CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso diYang [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Lucca, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 3 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Lucca ha confermato il decreto di perquisizione locale e di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Lucca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].,nell’ambito di un procedimento a carico di altri soggetti per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 2. Il ricorso è affidato a quattro articolati motivi. Il ricorrente, terzo interessato, eccepisce, innanzi tutto,con il primo motivo, l’assenza di motivazione in relazione alla corretta toponomastica del complesso immobiliare in Roma, alla via della Magliana, n. 295, e alla regolarità delle autorizzazioni rilasciate dall’Agenzia dei monopoli e delle dogane necessarie alla gestione del deposito fiscale. Sostiene che la questione riguardi non già l’esecuzione del provvedimento, come affermato dal Tribunale, bensì il provvedimento stesso. Ricostruito lo stato dei luoghi, insiste sul fatto che i prodotti accessori tabacchi (PAT) sono stati trovati al civico 295 dove è sito il deposito fiscale regolarmente autorizzato. Richiama poi la corrispondenza con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito alle procedure di modifica dell’anagrafica del deposito, lamentando un colpevole ritardo dell’Ufficio negli adempimenti. Con il secondolamenta l’omessa motivazione in ordine alle specifiche doglianze difensive, con particolare riferimento alla definizione dei beni in sequestro, quali corpo del reato o cose pertinenti al reato, alla finalità probatoria della res in sequestro rinvenuta nel deposito della [OSCURATO:SOCIETA]. e all’assenza di esigenze cautelari di mantenimento del vincolononché all’inadeguatezza della misura cautelare per violazione del principio di proporzionalità e indebita compressione della libertà di iniziativa economica ai sensi dell’art.41 Cost. Sostiene che la motivazione dell’ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente, ripetitiva e costellata di formule di stile e lamenta la sproporzione del vincolo. Con il terzo eccepisce l’omessa motivazione sul fumus commissi delicti, considerato che aveva dimostrato con ulteriore memoria depositata al Tribunale come le attività monitorate nel corso dei servizi di ocp, in particolare del 18 e del 19 marzo 2025, avevano avuto a oggetto operazioni legali, così come comprovato dalla documentazione contabile prodotta con la memoria e confluita nel fascicolo della decisione. Con il quarto lamenta il vizio di motivazione con riferimento al carattere indiscriminato, massivo e meramente esplorativo,dell’acquisizione dei dati eseguita sui dispositivi elettronici e sulla documentazione cartacea riferibile alla [OSCURATO:SOCIETA]. Nella memoria difensiva il ricorrente ribadisce le sue ragioni [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che il 28 maggio 2025 i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Viareggio, su disposizione del Pubblico ministero, hanno proceduto alla perquisizione e al sequestro probatorio di prodotti accessori tabacchi (PAT) siti nella sede operativa di Roma, via della Magliana 293-295, della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui è amministratore unico e legale rappresentante l’odierno ricorrente, società costituita dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], soggetto indagato, unitamente ad altri, per il reato di cui all’art. 84 d.lgs. n. 142 del 2024. Nello stesso contesto, i finanzieri han no proceduto all’acquisizione di dati e documenti, cartacei e digitali, nonché all’acquisizione dei dispositivi elettronici in uso a un dipendente che ha autorizzato e acconsentito alle richieste degli inquirenti. Il ricorrente agisce per contestare la legittimità del sequestro probatorio sia dei PAT che della documentazione della società, sulla base di motivi che esorbitano, però, dalla cognizione del giudice di legittimità. Il controllo delle misure cautelari reali è ammesso, infatti, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01). Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01). 2.Il primo motivo di ricorso,relativo all’assenza di motivazione sulla corretta individuazione del civico e sulla presenza delle autorizzazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è inammissibile già solo per il fatto che in tanto l’errata indicazione del numero civico potrebbe nella specie rilevare in quanto la stessa abbia potuto condurre al sequestro di cose non pertinenti al reato contestato, ciò che in realtà non pare posto in discussione dal ricorrente. In ogni caso, il Tribunale del riesame ha compiutamente risposto alla censura, osservando che le questioni dedotte attengono all'esecuzione del sequestro per cui, se la polizia giudiziaria delegata haerrato nell’individuazione dei beni sequestrabili, è necessario formalizzare la richiesta di restituzione al pubblico ministero e, in caso di diniego, presentare l’opposizione al giudice ai sensi dell’articolo 263 cod. proc. pen. Nell’attaccare tale motivazione, il ricorrente ha lamentatoche il Tribunale del riesame non abbia compreso il motivo di riesameche era indirizzato al decreto del Pubblico ministero, non al verbale della Guardia di Finanza. Tuttavia, anche a ritenere che il Tribunale del riesame abbia mal inteso il motivo sottoposto alla sua attenzione, l’odierna censura non coglie nel segno. Dalla lettura del decreto di perquisizione e sequestro probatorio si evince che dalle indagini in corso era emerso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] commerciavano su internet prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, e prodotti accessori ai tabacchi da fumo, quali cartine, filtri e altro, vendendoli in prevalenza a tabaccherie e a rivendite di generi di monopolio nel Viareggino, e gestivano abusivamente depositi fiscali non autorizzati. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver ricevuto la merce a nero da un trasportatore del Sud e [OSCURATO:PERSONA] di averla ricevuta, sempre a nero, da un tale [OSCURATO:PERSONA] e da un tale [OSCURATO:PERSONA], di origine cinese. Acquisiti i recapiti di contatto ed eseguite le indagini anche con servizi di opc, i finanzieri avevano individuato come fornitori due soggetti che operavano nel settore dei commerci di tabacchi e accessori, in evasione di imposta, [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con magazzino in Ottaviano, e [OSCURATO:PERSONA], amministratore di varie società, con sedi operative in Roma in via Miglioli 71, in via della Magliana 293 e in via della Magliana 295, civici,questi ultimi due, dove operava la [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata dall’odierno ricorrente. I finanzieri avevano poi verificato che dal magazzino del civico 293, sprovvisto di autorizzazioni, venivano spostate le merci al deposito del civico 295, per il quale vi era l’autorizzazione per i liquidi da inalazione e le sigarette elettroniche, ma non vi era l’autorizzazione per i prodotti accessori di tabacchi da fumo, merci che partivano verso Ottaviano, in virtù degli accordi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il collaboratore di questi [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce degli accertamenti svolti, dunque, risultavano riscontrate le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] per cui il Pubblico ministero ha ipotizzato che [OSCURATO:PERSONA] gestisse illecitamente i depositi fiscali, sottraendo merce per cederla a nero. Di qui la perquisizione da eseguirsi nei locali nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA],ivi compresi quelli in cui operava la [OSCURATO:SOCIETA], sia al civico 293 che al civico 295, sostanzialmente riconducibili all’indagato. Il ricorrente ha insistito sul fatto che i finanzieri (così ha inteso il Tribunale del riesame) o il P.m. (per come rappresentato nel ricorso per cassazione) hanno sequestrato merce legittimamente detenuta nel deposito fiscale. Ma il motivo è del tutto scollegato dal decreto di sequestro, secondo cui l’indagato gestisce e movimenta merce in evasione di imposta,nei depositi di via della Magliana, tramite la [OSCURATO:SOCIETA]. 3.Quanto al secondo e al terzo motivo, collegati in ogni caso al primo, il ricorrente pretenderebbe, pur a fronte di un apparato motivazionale per nulla apparente, e a dispetto della natura interlocutoria della fase processuale in oggetto, una valutazione “funditus” degli elementi di prova del reato tale da condurre, peraltro senza specificazione delle esatte ragioni di ciò (che non siano quelle già dette dello scambio dei numeri civici), e sulla base di una documentazione solo genericamente richiamata, ad una conclusione di liceità delle condotte poste in essere, in ogni caso presupponente una piena cognizione dei fatti. Non supera poi il vaglio di legittimità la doglianza sulla proporzionalità, perché, premesso che il verbale dei finanzieri è particolarmente dettagliato nell’indicazione dei beni oggetto di sequestro, il Tribunale del riesame ha adeguatamente risposto alla censura, rimarcando la particolare completezza del decreto del P.m. che ha apposto il vincolo su tutta una serie di beni, per salvaguardare l’integrità della res, per scongiurarne il pericolo di dispersione, di modificazione, di manomissione, di alterazione di stato, sì da renderne possibile l’analisi e l’osservazione diretta da parte del giudice, dei periti, dei consulenti e delle parti in qualunque fase del procedimento, nonché per una completa ricostruzione della vicenda in funzione del riscontro delle indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, anche con riguardo al quarto motivo vi è adeguata risposta del Tribunale del riesame che ha osservato che i militari avevano chiesto l’autorizzazione al [OSCURATO:PERSONA], il quale ha acconsentito al prelievo dei documenti e dei dati digitali. Peraltro, il Tribunale ha rilevato che gli originali, ivi compresi quelli digitali, sono stati restituiti all’avente diritto, per cui manca l’interesse concreto e attuale a insistere su tale motivo, richiamando sul punto la sentenza Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 01, secondo cui il ricorrente deve sempre allegare l'interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati onde consentire al giudice del riesame di valutare l'effettiva esistenza del rapporto di proporzionalità tra le necessità connesse all'accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera di riservatezza del soggetto inciso dal provvedimento ablatorio, il cui apprezzamento esige, in base alle indicazioni del diritto convenzionale, che si abbia riguardo al tipo di dati sensibili che vengono in rilievo e al tempo necessario per selezionare, tra i dati acquisiti, quelli effettivamente utili alle investigazioni, e la sentenza Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, Veglioni, Rv. 286989 – 01, secondo cui, analogamente, è ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta. Il ricorrente non si è confrontato con tale compiuta motivazione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione d