. Va ricordato, in premessa, che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione per sola violazione di legge.

È vero, tuttavia, che la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo" (art. 606, lett.

B e C, c.p.p.), sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez.

U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, Rv. 245093).

E che ancora più di recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).

3. Va, poi, rimarcato che nella valutazione del fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria; ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez.6, n.49478 del 21/10/2015,Rv.265433;Sez.5, n 49596 del 16/09/2014, dep. 27/11/2014, Rv.261677; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, Rv. 247134).

4. Va, poi, osservato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (SU, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche 4del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

5. Nella specie, il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riesame, ha disatteso le specifiche censure difensive (relative alla rideterminazione amministrativa della pretesa tributaria, alla sospensione giudiziale del titolo fiscale per una annualità, alla mancata notificazione degli atti per altra annualità, alla rateizzazione del debito tributario già formalizzata, alla sproporzione del vincolo cautelare reale, alla entità del profitto del reato), limitandosi ad osservare che " tutte le circostanze dedotte sono, allo stato, irrilevanti e non incidono sul quadro del fumus delictí come ricostruito nell'ordinanza del Gip".

Trattasi di motivazione assertiva ed apparente che integra la dedotta violazione di legge deducibile in questa sede ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.

Del tutto apparente ed integrante la dedotta violazione di legge è anche la motivazione relativa al periculum in mora, essendosi il Tribunale limitato, a fronte di specifiche censure difesive anche con riferimento a tale profilo, a dare atto che "inalterato è anche il quadro del perículum". il Tribunale, quindi, ha confermato il periculum in mora (e, dunque, il sequestro) senza precisare quali oggettivi indicatori giustificherebbero l'anticipata apprensione del bene, rispetto al momento naturale della conclusione del processo, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte nel massimo Consesso.

Risulta, infine, del tutto omessa, con integrazione della dedotta violazione di legge, la motivazione in ordine ai profili, specificamente censurati con l'atto di riesame, della proporzionalità e gradualità della misura reale, della distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, della verifica della persistenza del profitto per mancata considerazione dell'eccedenza del vincolo.

6. Il provvedimento impugnato, pertanto, va annullato con rinvio al Tribunale di Pavia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l' P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DSta Deposituta in [OSCURATO:PERSONA], 24 AGO, 2026 5 [OSCURATO:PERSONA] Dort.s,,N Elisql9qta Arrabito l C „1"

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta per l'imputato la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento, senza rinvio o con rinvio, dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pavia rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], in in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C., avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex artt. 321 cod.proc.pen. e 12-bis d.lgs 74/2000, diretta e per equivalente, in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000- omessa presentazione delle dichiarazioni Iva e delle dichiarazioni dei redditi per le annualità 2020,2021 e 2022. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C., a mezzo dei difensori di fiducia muniti di procura speciale, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321 e 324 cod.proc.pen. nonchè art 12-bis d.lgs 74/2000 e apparenza della motivazione. Lamenta che il Tribunale aveva confermato il decreto di sequestro senza confrontarsi con le censure mosse dal ricorrente e dare specifica risposta ai motivi di riesame proposti; in particolare, la difesa del ricorrente aveva prodotto atti formali dell'Amministrazione finanziaria che, dopo l'emissione del decreto di sequestro e prima della decisione del Tribunale, comprovavano l'esistenza di una procedura legale di accertamento con adesione disciplinata dal d.lgs n. 218/1997, sfociata in atti definitivi con i quali l'Ufficio aveva rivisto la pretesa originaria per l'annualità 2021 in misura radicale e formalizzato un percorso rateale di pagamento; inoltre, la difesa aveva dedotto che per l'anno 2020 l'atto tributario risultava sub iudice ed era stato sospeso dal Giudice tributario; infine, per l'anno 2022 si era evidenziato che gli atti dell'Amministrazione non erano stati ancora notificati; su tali profili, incidenti sul fumus commmissi delicti, il Tribunale aveva espresso una motivazione apparente in quanto affidata ad una formula onnicomprensiva e priva di specificità, che non spiegava perché gli elementi addotti non sarebbero incidenti sul giudizio cautelare. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 5 d.lgs 74/2000 e degli artt. 321 e 324 cod.proc.pen. con riferimento al profitto del reato tributario. Argomenta che la documentazione prodotta comprovava che con riferimento all'anno di imposta 2021 nè l'Iva societaria nè l'IRPEF personale superavano il 2limite di punibilità con conseguente mancanza di un profitto confiscabile su cui fondare il sequestro; il Tribunale aveva ignorato tale dato incorrendo in violazione di legge perché aveva mantenuto il sequestro per una annualità per la quale il fumus del delitto di omessa dichiarazione non era più configurabile; era, poi, erronea la valutazione di irrilevanza attribuita dal Tribunale alla sospensione dell'atto tributario relativo all'anno di imposta 2020, trattandosi di dato che incideva sulla pretesa fiscale, e meramente assertiva la motivazione; con riferimento all'annualità 20202, infine, il Tribunale, con riferimento alla composizione del profitto confiscabile, non aveva distinto la natura di imposta da ciò che attiene a interessi, addizionali, sanzioni o contributi. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod.proc.pen., 125, comma 3, 324 cod.proc.pen. con riferimento al periculum in mora. Argomenta che il periculunn richiesto dall'art. 321 cod. proc.pen. non può identificarsi con la sola esistenza del debito tributario nè con la mera necessità di assicurare una futura confisca, ma deve consistere in un rischio concreto, attuale ed individualizzato che la libera disponibilità del bene comprometta effettivamente le finalità cui il vincolo è preordinato; su tale profilo il Tribunale aveva espresso una motivazione apparente, in quanto il periculum era stato dedotto in via automatica dalla pendenza del debito tributario e dalla mancata estinzione dello stesso in un'unica soluzione e non da fatti specifici ed individualizzati di depauperamento o dissipativo del patrimonio; il Tribunale, inoltre, aveva evidenziato un presupposto fattuale inesistente e, cioè, la presenza di pregresse condanne dell'indagato per reati della medesima indole; inoltre. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 324 cod.proc.pen. e 12-bis d.lgs 74/2000 in relazione ai principi di proporzionalità, gradualità e minor sacrificio necessario del patrimonio, di tutela del terzo estraneo e di distinzione tra confisca diretta e per equivalente. Lamenta che il Tribunale non aveva verificato l'effettiva persistenza del profitto nel patrimonio della società con conseguente mancata distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente nonchè del profitto relativo all'Iva della società da quello relativo alle imposte sui redditi della persona fisica, basati entrambi sulla medesima base economica della redditività societaria ; inoltre, il Tribunale aveva riconosciuto la fondatezza della questione relativa alla tutela dei diritti di terzi estranei alla contestazione penale ma aveva rinviato alla fase esecutiva, così mantenendo un sequestro potenzialmente illegittimo. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il PG ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; il difensore del ricorrente ha 3depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. nella quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, secondo le argomentazioni che seguono. 2. Va ricordato, in premessa, che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione per sola violazione di legge. È vero, tuttavia, che la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo" (art. 606, lett. B e C, c.p.p.), sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, Rv. 245093). E che ancora più di recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). 3. Va, poi, rimarcato che nella valutazione del fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria; ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez.6, n.49478 del 21/10/2015,Rv.265433;Sez.5, n 49596 del 16/09/2014, dep. 27/11/2014, Rv.261677; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, Rv. 247134). 4. Va, poi, osservato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (SU, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche 4del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. 5. Nella specie, il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riesame, ha disatteso le specifiche censure difensive (relative alla rideterminazione amministrativa della pretesa tributaria, alla sospensione giudiziale del titolo fiscale per una annualità, alla mancata notificazione degli atti per altra annualità, alla rateizzazione del debito tributario già formalizzata, alla sproporzione del vincolo cautelare reale, alla entità del profitto del reato), limitandosi ad osservare che " tutte le circostanze dedotte sono, allo stato, irrilevanti e non incidono sul quadro del fumus delictí come ricostruito nell'ordinanza del Gip". Trattasi di motivazione assertiva ed apparente che integra la dedotta violazione di legge deducibile in questa sede ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. Del tutto apparente ed integrante la dedotta violazione di legge è anche la motivazione relativa al periculum in mora, essendosi il Tribunale limitato, a fronte di specifiche censure difesive anche con riferimento a tale profilo, a dare atto che "inalterato è anche il quadro del perículum". il Tribunale, quindi, ha confermato il periculum in mora (e, dunque, il sequestro) senza precisare quali oggettivi indicatori giustificherebbero l'anticipata apprensione del bene, rispetto al momento naturale della conclusione del processo, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte nel massimo Consesso. Risulta, infine, del tutto omessa, con integrazione della dedotta violazione di legge, la motivazione in ordine ai profili, specificamente censurati con l'atto di riesame, della proporzionalità e gradualità della misura reale, della distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, della verifica della persistenza del profitto per mancata considerazione dell'eccedenza del vincolo. 6. Il provvedimento impugnato, pertanto, va annullato con rinvio al Tribunale di Pavia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l' P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DSta Deposituta in [OSCURATO:PERSONA], 24 AGO, 2026 5 [OSCURATO:PERSONA] Dort.s,,N Elisql9qta Arrabito l C „1"
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