CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2021
Cassazione n. 30145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 25/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Lucca, in data 20/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna per i reati di cui all'art. 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen., agli artt. 582 e 585, secondo comma, n. 1), cod. pen., e all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli nonché alla ritenuta attendibilità della persona offesa, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito in maniera conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - alla quale non si applicano le regole di cui all'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01). E tale verifica risulta puntualmente effettuata alle pag. 8 e 9 del provvedimento impugnato, dove viene smentita la ricostruzione difensiva alla luce delle dichiarazioni, peraltro, non solo della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ma anche del testimone oculare [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è altresì reiterativo di argomenti già discussi e puntualmente confutati dal giudice di merito (si veda, in proposito, la pag. 8 della sentenza impugnata sull'infondatezza della richiesta di nuova audizione dei testimoni, stante la completezza delle dichiarazioni già acquisite e l'inutilità della reiterazione di identiche prove orali). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende